Articolo 26. 
 
                          Regole tecniche. 
 
  1. I requisiti  tecnici  delle  piattaforme  di  approvvigionamento
digitale, nonche'  la  conformita'  di  dette  piattaforme  a  quanto
disposto dall'articolo 22,  comma  2,  sono  stabilite  dall'AGID  di
intesa con  l'ANAC  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento per la trasformazione digitale,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del codice. 
  2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1  sono  stabilite
le   modalita'   per   la   certificazione   delle   piattaforme   di
approvvigionamento digitale. 
  3.  La  certificazione  delle  piattaforme  di   approvvigionamento
digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi
della Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici.  L'ANAC  cura  e
gestisce il registro delle piattaforme certificate.