Articolo 30. 
 
Uso di procedure  automatizzate  nel  ciclo  di  vita  dei  contratti
                              pubblici. 
 
  1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti  e  gli  enti
concedenti provvedono, ove possibile,  ad  automatizzare  le  proprie
attivita'  ricorrendo   a   soluzioni   tecnologiche,   ivi   incluse
l'intelligenza artificiale e le tecnologie di  registri  distribuiti,
nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. 
  2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al  comma  1  le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti: 
  a) assicurano la disponibilita' del codice sorgente, della relativa
documentazione, nonche' di ogni altro elemento utile  a  comprenderne
le logiche di funzionamento; 
  b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad
assicurare le prestazioni di  assistenza  e  manutenzione  necessarie
alla correzione degli errori e degli effetti  indesiderati  derivanti
dall'automazione. 
  3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i  principi
di: 
  a)  conoscibilita'  e  comprensibilita',  per  cui  ogni  operatore
economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi  decisionali
automatizzati  che  lo  riguardino  e,  in  tal  caso,   a   ricevere
informazioni significative sulla logica utilizzata; 
  b) non esclusivita' della decisione algoritmica, per  cui  comunque
esiste  nel  processo  decisionale  un  contributo  umano  capace  di
controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; 
  c) non discriminazione algoritmica, per cui il  titolare  mette  in
atto misure tecniche e organizzative adeguate  al  fine  di  impedire
effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici. 
  4. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  adottano  ogni
misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati
i fattori che comportano inesattezze dei dati e  sia  minimizzato  il
rischio di errori, nonche'  a  impedire  effetti  discriminatori  nei
confronti  di  persone  fisiche  sulla   base   della   nazionalita',
dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle
convinzioni personali,  dell'appartenenza  sindacale,  dei  caratteri
somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere  o
dell'orientamento sessuale. 
  5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito  istituzionale,
nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni
tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini  dello  svolgimento
della propria attivita'.