Articolo 35. 
 
                  Accesso agli atti e riservatezza. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  assicurano  in
modalita' digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta
dei dati e delle informazioni inseriti nelle  piattaforme,  ai  sensi
degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.
241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. 
  2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice  per  i  contratti
secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di  sicurezza,
l'esercizio del diritto di accesso e' differito: 
  a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino  alla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle medesime; 
  b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione  all'elenco
dei  soggetti  che  sono  stati  invitati  a  presentare  offerte   e
all'elenco dei soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;  ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito
l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il  loro  interesse,  dopo  la  comunicazione
ufficiale,  da  parte  delle  stazioni  appaltanti   o   degli   enti
concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare; 
  c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati  e
informazioni relativi ai requisiti  di  partecipazione  di  cui  agli
articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla  fase  di  ammissione
dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione; 
  d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione
delle stesse e agli atti, dati e informazioni a  questa  presupposti,
fino all'aggiudicazione; 
  e) in relazione alla verifica  della  anomalia  dell'offerta  e  ai
verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione. 
  3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini  di
cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono  essere
resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali  o  per  gli
incaricati  di  pubblico  servizio  la  violazione   della   presente
disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale. 
  4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti  secretati  o
la cui esecuzione richiede speciali  misure  di  sicurezza,  e  salvo
quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e  ogni  forma  di
divulgazione: 
  a) possono essere esclusi in relazione  alle  informazioni  fornite
nell'ambito dell'offerta  o  a  giustificazione  della  medesima  che
costituiscano,   secondo   motivata   e   comprovata    dichiarazione
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; 
  b) sono esclusi in relazione: 
  1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti  all'applicazione
del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto,  relative
ai contratti pubblici; 
  2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore
dell'esecuzione e dell'organo  di  collaudo  sulle  domande  e  sulle
riserve del soggetto esecutore del contratto; 
  3) alle piattaforme digitali  e  alle  infrastrutture  informatiche
utilizzate dalla stazione  appaltante  o  dall'ente  concedente,  ove
coperte da diritti di privativa intellettuale. 
  5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4,  lettere  a)  e  b),
numero 3), e' consentito l'accesso al concorrente, se  indispensabile
ai fini della difesa  in  giudizio  dei  propri  interessi  giuridici
rappresentati in relazione alla procedura di gara. 
 
          Note all'articolo 35 
              - Si riportano gli articoli 3-bis, 22, 23, 24, 25,  26,
          27, 28, 29, e 30 della legge 7 agosto 1990, n.  241  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
                «Art.  3-bis  (Uso  della  telematica).  -   1.   Per
          conseguire maggiore efficienza  nella  loro  attivita',  le
          amministrazioni  pubbliche  agiscono   mediante   strumenti
          informatici e telematici,  nei  rapporti  interni,  tra  le
          diverse amministrazioni e tra queste e i privati.» 
                «Art.  22  (Definizioni  e  principi  in  materia  di
          accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende: 
                  a) per  "diritto  di  accesso",  il  diritto  degli
          interessati di prendere visione  e  di  estrarre  copia  di
          documenti amministrativi; 
                  b) per "interessati",  tutti  i  soggetti  privati,
          compresi quelli portatori di interessi pubblici o  diffusi,
          che abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,
          corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata  e
          collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; 
                  c)  per  "controinteressati",  tutti  i   soggetti,
          individuati o facilmente individuabili in base alla  natura
          del documento richiesto,  che  dall'esercizio  dell'accesso
          vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
                  d)    per    "documento    amministrativo",    ogni
          rappresentazione       grafica,        fotocinematografica,
          elettromagnetica o di qualunque altra specie del  contenuto
          di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
          procedimento, detenuti da una  pubblica  amministrazione  e
          concernenti    attivita'     di     pubblico     interesse,
          indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
          della loro disciplina sostanziale; 
                  e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti
          di  diritto  pubblico  e  i  soggetti  di  diritto  privato
          limitatamente alla loro  attivita'  di  pubblico  interesse
          disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 
                2. L'accesso ai documenti amministrativi,  attese  le
          sue rilevanti finalita' di pubblico interesse,  costituisce
          principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
          favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
          e la trasparenza. 
