Articolo 32. 
 
                  Sistemi dinamici di acquisizione. 
 
  1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi' come
generalmente disponibili sul mercato, soddisfano  le  esigenze  delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e'  possibile  avvalersi
di un sistema  dinamico  di  acquisizione.  Il  sistema  dinamico  di
acquisizione e' un procedimento interamente elettronico ed e'  aperto
per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione.  Puo'  essere  diviso  in  categorie
definite  di  prodotti,   lavori   o   servizi   sulla   base   delle
caratteristiche  dell'appalto  da  eseguire.   Tali   caratteristiche
possono  comprendere   un   riferimento   al   quantitativo   massimo
ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica
specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. 
  2. Per l'aggiudicazione  nell'ambito  di  un  sistema  dinamico  di
acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  osservano
le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo  72.
Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono  ammessi
al sistema  e  il  numero  dei  candidati  ammessi  non  puo'  essere
limitato. Le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  che  hanno
diviso  il  sistema  in  categorie  di  prodotti,  lavori  o  servizi
conformemente  al  comma  1,  precisano  i   criteri   di   selezione
applicabili per ciascuna categoria. 
  3.  Nei  settori   ordinari,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 72, si applicano i seguenti termini: 
  a)  il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara o, se un avviso di pre-informazione e' utilizzato  come
mezzo di indizione di una gara,  dalla  data  d'invio  dell'invito  a
confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini  per  la
ricezione delle domande di partecipazione una volta  che  l'invito  a
presentare  offerte  per  il  primo  appalto  specifico  nel  sistema
dinamico di acquisizione e' stato inviato; 
  b) il termine minimo per la ricezione delle offerte  e'  di  almeno
dieci giorni dalla data  di  trasmissione  dell'invito  a  presentare
offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5. 
  4. Nei settori speciali si applicano i seguenti termini: 
  a)  il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' fissato in non meno di trenta giorni dalla data  di
trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di  gara
e' usato un avviso periodico  indicativo,  dell'invito  a  confermare
interesse. Non sono applicabili ulteriori termini  per  la  ricezione
delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare
offerte per il primo appalto specifico; 
  b) il termine minimo per la ricezione delle offerte  e'  di  almeno
dieci giorni dalla data  di  trasmissione  dell'invito  a  presentare
offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5. 
  5. Tutte le comunicazioni nel quadro  di  un  sistema  dinamico  di
acquisizione sono effettuate  esclusivamente  con  mezzi  elettronici
conformemente all'articolo 29. 
  6. Per aggiudicare appalti nel quadro di  un  sistema  dinamico  di
acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: 
  a) pubblicano un avviso di indizione  di  gara  precisando  che  si
tratta di un sistema dinamico di acquisizione; 
  b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la  quantita'
stimata  degli  acquisti  previsti,  nonche'  tutte  le  informazioni
necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione,  comprese
le modalita' di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico
utilizzato  nonche'  le  modalita'  e  le  specifiche   tecniche   di
collegamento; 
  c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori
o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; 
  d) offrono accesso libero, diretto e completo ai documenti di  gara
a norma dell'articolo 88. 
  7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano a  tutti
gli operatori economici, per il  periodo  di  validita'  del  sistema
dinamico di acquisizione,  la  possibilita'  di  chiedere  di  essere
ammessi al sistema alle condizioni di cui ai  commi  da  2  a  4.  Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano  tali  domande  in
base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi  dal  loro
ricevimento. Il termine puo' essere prorogato fino a quindici  giorni
lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessita'
di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro  modo
se i criteri di selezione  siano  stati  soddisfatti.  In  deroga  al
primo,  secondo  e  terzo  periodo,  a  condizione  che  l'invito   a
presentare  offerte  per  il  primo  appalto  specifico  nel  sistema
dinamico  di  acquisizione  non  sia  stato  inviato,   le   stazioni
appaltanti e gli enti concedenti  possono  prorogare  il  periodo  di
valutazione, purche' durante il periodo di valutazione prorogato  non
sia emesso alcun invito a presentare offerte. 
  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti
di gara  la  durata  massima  del  periodo  prorogato  che  intendono
applicare.  Le  stazioni  appaltanti  comunicano   al   piu'   presto
all'operatore economico interessato se e' stato  ammesso  o  meno  al
sistema dinamico di acquisizione. 
  8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  invitano  tutti  i
partecipanti ammessi  a  presentare  un'offerta  per  ogni  specifico
appalto   nell'ambito   del   sistema   dinamico   di   acquisizione,
conformemente all'articolo 89  e  all'articolo  165.  Se  il  sistema
dinamico di acquisizione e' stato suddiviso in categorie di prodotti,
lavori o servizi,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che  corrisponde
allo specifico appalto  a  presentare  un'offerta.  Essi  aggiudicano
l'appalto: 
  a)  nei  settori  ordinari,  all'offerente  che  ha  presentato  la
migliore offerta sulla base dei criteri di  aggiudicazione  enunciati
nel  bando  di  gara  per  l'istituzione  del  sistema  dinamico   di
acquisizione o, se un avviso di pre-informazione e'  utilizzato  come
mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; 
  b)  nei  settori  speciali,  all'offerente  che  ha  presentato  la
migliore offerta sulla base dei criteri di  aggiudicazione  enunciati
nel  bando  di  gara  per  l'istituzione  del  sistema  dinamico   di
acquisizione, nell'invito a  confermare  interesse,  o,  quando  come
mezzo di indizione di gara si usa  un  avviso  sull'esistenza  di  un
sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. 
  9. I criteri di cui al  comma  8  possono,  all'occorrenza,  essere
precisati nell'invito a presentare offerte. 
  10. Nei  settori  ordinari,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti possono esigere,  in  qualsiasi  momento  nel  periodo  di
validita' del sistema dinamico di acquisizione,  che  i  partecipanti
ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico  europeo  di
cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui
e' trasmessa tale richiesta. 
  11. Nei  settori  speciali,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti  che  applicano  i  motivi  di  esclusione  e  criteri  di
selezione previsti dagli articoli 94, 95 e 99,  possono  esigere,  in
qualsiasi momento nel periodo di validita' del  sistema  dinamico  di
acquisizione, che i partecipanti ammessi  innovino  o  aggiornino  il
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro  cinque
giorni lavorativi dalla data in cui e' trasmessa tale richiesta. 
  12.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti   indicano
nell'avviso di indizione di gara il periodo di validita' del  sistema
dinamico di acquisizione. Essi informano la  Commissione  europea  di
qualsiasi variazione di  tale  periodo  di  validita'  utilizzando  i
seguenti modelli di formulari: 
  a) se il periodo di validita' e' modificato  senza  porre  fine  al
sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione
di gara per il sistema dinamico di acquisizione; 
  b) se e' posto termine al sistema, l'avviso  di  aggiudicazione  di
cui agli articoli 111 e 163, comma 2. 
  13. Non possono essere posti a  carico  degli  operatori  economici
interessati o partecipanti al  sistema  dinamico  di  acquisizione  i
contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del  periodo
di validita' del sistema dinamico di acquisizione. 
  14. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  anche  avvalendosi
di Consip S.p.a., puo' provvedere alla realizzazione e gestione di un
sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti,
predisponendo   gli   strumenti   organizzativi   e   amministrativi,
elettronici e telematici e curando l'esecuzione di  tutti  i  servizi
informatici, telematici e di consulenza necessari. 
  15. Gli accordi quadro di cui all'articolo 59 e le  convenzioni  di
cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  possono
essere stipulati in  sede  di  aggiudicazione  di  appalti  specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si  applica  il
termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, se di importo pari
o superiore alle soglie di rilevanza europea. 
 
