Articolo 29. 
 
               Regole applicabili alle comunicazioni. 
 
  1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni  di  cui  al
codice sono eseguiti, in conformita' con quanto disposto  dal  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di  cui
all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto  dalle
predette piattaforme,  mediante  l'utilizzo  del  domicilio  digitale
ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai  sensi
dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo n. 82 del 2005. 
 
          Note all'articolo 29 
              - Per i riferimenti del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, si veda nelle note all'articolo 18. 
              - Si riporta l'articolo 47 del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 47 (Trasmissione dei documenti tra le pubbliche
          amministrazioni). - 1. Le comunicazioni di documenti tra le
          pubbliche  amministrazioni  avvengono  mediante  l'utilizzo
          della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
          sono valide ai fini  del  procedimento  amministrativo  una
          volta che ne sia verificata la  provenienza.  Il  documento
          puo'   essere,   altresi',    reso    disponibile    previa
          comunicazione delle modalita' di  accesso  telematico  allo
          stesso. 
                1-bis. L'inosservanza della disposizione  di  cui  al
          comma 1, ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  per
          danno erariale,  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          responsabilita' disciplinare. 
                2.  Ai  fini  della  verifica  della  provenienza  le
          comunicazioni sono valide se: 
                  a) sono sottoscritte con  firma  digitale  o  altro
          tipo di firma elettronica qualificata; 
                  b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di
          cui  all'articolo  55  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                  c)  ovvero   e'   comunque   possibile   accertarne
          altrimenti la provenienza, secondo  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente o dalle Linee  guida.  E'  in  ogni  caso
          esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; 
                  d) ovvero trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta
          elettronica certificata di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
                3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
          a) e b), provvedono ad istituire e  pubblicare  nell'Indice
          dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
          gestori di pubblici servizi almeno  una  casella  di  posta
          elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
          Le   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri  dipendenti
          la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
          comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli
          interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli
          strumenti utilizzati.».