Articolo 30.
Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti
pubblici.
1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie
attivita' ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse
l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti,
nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) assicurano la disponibilita' del codice sorgente, della relativa
documentazione, nonche' di ogni altro elemento utile a comprenderne
le logiche di funzionamento;
b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad
assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie
alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti
dall'automazione.
3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi
di:
a) conoscibilita' e comprensibilita', per cui ogni operatore
economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali
automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere
informazioni significative sulla logica utilizzata;
b) non esclusivita' della decisione algoritmica, per cui comunque
esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di
controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in
atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire
effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni
misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati
i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il
rischio di errori, nonche' a impedire effetti discriminatori nei
confronti di persone fisiche sulla base della nazionalita',
dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle
convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri
somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o
dell'orientamento sessuale.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale,
nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni
tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento
della propria attivita'.