                3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
          ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24,  commi  1,
          2, 3, 5 e 6. 
                4. Non sono accessibili le informazioni  in  possesso
          di una pubblica amministrazione che non  abbiano  forma  di
          documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
          dati personali  da  parte  della  persona  cui  i  dati  si
          riferiscono. 
                5.  L'acquisizione  di  documenti  amministrativi  da
          parte  di  soggetti  pubblici,  ove  non  rientrante  nella
          previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  si
          informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 
                6. Il diritto  di  accesso  e'  esercitabile  fino  a
          quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere
          i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.» 
                «Art. 23  (Ambito  di  applicazione  del  diritto  di
          accesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22
          si esercita nei confronti delle pubbliche  amministrazioni,
          delle aziende autonome e speciali, degli  enti  pubblici  e
          dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso  nei
          confronti delle Autorita' di garanzia  e  di  vigilanza  si
          esercita nell'ambito dei  rispettivi  ordinamenti,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 24.» 
                «Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso).  -  1.
          Il diritto di accesso e' escluso: 
                  a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai
          sensi della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e  successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
                  b) nei procedimenti tributari, per i quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
                  c)  nei  confronti  dell'attivita'  della  pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
                  d) nei procedimenti selettivi,  nei  confronti  dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
                2. Le singole pubbliche  amministrazioni  individuano
          le categorie  di  documenti  da  esse  formati  o  comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
                3.  Non   sono   ammissibili   istanze   di   accesso
          preordinate  ad  un  controllo  generalizzato  dell'operato
          delle pubbliche amministrazioni. 
                4. L'accesso ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento. 
                5. I documenti contenenti informazioni connesse  agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
                6. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
                  a) quando, al di fuori delle  ipotesi  disciplinate
          dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
                  b) quando l'accesso possa arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
                  c) quando i documenti riguardino  le  strutture,  i
          mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni  strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
                  d) quando i documenti riguardino la vita privata  o
          la riservatezza di  persone  fisiche,  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
                  e) quando i  documenti  riguardino  l'attivita'  in
          corso di contrattazione collettiva nazionale  di  lavoro  e
          gli atti interni  connessi  all'espletamento  del  relativo
          mandato. 
                7. Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.» 
                «Art. 25  (Modalita'  di  esercizio  del  diritto  di
          accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si  esercita
          mediante  esame  ed  estrazione  di  copia  dei   documenti
          amministrativi, nei modi e  con  i  limiti  indicati  dalla
          presente legge.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito.  Il
          rilascio di copia e' subordinato soltanto al  rimborso  del
          costo di riproduzione, salve  le  disposizioni  vigenti  in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
                2. La richiesta di accesso ai documenti  deve  essere
          motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione  che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
                3. Il  rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
          dell'accesso sono ammessi nei casi e nei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 
                4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa  si   intende   respinta.   In   caso   di   diniego
          dell'accesso, espresso o tacito, o  di  differimento  dello
          stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4,  il  richiedente
          puo'  presentare  ricorso   al   tribunale   amministrativo
          regionale ai sensi del  comma  5,  ovvero  chiedere,  nello
          stesso  termine  e   nei   confronti   degli   atti   delle
          amministrazioni  comunali,  provinciali  e  regionali,   al
          difensore civico competente per  ambito  territoriale,  ove
          costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
          Qualora tale organo non sia stato istituito, la  competenza
          e' attribuita al difensore civico competente  per  l'ambito
          territoriale immediatamente superiore. Nei confronti  degli
          atti delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
          Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
          l'accesso   di   cui   all'articolo   27   nonche'   presso
          l'amministrazione resistente.  Il  difensore  civico  o  la
          Commissione  per  l'accesso  si  pronunciano  entro  trenta
          giorni   dalla    presentazione    dell'istanza.    Scaduto
          infruttuosamente  tale  termine,  il  ricorso  si   intende
          respinto. Se il  difensore  civico  o  la  Commissione  per
          l'accesso   ritengono   illegittimo   il   diniego   o   il
          differimento, ne informano il richiedente e  lo  comunicano
          all'autorita'  disponente.   Se   questa   non   emana   il
          provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
          ricevimento della  comunicazione  del  difensore  civico  o
          della Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora  il
          richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico  o
          alla Commissione, il termine di  cui  al  comma  5  decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito della sua istanza al  difensore  civico  o  alla
          Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito  per
          motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a
          soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta,  decorso
          inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora  un
          procedimento di cui alla sezione III del capo I del  titolo
          I della parte III del decreto legislativo 30  giugno  2003,
          n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003,  relativo  al
          trattamento pubblico di dati  personali  da  parte  di  una
          pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai  documenti
          amministrativi, il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali chiede il parere, obbligatorio e non  vincolante,
          della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi. La richiesta di parere sospende il  termine
          per la pronuncia  del  Garante  sino  all'acquisizione  del
          parere, e comunque per non oltre quindici  giorni.  Decorso
          inutilmente detto termine, il  Garante  adotta  la  propria
          decisione. 
