Articolo 36. 
 
       Norme procedimentali e processuali in tema di accesso. 
 
  1. L'offerta dell'operatore economico risultato  aggiudicatario,  i
verbali di gara e gli atti, i  dati  e  le  informazioni  presupposti
all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso  la  piattaforma
di approvvigionamento digitale  di  cui  all'articolo  25  utilizzata
dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati
e  offerenti  non  definitivamente   esclusi   contestualmente   alla
comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90. 
  2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque  posti  in
graduatoria  sono  resi  reciprocamente  disponibili,  attraverso  la
stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1,  nonche'  le  offerte
dagli stessi presentate. 
  3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al  comma  1,  la
stazione  appaltante  o  l'ente  concedente  da'  anche  atto   delle
decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento  di  parti
delle offerte di cui ai commi 1 e  2,  indicate  dagli  operatori  ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a). 
  4. Le decisioni di  cui  al  comma  3  sono  impugnabili  ai  sensi
dell'articolo 116 del codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato I al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  con
ricorso  notificato   e   depositato   entro   dieci   giorni   dalla
comunicazione  digitale  della  aggiudicazione.  Le  parti   intimate
possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri
confronti della notifica del ricorso. 
  5. Nel caso in cui  la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
ritenga   insussistenti   le   ragioni   di    segretezza    indicate
dall'offerente ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  lettera  a),
l'ostensione delle parti  dell'offerta  di  cui  e'  stato  richiesto
l'oscuramento non e' consentita prima  del  decorso  del  termine  di
impugnazione delle decisioni di cui al comma 4. 
  6. Nel caso di cui al comma  4  la  stazione  appaltante  o  l'ente
concedente  puo'  inoltrare  segnalazione  all'ANAC  la  quale   puo'
irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo
222, comma 9, ridotta alla meta' nel caso di pagamento  entro  trenta
giorni dalla contestazione, qualora vi  siano  reiterati  rigetti  di
istanze di oscuramento. 
  7. Il ricorso di cui al comma 4 e' fissato d'ufficio in udienza  in
camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla meta' di quelli
di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato  I  al  decreto
legislativo n. 104 del 2010 ed e' deciso alla  medesima  udienza  con
sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi  entro  cinque  giorni
dall'udienza di discussione, e la  cui  motivazione  puo'  consistere
anche in  un  mero  richiamo  delle  argomentazioni  contenute  negli
scritti delle parti che  il  giudice  ha  inteso  accogliere  e  fare
proprie. 
  8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei
giudizi di impugnazione. 
  9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione
e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria  decorre
comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90. 
 
