Articolo 39. 
 
Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e  di
                   preminente interesse nazionale. 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le  procedure
di   pianificazione,    programmazione    e    progettazione    delle
infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere  di
urgenza  e  di  preminente  interesse   nazionale   ai   fini   della
modernizzazione e dello sviluppo della Nazione. 
  2. Il Governo qualifica una infrastruttura  come  strategica  e  di
preminente  interesse  nazionale  con  delibera  del  Consiglio   dei
ministri, in  considerazione  del  rendimento  infrastrutturale,  dei
costi, degli obiettivi e dei tempi di  realizzazione  dell'opera.  La
qualificazione  e'  operata  su  proposta  dei  Ministri  competenti,
sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle  regioni  al
Governo, sentiti i Ministri competenti. 
  3. L'elenco delle infrastrutture di cui  al  presente  articolo  e'
inserito nel documento di economia e finanza, con l'indicazione: 
  a)  dei  criteri  di  rendimento  attesi  in  termini  di  sviluppo
infrastrutturale,  riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree   del
territorio  nazionale,  sostenibilita'  ambientale,  garanzia   della
sicurezza strategica, contenimento dei costi  dell'approvvigionamento
energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a  quella
della rete europea delle infrastrutture; 
  b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; 
  c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; 
  d) del cronoprogramma di realizzazione. 
  4. Gli interventi di cui al comma 3 sono  automaticamente  inseriti
nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di  programma
quadro ai  fini  della  individuazione  delle  priorita'  e  ai  fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia'  incluse  nelle  intese  e
negli accordi stessi. 
  5. Per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di  cui
al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. A tal
fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo  38
sono ridotti a trenta giorni e  quelli  di  cui  al  comma  9,  primo
periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non  sono
prorogabili. 
  6. Il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  istituisce  un
comitato speciale per l'esame dei progetti relativi  agli  interventi
di cui al presente articolo. 
  7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilita' tecnico  ed
economico relativo agli interventi di cui al  comma  1  del  presente
articolo, e' trasmesso  dalla  stazione  appaltante  alla  competente
soprintendenza  decorsi  quindici  giorni   dalla   trasmissione   al
Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di  fattibilita'
tecnico-economico  medesimo.  Le  risultanze  della  valutazione   di
assoggettabilita'   preventiva   dell'interesse   archeologico   sono
acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui  all'articolo
38, comma 3. 
  8. In presenza  di  dissensi  qualificati  ai  sensi  dell'articolo
14-quinquies, comma  1,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  la
procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo puo'  essere
sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai  presidenti
delle regioni o  delle  province  autonome  interessate,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Il  predetto  decreto  approva  il  progetto  di
fattibilita'  tecnico-economica  delle  infrastrutture  di   cui   al
presente articolo e produce i medesimi effetti  di  cui  all'articolo
38, comma 10. 
  9.  Il  monitoraggio  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per la  prevenzione  e  la  repressione  di  tentativi  di
infiltrazione mafiosa e' attuato  da  un  Comitato  di  coordinamento
istituito  presso  il  Ministero  dell'interno,   secondo   procedure
approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo  Comitato  di
coordinamento. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di
monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
 
          Note all'articolo 39 
              - Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 24  giugno
          2014 n. 90 (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari) convertito con  modificazioni  dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 114: 
                «Art.  36  (Monitoraggio   finanziario   dei   lavori
          relativi  a  infrastrutture  strategiche   e   insediamenti
          produttivi). - 1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo
          III, Capo IV del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, e successive modificazioni, il  controllo  dei  flussi
          finanziari di cui agli articoli 161,  comma  6-bis  e  176,
          comma 3, lettera e), del medesimo  decreto  legislativo  n.
          163  del  2006  e'  attuato  secondo  le  modalita'  e   le
          procedure,   anche    informatiche,    individuate    dalla
          deliberazione  5  maggio  2011,   n.   45,   del   Comitato
          Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A
          tal fine, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli  atti
          generali  di   propria   competenza   alle   modalita'   di
          monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n.  45
          del 2011 del  CIPE,  nonche'  alle  ulteriori  prescrizioni
          contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare
          ai sensi del comma 3. 
                2. Per i contratti stipulati anteriormente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, le modalita'  di
          controllo  dei  flussi  finanziari   sono   adeguate   alle
          indicazioni della citata deliberazione n. 45 del  2011  del
          CIPE entro sei mesi dalla predetta data. 
                3. Con  delibera,  adottata  ai  sensi  del  predetto
          articolo 176, comma 3, lettera  e),  il  CIPE  aggiorna  le
          modalita'  di  esercizio  del   sistema   di   monitoraggio
          finanziario di cui alla deliberazione n. 45  del  2011  del
          CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo  e  ne
          definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto
          previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n.  228,
          e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera  CIPE  n.  124
          del 2012. 
                4.  Alla  copertura   degli   oneri   necessari   per
          l'implementazione del sistema di  monitoraggio  finanziario
          di cui al presente articolo,  pari  a  1.321.000  euro  per
          l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo  del
          fondo  di  cui  all'articolo   2,   comma   6-sexies,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.   10,
          assegnata per la medesima annualita' con  le  procedure  di
          cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  20  giugno
          2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 131. 
                5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo
          176, comma 3,  lettera  e),  ultimo  periodo,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a  decorrere  dall'anno
          2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e
          fino alla messa in esercizio degli interventi, nella  quota
          dello  0,0006  per  cento  dell'importo  degli   interventi
          stessi, all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, nel  limite  massimo  di  617.000  euro  annui
          complessivi,  allo  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, per sostenere gli  oneri  di
          gestione del sistema di monitoraggio  di  cui  al  presente
          articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo
          di  spesa  da  istituire  nel   bilancio   autonomo   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».