Articolo 38. 
 
       Localizzazione e approvazione del progetto delle opere. 
 
  1. L'approvazione dei progetti da parte  delle  amministrazioni  e'
effettuata in conformita' alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  alle
disposizioni  statali  e  regionali  che  regolano  la  materia.   La
procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere  di
interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di
opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con  opere
da realizzare da parte del concessionario. 
  2. La procedura di cui al presente articolo non si  applica  se  e'
stata gia' accertata la  conformita'  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica  ed  economica  alla  pianificazione   urbanistica   e   alla
regolamentazione edilizia: 
  a) per le opere pubbliche  di  interesse  statale,  escluse  quelle
destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati; 
  b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal  comune,  oppure
dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere
interessanti il territorio di almeno due comuni. 
  3. La stazione appaltante o  l'ente  concedente  convoca,  ai  fini
dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
nonche' della localizzazione dell'opera, una  conferenza  di  servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 a cui partecipano tutte le  amministrazioni  interessate,  ivi
comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera
e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del  patrimonio
culturale, del paesaggio e della salute. 
  4. Per le opere pubbliche  di  interesse  statale,  contestualmente
alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma  3,  la
stazione appaltante o l'ente  concedente  trasmette  il  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le  opere
pubbliche, ai fini dell'espressione  del  parere,  ove  previsto.  Il
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  contiene   sempre
l'alternativa di progetto a consumo zero  del  suolo  ai  fini  della
rigenerazione urbana. 
  5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o  il  Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al
rilascio del parere favorevole, ivi  comprese  quelle  relative  agli
aspetti  di  rigenerazione  urbana,  restituisce  il  progetto  entro
quindici  giorni  dalla  sua  ricezione   con   l'indicazione   delle
integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o  l'ente
concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro
il termine perentorio di quindici giorni dalla data  di  restituzione
del  progetto.   Il   Consiglio   superiore   o   il   Provveditorato
interregionale  esprime  il  parere  entro  il  termine  massimo   di
quarantacinque giorni dalla ricezione del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di venti  giorni
dalla ricezione del progetto modificato  o  integrato.  Decorsi  tali
termini, il parere si intende reso in senso favorevole. 
  6. Decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  del  progetto  al
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici   o   al   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in  cui  sia  stato
restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione  al
Consiglio o al Provveditorato del progetto  modificato,  la  stazione
appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto  alle  autorita'
competenti per i provvedimenti di cui al comma 8. 
  7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o  di  interesse
statale per le  quali  non  e'  richiesto  il  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per
le opere  pubbliche,  la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
trasmette il progetto alle autorita' competenti per  i  provvedimenti
di cui al comma 8. 
  8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e  valutati
l'assoggettabilita'   alla   verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico e della VIA valutazione di  impatto  ambientale,  tenuto
conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita'  dell'opera  e  di
certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito
pubblico, nonche', per le opere pubbliche di  interesse  statale,  il
parere di cui ai commi 4 e 5.  Le  risultanze  della  valutazione  di
assoggettabilita'    alla    verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di
cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di
un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle
attivita' di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora  dalla
valutazione   di   assoggettabilita'   alla    verifica    preventiva
dell'interesse  archeologico  emerga  l'esistenza  di  un   interesse
archeologico, il soprintendente procede ai sensi  dell'allegato  I.8,
tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell'opera.   Gli   esiti   della
valutazione di  impatto  ambientale  sono  comunicati  dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza
di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico,  e'  escluso
il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma  di  consultazione
del pubblico. 
  9. La conferenza di servizi si conclude  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla sua convocazione,  prorogabile,  su  richiesta  motivata
delle amministrazioni preposte alla tutela  degli  interessi  di  cui
all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990,  una
sola volta per non piu'  di  dieci  giorni.  Si  considera  acquisito
l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel  termine
di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti  o  che
abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni  che
non costituiscono oggetto della conferenza medesima. 
  10. La determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi,  da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui al comma 9,  approva  il  progetto  e  perfeziona  ad  ogni  fine
urbanistico  ed  edilizio  l'intesa   tra   gli   enti   territoriali
interessati anche ai  fini  della  localizzazione  dell'opera,  della
conformita'  urbanistica  e  paesaggistica   dell'intervento,   della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere  mitigatrici  e
compensatrici. L'intesa tra gli  enti  interessati,  in  ordine  alla
localizzazione dell'opera, ha  effetto  di  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento  di  valutazione
di impatto  ambientale,  la  valutazione  di  assoggettabilita'  alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi
necessari, la dichiarazione di pubblica utilita'  e  indifferibilita'
delle opere nonche' il vincolo preordinato all'esproprio  e  consente
la realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel  progetto
approvato. A tal fine,  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  327  del  2001.  Gli  enti  locali  provvedono   alle
necessarie misure di salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle
relative fasce di  rispetto  e  non  possono  autorizzare  interventi
edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. 
  11. Nella procedura di cui al presente articolo, le  determinazioni
delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante  o  dall'ente
concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis,  comma
3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso  o  non
completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono,  tenuto  conto
delle circostanze del caso concreto, indicare le  prescrizioni  e  le
misure  mitigatrici  che  rendano  compatibile  l'opera  e  possibile
l'assenso,  valutandone   altresi'   i   profili   finanziari.   Tali
prescrizioni  sono   determinate   conformemente   ai   principi   di
proporzionalita',    efficacia    e    sostenibilita'     finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto  originariamente  presentato.
Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza
deroghe,  a  tutte  le  amministrazioni  comunque  partecipanti  alla
conferenza di servizi, incluse quelle titolari  delle  competenze  in
materia urbanistica, paesaggistica,  archeologica  e  del  patrimonio
culturale. 
  12. Le disposizioni di cui  al  comma  11  si  applicano  anche  ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice,  per
i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi. 
  13.  Per  gli  appalti  conseguenti  al  ritiro,  alla   revoca   o
all'annullamento di un precedente appalto sono validi  i  pareri,  le
autorizzazioni e le intese gia' acquisite,  purche'  il  RUP  attesti
l'assenza  di  variazioni  nel  progetto  e  nella   regolamentazione
ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i  pareri,  le
autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La  disposizione  di
cui al primo periodo non si applica  ai  casi  di  ritiro,  revoca  o
annullamento del precedente appalto per vizi o  circostanze  inerenti
ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese. 
  14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per  determinate
tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese  quelle
relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021. 
 