                5. Le controversie relative all'accesso ai  documenti
          amministrativi sono disciplinate dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
                5-bis. - 6.» 
                «Art. 26 (Obbligo di pubblicazione). - 1. 
                2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
          relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo  27
          e, in generale, e' data la massima pubblicita' a  tutte  le
          disposizioni attuative della presente legge e  a  tutte  le
          iniziative dirette a precisare ed a  rendere  effettivo  il
          diritto di accesso. 
                3. Con la pubblicazione di cui al comma 1,  ove  essa
          sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati
          nel predetto comma 1 s'intende realizzata. 
                «Art. 27  (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri  la  Commissione  per  l'accesso  ai
          documenti amministrativi. 
                2.  La  Commissione  e'  nominata  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei Ministri. Essa e'  presieduta  dal  sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ed  e'
          composta da dieci membri, dei  quali  due  senatori  e  due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2  aprile
          1979, n. 97,  anche  in  quiescenza,  su  designazione  dei
          rispettivi organi  di  autogoverno,  e  uno  scelto  fra  i
          professori di ruolo in materie  giuridiche.  E'  membro  di
          diritto della Commissione il  capo  della  struttura  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  che  costituisce  il
          supporto   organizzativo   per   il   funzionamento   della
          Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero  di
          esperti non superiore a cinque unita',  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                2-bis. La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei
          presenti.  L'assenza  dei   componenti   per   tre   sedute
          consecutive ne determina la decadenza. 
                3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni.  Per  i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio. 
                4. 
                5. La Commissione adotta le  determinazioni  previste
          dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio  dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia  garanzia  del  diritto  di  accesso   di   cui
          all'articolo 22. 
                6. Tutte le amministrazioni sono tenute a  comunicare
          alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato. 
                7.» 
                «Art. 28 (Modifica dell'articolo 15 del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio). - 1.
          L'articolo  15   del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 
                «Art. 15 (Segreto d'ufficio). - 1.  L'impiegato  deve
          mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a  chi
          non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
          od operazioni amministrative, in corso o  concluse,  ovvero
          notizie di cui sia venuto a conoscenza a  causa  delle  sue
          funzioni al  di  fuori  delle  ipotesi  e  delle  modalita'
          previste dalle norme sul diritto  di  accesso.  Nell'ambito
          delle proprie  attribuzioni,  l'impiegato  preposto  ad  un
          ufficio rilascia copie ed estratti di atti e  documenti  di
          ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».» 
                «Art. 29 (Ambito di applicazione della legge).  -  1.
          Le disposizioni della  presente  legge  si  applicano  alle
          amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.  Le
          disposizioni della presente legge si  applicano,  altresi',
          alle societa' con totale o  prevalente  capitale  pubblico,
          limitatamente all'esercizio delle funzioni  amministrative.
          Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11,  15  e  25,
          commi 5, 5-bis e 6,  nonche'  quelle  del  capo  IV-bis  si
          applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 
                2. Le regioni e gli enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  regolano  le  materie  disciplinate
          dalla   presente   legge   nel   rispetto    del    sistema
          costituzionale e delle garanzie del cittadino nei  riguardi
          dell'azione  amministrativa,  cosi'   come   definite   dai
          principi stabiliti dalla presente legge. 
                2-bis.  Attengono   ai   livelli   essenziali   delle
          prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
          m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
          concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
          garantire    la    partecipazione    dell'interessato    al
          procedimento,   di   individuarne   un   responsabile,   di
          concluderlo entro il  termine  prefissato,  di  misurare  i
          tempi  effettivi  di  conclusione  dei  procedimenti  e  di
          assicurare l'accesso  alla  documentazione  amministrativa,
          nonche'   quelle   relative   alla   durata   massima   dei
          procedimenti. 
                2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
          prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
          m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
          concernenti la presentazione  di  istanze,  segnalazioni  e
          comunicazioni, la dichiarazione di inizio  attivita'  e  il
          silenzio assenso e  la  conferenza  di  servizi,  salva  la
          possibilita'  di  individuare,  con  intese  in   sede   di
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni  non
          si applicano. 
                2-quater.  Le  regioni  e  gli   enti   locali,   nel
          disciplinare  i   procedimenti   amministrativi   di   loro
          competenza, non  possono  stabilire  garanzie  inferiori  a
          quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni  attinenti
          ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
          2-bis e 2-ter, ma possono prevedere  livelli  ulteriori  di
          tutela. 
                2-quinquies. Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la
          propria  legislazione  alle   disposizioni   del   presente
          articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative  norme
          di attuazione.» 
                «Art. 30 (Atti di notorieta'). - 1. In tutti  i  casi
          in  cui  le  leggi  e  i  regolamenti  prevedono  atti   di
          notorieta'   o   attestazioni   asseverate   da   testimoni
          altrimenti denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a
          due. 
                2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni  e
          alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e  di
          pubblica utilita' di esigere atti di  notorieta'  in  luogo
          della dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'
          prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
          quando si tratti di provare  qualita'  personali,  stati  o
          fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.». 
              - Si riportano gli  articoli  5  e  5-bis  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni): 
                «Art. 5 (Accesso civico a dati  e  documenti).  -  1.
          L'obbligo previsto dalla normativa  vigente  in  capo  alle
          pubbliche   amministrazioni   di   pubblicare    documenti,
          informazioni o dati comporta  il  diritto  di  chiunque  di
          richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa  la
          loro pubblicazione. 
                2. Allo scopo di favorire forme diffuse di  controllo
          sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali    e
          sull'utilizzo delle risorse pubbliche e  di  promuovere  la
          partecipazione al dibattito pubblico, chiunque  ha  diritto
          di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
          amministrazioni, ulteriori rispetto  a  quelli  oggetto  di
          pubblicazione ai sensi del presente decreto,  nel  rispetto
          dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
          rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
                3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2  non
          e'   sottoposto   ad   alcuna   limitazione   quanto   alla
          legittimazione soggettiva  del  richiedente.  L'istanza  di
          accesso civico identifica  i  dati,  le  informazioni  o  i
          documenti richiesti e non richiede  motivazione.  L'istanza
          puo'  essere  trasmessa  per  via  telematica  secondo   le
          modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82,  e   successive   modificazioni,   ed   e'   presentata
          alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 
                  a) all'ufficio che detiene i dati, le  informazioni
          o i documenti; 
                  b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
                  c) ad altro ufficio  indicato  dall'amministrazione
          nella  sezione  «Amministrazione  trasparente»   del   sito
          istituzionale; 
                  d)  al   responsabile   della   prevenzione   della
          corruzione e  della  trasparenza,  ove  l'istanza  abbia  a
          oggetto  dati,  informazioni   o   documenti   oggetto   di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 
                4.  Il  rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato
          elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il  rimborso  del
          costo    effettivamente     sostenuto     e     documentato
          dall'amministrazione  per  la  riproduzione   su   supporti
          materiali. 
