Articolo 26. Regole tecniche. 1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonche' la conformita' di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale. 3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.