          Note all'articolo 32 
              - Si riporta l'articolo  26  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2000): 
                «Art. 26 (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica.  Ove
          previsto nel bando di gara, le convenzioni  possono  essere
          stipulate con una o piu'  imprese  alle  stesse  condizioni
          contrattuali proposte dal miglior offerente.  Ove  previsto
          nel bando di gara, le convenzioni possono essere  stipulate
          per specifiche  categorie  di  amministrazioni  ovvero  per
          specifici ambiti territoriali. Il quarto periodo si applica
          anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A.  ai
          sensi  dell'articolo  4,  commi  3-ter  e   3-quater,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
                2.  Il  parere  del  Consiglio  di  Stato,   previsto
          dall'articolo 17, comma 25,  lettera  c),  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Alle  predette
          convenzioni  e   ai   relativi   contratti   stipulati   da
          amministrazioni dello  Stato,  in  luogo  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
          applica il comma 4 del medesimo  articolo  3  della  stessa
          legge. 
                3. Le  amministrazioni  pubbliche  possono  ricorrere
          alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
                3-bis. I provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
                4. Nell'ambito di ciascuna  pubblica  amministrazione
          gli uffici preposti  al  controllo  di  gestione  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al  comma
          3, richiedendo eventualmente al Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
                5. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».