                5. Fatti salvi i casi di pubblicazione  obbligatoria,
          l'amministrazione  cui  e'  indirizzata  la  richiesta   di
          accesso, se individua soggetti controinteressati, ai  sensi
          dell'articolo  5-bis,   comma   2,   e'   tenuta   a   dare
          comunicazione agli stessi,  mediante  invio  di  copia  con
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   o   per   via
          telematica per coloro che abbiano consentito tale forma  di
          comunicazione. Entro dieci  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una
          motivata  opposizione,  anche  per  via  telematica,   alla
          richiesta di accesso. A decorrere  dalla  comunicazione  ai
          controinteressati, il termine di cui al comma 6 e'  sospeso
          fino  all'eventuale  opposizione   dei   controinteressati.
          Decorso tale termine, la pubblica amministrazione  provvede
          sulla   richiesta,    accertata    la    ricezione    della
          comunicazione. 
                6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi
          con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
          giorni   dalla   presentazione    dell'istanza    con    la
          comunicazione   al    richiedente    e    agli    eventuali
          controinteressati.     In     caso     di     accoglimento,
          l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
          richiedente i dati o i  documenti  richiesti,  ovvero,  nel
          caso  in  cui  l'istanza  riguardi  dati,  informazioni   o
          documenti oggetto di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi
          del presente decreto, a pubblicare  sul  sito  i  dati,  le
          informazioni o i documenti  richiesti  e  a  comunicare  al
          richiedente   l'avvenuta   pubblicazione   dello    stesso,
          indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
          di  accoglimento  della   richiesta   di   accesso   civico
          nonostante l'opposizione  del  controinteressato,  salvi  i
          casi di comprovata indifferibilita',  l'amministrazione  ne
          da'  comunicazione  al  controinteressato  e   provvede   a
          trasmettere al richiedente i dati o i  documenti  richiesti
          non prima di quindici giorni dalla ricezione  della  stessa
          comunicazione da parte del controinteressato.  Il  rifiuto,
          il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
          motivati con riferimento ai  casi  e  ai  limiti  stabiliti
          dall'articolo  5-bis.  Il  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della  trasparenza  puo'  chiedere  agli
          uffici   della   relativa   amministrazione    informazioni
          sull'esito delle istanze. 
                7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso
          o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6,
          il richiedente puo'  presentare  richiesta  di  riesame  al
          responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza,  di  cui  all'articolo  43,  che  decide   con
          provvedimento motivato, entro il termine di  venti  giorni.
          Se l'accesso e' stato negato o  differito  a  tutela  degli
          interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2,  lettera  a),
          il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine  per  l'adozione
          del provvedimento da parte  del  responsabile  e'  sospeso,
          fino alla ricezione del parere del Garante e  comunque  per
          un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.  Avverso
          la decisione dell'amministrazione competente o, in caso  di
          richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
          prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,   il
          richiedente   puo'   proporre    ricorso    al    Tribunale
          amministrativo regionale ai  sensi  dell'articolo  116  del
          Codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                8. Qualora si tratti di  atti  delle  amministrazioni
          delle regioni o degli  enti  locali,  il  richiedente  puo'
          altresi' presentare ricorso al difensore civico  competente
          per  ambito  territoriale,  ove  costituito.  Qualora  tale
          organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
          al difensore civico competente  per  l'ambito  territoriale
          immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
          all'amministrazione interessata.  Il  difensore  civico  si
          pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  del
          ricorso. Se il  difensore  civico  ritiene  illegittimo  il
          diniego o il differimento, ne informa il richiedente  e  lo
          comunica  all'amministrazione  competente.  Se  questa  non
          conferma il diniego o il differimento entro  trenta  giorni
          dal ricevimento della comunicazione del  difensore  civico,
          l'accesso e' consentito. Qualora il  richiedente  l'accesso
          si sia rivolto al  difensore  civico,  il  termine  di  cui
          all'articolo  116,  comma  1,  del  Codice   del   processo
          amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da  parte
          del richiedente, dell'esito della sua istanza al  difensore
          civico. Se l'accesso e' stato negato o differito  a  tutela
          degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
          a), il difensore civico provvede sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
          del difensore e' sospeso, fino alla  ricezione  del  parere
          del Garante e comunque per  un  periodo  non  superiore  ai
          predetti dieci giorni. 