          Note all'articolo 36 
              - Si riportano gli articoli 55 e  116  dell'Allegato  1
          (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione  dell'articolo  44  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per
          il riordino del processo amministrativo): 
                «Art. 55 (Misure cautelari collegiali). -  1.  Se  il
          ricorrente, allegando di  subire  un  pregiudizio  grave  e
          irreparabile durante il tempo necessario  a  giungere  alla
          decisione  sul  ricorso,  chiede  l'emanazione  di   misure
          cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via
          provvisoria, che appaiono,  secondo  le  circostanze,  piu'
          idonee  ad  assicurare  interinalmente  gli  effetti  della
          decisione  sul  ricorso,  il  collegio  si  pronuncia   con
          ordinanza emessa in camera di consiglio. 
                2. Qualora dalla decisione  sulla  domanda  cautelare
          derivino effetti irreversibili, il collegio  puo'  disporre
          la   prestazione   di   una   cauzione,   anche    mediante
          fideiussione, cui subordinare la concessione o  il  diniego
          della misura cautelare. La concessione o il  diniego  della
          misura cautelare non puo'  essere  subordinata  a  cauzione
          quando la domanda cautelare attenga a diritti  fondamentali
          della  persona  o  ad  altri  beni  di   primario   rilievo
          costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione  ne
          indica l'oggetto, il modo di prestarla e il  termine  entro
          cui la prestazione va eseguita. 
                3. La domanda cautelare puo' essere proposta  con  il
          ricorso di merito o con distinto  ricorso  notificato  alle
          altre parti. 
                4. La domanda cautelare e' improcedibile finche'  non
          e'  presentata  l'istanza  di  fissazione  dell'udienza  di
          merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. 
                5. Sulla  domanda  cautelare  il  collegio  pronuncia
          nella prima camera di  consiglio  successiva  al  ventesimo
          giorno dal  perfezionamento,  anche  per  il  destinatario,
          dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal
          deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e
          documenti fino a due giorni liberi prima  della  camera  di
          consiglio. 
                6.  Ai   fini   del   giudizio   cautelare,   se   la
          notificazione e' effettuata a mezzo del  servizio  postale,
          il ricorrente, se non e' ancora in possesso dell'avviso  di
          ricevimento, puo' provare la data di perfezionamento  della
          notificazione   producendo   copia   dell'attestazione   di
          consegna del servizio di monitoraggio della  corrispondenza
          nel sito internet delle poste.  E'  fatta  salva  la  prova
          contraria. 
                7.  Nella  camera  di  consiglio  le  parti   possono
          costituirsi e i difensori  sono  sentiti  ove  ne  facciano
          richiesta. La trattazione si svolge  oralmente  e  in  modo
          sintetico. 
                8. Il collegio, per  gravi  ed  eccezionali  ragioni,
          puo' autorizzare la produzione in camera  di  consiglio  di
          documenti, con consegna di  copia  alle  altre  parti  fino
          all'inizio della discussione. 
                9.  L'ordinanza  cautelare  motiva  in  ordine   alla
          valutazione del pregiudizio allegato  e  indica  i  profili
          che, ad un sommario  esame,  inducono  ad  una  ragionevole
          previsione sull'esito del ricorso. 
                10. Il tribunale amministrativo  regionale,  in  sede
          cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente  siano
          apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente  con
          la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con
          ordinanza collegiale la data della discussione del  ricorso
          nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio
          di Stato,  motivando  sulle  ragioni  per  cui  ritiene  di
          riformare l'ordinanza cautelare  di  primo  grado;  in  tal
          caso, la pronuncia di appello  e'  trasmessa  al  tribunale
          amministrativo  regionale  per  la   sollecita   fissazione
          dell'udienza di merito. 
                11.  L'ordinanza  con  cui  e'  disposta  una  misura
          cautelare fissa la data  di  discussione  del  ricorso  nel
          merito. In caso  di  mancata  fissazione  dell'udienza,  il
          Consiglio di  Stato,  se  conferma  in  appello  la  misura
          cautelare,  dispone   che   il   tribunale   amministrativo
          regionale  provveda  alla  fissazione  della   stessa   con
          priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della
          segreteria al primo giudice. 
                12. In sede  di  esame  della  domanda  cautelare  il
          collegio adotta,  su  istanza  di  parte,  i  provvedimenti
          necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria  e
          l'integrita' del contraddittorio. 
                13. Il giudice adito puo' disporre  misure  cautelari
          solo se ritiene sussistente la propria competenza ai  sensi
          degli articoli  13  e  14;  altrimenti  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 4.» 
                «Art. 116 (Rito in materia di  accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. Contro le determinazioni e contro  il
          silenzio   sulle   istanze   di   accesso   ai    documenti
          amministrativi,  nonche'  per  la  tutela  del  diritto  di
          accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di
          trasparenza il ricorso  e'  proposto  entro  trenta  giorni
          dalla conoscenza della  determinazione  impugnata  o  dalla
          formazione    del    silenzio,    mediante    notificazione
          all'amministrazione e ad almeno  un  controinteressato.  Si
          applica l'articolo 49. Il termine per  la  proposizione  di
          ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni. 
                2. In pendenza di un giudizio  cui  la  richiesta  di
          accesso e' connessa, il ricorso di  cui  al  comma  1  puo'
          essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
          della sezione  cui  e'  assegnato  il  ricorso  principale,
          previa notificazione all'amministrazione e  agli  eventuali
          controinteressati.  L'istanza  e'  decisa   con   ordinanza
          separatamente  dal  giudizio  principale,  ovvero  con   la
          sentenza che definisce il giudizio. 
                3.  L'amministrazione  puo'  essere  rappresentata  e
          difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato. 
                4.  Il  giudice  decide   con   sentenza   in   forma
          semplificata;   sussistendone   i    presupposti,    ordina
          l'esibizione  e,  ove  previsto,   la   pubblicazione   dei
          documenti richiesti, entro un  termine  non  superiore,  di
          norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le  relative
          modalita'. 
                5. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai giudizi di impugnazione.».