          Note all'articolo 38 
              - Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          si veda nelle note all'articolo 12. 
              - Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Si riportano gli articoli 14, comma 5 e 14-bis  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
                «Art. 14 (Conferenza di servizi). - (Omissis) 
                5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.» 
                «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La
          conferenza decisoria di cui all'articolo 14,  comma  2,  si
          svolge in forma  semplificata  e  in  modalita'  asincrona,
          salvo i casi di cui  ai  commi  6  e  7.  Le  comunicazioni
          avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo  47
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                  a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                  b) il termine perentorio, non superiore a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                  c) il termine perentorio, comunque non superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
          un termine diverso,  il  suddetto  termine  e'  fissato  in
          novanta giorni; 
                  d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
                3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
                4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
                5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva  della  conferenza,  con  gli   effetti   di   cui
          all'articolo    14-quater,    qualora    abbia    acquisito
          esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
          implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati  e  le
          altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e
          prescrizioni eventualmente indicate  dalle  amministrazioni
          ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
          essere accolte  senza  necessita'  di  apportare  modifiche
          sostanziali  alla  decisione  oggetto   della   conferenza.
          Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
          ritenga superabili,  l'amministrazione  procedente  adotta,
          entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
          negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
          della domanda. Nei  procedimenti  a  istanza  di  parte  la
          suddetta   determinazione   produce   gli   effetti   della
          comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
          procedente trasmette alle altre  amministrazioni  coinvolte
          le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
          suddetto  articolo  e  procede  ai  sensi  del   comma   2.
          Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
          data ragione nell'ulteriore determinazione  di  conclusione
          della conferenza. 
                6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,
          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame
          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data
          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
          conferenza in modalita' sincrona,  ai  sensi  dell'articolo
          14-ter. 
                7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
          conferenza  comunicando  alle  altre   amministrazioni   le
          informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e
          convocando la riunione entro  i  successivi  quarantacinque
          giorni.   L'amministrazione   procedente   puo'    altresi'
          procedere in forma simultanea e in  modalita'  sincrona  su
          richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del
          privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
          cui al comma 2, lettera b). In  tal  caso  la  riunione  e'
          convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.». 
              - Si riporta l'articolo 11 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): 
                «Art. 11 (L). (La partecipazione degli  interessati).
          - 1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre
          il vincolo preordinato all'esproprio, va  inviato  l'avviso
          dell'avvio del procedimento: 
                  a) nel caso di adozione di una  variante  al  piano
          regolatore  per  la  realizzazione  di  una  singola  opera
          pubblica, almeno venti  giorni  prima  della  delibera  del
          consiglio comunale; 
                  b) nei casi previsti  dall'articolo  10,  comma  1,
          almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
          risulti  compatibile  con  le  esigenze  di  celerita'  del
          procedimento. (L) 
                2. L'avviso di avvio del procedimento  e'  comunicato
          personalmente agli interessati alle singole opere  previste
          dal  piano  o  dal  progetto.  Allorche'  il   numero   dei
          destinatari  sia  superiore  a  50,  la  comunicazione   e'
          effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere  all'albo
          pretorio  dei  Comuni  nel  cui  territorio  ricadono   gli
          immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o  piu'
          quotidiani  a  diffusione  nazionale  e   locale   e,   ove
          istituito, sul sito informatico della Regione  o  Provincia
          autonoma  nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  da
          assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
          quali modalita'  puo'  essere  consultato  il  piano  o  il
          progetto.  Gli  interessati  possono  formulare   entro   i
          successivi trenta giorni osservazioni che vengono  valutate
          dall'autorita'  espropriante  ai  fini   delle   definitive
          determinazioni. (L) 
                3. La disposizione di cui al comma 2 non  si  applica
          ai fini dell'approvazione del  progetto  preliminare  delle
          infrastrutture e degli insediamenti  produttivi  ricompresi
          nei programmi attuativi dell'articolo  1,  comma  1,  della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L) 
                4. Ai fini dell'avviso  dell'avvio  del  procedimento
          delle conferenze di servizi in materia di lavori  pubblici,
          si osservano le forme previste dal decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L) 
                5. Salvo quanto previsto  dal  comma  2,  restano  in
          vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
          partecipazione  del  proprietario  dell'area  e  di   altri
          interessati nelle fasi di adozione e di approvazione  degli
          strumenti urbanistici. (L)».»