                9.  Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di
          accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta  di
          riesame ai sensi  del  comma  7  e  presentare  ricorso  al
          difensore civico ai sensi del comma 8. 
                10. Nel caso in cui la richiesta  di  accesso  civico
          riguardi  dati,  informazioni  o   documenti   oggetto   di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi del  presente  decreto,
          il responsabile della prevenzione della corruzione e  della
          trasparenza ha l'obbligo di effettuare la  segnalazione  di
          cui all'articolo 43, comma 5. 
                11.  Restano  fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione
          previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme  di  accesso
          degli interessati previste dal Capo V della legge 7  agosto
          1990, n. 241.» 
                «Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).
          - 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5,  comma  2,  e'
          rifiutato se  il  diniego  e'  necessario  per  evitare  un
          pregiudizio concreto alla tutela  di  uno  degli  interessi
          pubblici inerenti a: 
                  a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
                  b) la sicurezza nazionale; 
                  c) la difesa e le questioni militari; 
                  d) le relazioni internazionali; 
                  e) la  politica  e  la  stabilita'  finanziaria  ed
          economica dello Stato; 
                  f) la conduzione di indagini sui reati  e  il  loro
          perseguimento; 
                  g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
                2. L'accesso di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per  evitare
          un pregiudizio concreto alla tutela  di  uno  dei  seguenti
          interessi privati: 
                  a) la protezione dei dati personali, in conformita'
          con la disciplina legislativa in materia; 
                  b)   la   liberta'   e    la    segretezza    della
          corrispondenza; 
                  c) gli interessi economici  e  commerciali  di  una
          persona fisica o  giuridica,  ivi  compresi  la  proprieta'
          intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
                2-bis.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  in
          materia di accesso alle  informazioni  sugli  alimenti,  il
          Ministero della salute rende disponibili,  ogni  sei  mesi,
          tramite pubblicazione nel proprio  sito  internet,  in  una
          distinta   partizione   della   sezione    'Amministrazione
          trasparente', tutti i dati aggiornati raccolti  e  comunque
          detenuti relativi  ad  alimenti,  mangimi  e  animali  vivi
          destinati  al   consumo   umano   provenienti   dai   Paesi
          dell'Unione europea  nonche'  da  Paesi  terzi,  anche  con
          riguardo ai dati identificativi degli  operatori  economici
          che abbiano effettuato le operazioni  di  entrata,  uscita,
          transito e deposito dei suddetti  prodotti.  All'attuazione
          del presente articolo il Ministero  della  salute  provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica. 
                3. Il diritto di cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi  di
          divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
          compresi i casi  in  cui  l'accesso  e'  subordinato  dalla
          disciplina vigente al rispetto  di  specifiche  condizioni,
          modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo  24,
          comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
                4.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   pubblicazione
          previsti dalla normativa vigente. Se i  limiti  di  cui  ai
          commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune  parti
          del documento richiesto, deve essere  consentito  l'accesso
          agli altri dati o alle altre parti. 
                5. I limiti di cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano
          unicamente per  il  periodo  nel  quale  la  protezione  e'
          giustificata in relazione alla natura del  dato.  L'accesso
          civico non puo' essere negato  ove,  per  la  tutela  degli
          interessi di cui ai commi  1  e  2,  sia  sufficiente  fare
          ricorso al potere di differimento. 
                6. Ai fini della definizione delle esclusioni  e  dei
          limiti all'accesso civico  di  cui  al  presente  articolo,
          l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  d'intesa  con   il
          Garante per la protezione dei dati personali e  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
          recanti indicazioni operative.». 
              - Si riporta l'articolo 326 del Codice penale: 
                «Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
          ufficio). - Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata
          di un pubblico servizio, che, violando  i  doveri  inerenti
          alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della  sua
          qualita', rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
                Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica  la
          reclusione fino a un anno. 
                Il pubblico ufficiale o la persona incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,
          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il
          fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri  un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.».