Articolo 41. 
 
              Livelli e contenuti della progettazione. 
 
  1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si  articola  in
due livelli di successivi approfondimenti  tecnici:  il  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa e' volta
ad assicurare: 
  a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita'; 
  b) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e  di  tutela
dei beni culturali e paesaggistici, nonche'  il  rispetto  di  quanto
previsto dalla normativa in materia di tutela della  salute  e  della
sicurezza delle costruzioni; 
  c)  la  rispondenza  ai  requisiti  di  qualita'  architettonica  e
tecnico-funzionale,  nonche'  il  rispetto  dei  tempi  e  dei  costi
previsti; 
  d) il rispetto  di  tutti  i  vincoli  esistenti,  con  particolare
riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; 
  e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di
risorse materiali non rinnovabili nell'intero  ciclo  di  vita  delle
opere; 
  f)  il  rispetto  dei  principi  della  sostenibilita'   economica,
territoriale,  ambientale  e  sociale  dell'intervento,   anche   per
contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il  riuso
e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e  dei  tessuti
urbani; 
  g) la razionalizzazione delle attivita' di  progettazione  e  delle
connesse  verifiche  attraverso  il  progressivo  uso  di  metodi   e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni  di  cui
all'articolo 43; 
  h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; 
  i) la compatibilita' geologica e geomorfologica dell'opera. 
  2.  L'allegato  I.7  definisce  i  contenuti  dei  due  livelli  di
progettazione e stabilisce  il  contenuto  minimo  del  quadro  delle
necessita' e del documento di indirizzo della  progettazione  che  le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede
di prima applicazione  del  codice,  l'allegato  I.7  e'  abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
che lo sostituisce integralmente anche in  qualita'  di  allegato  al
codice. 
  3. L'allegato  I.7  stabilisce  altresi'  le  prescrizioni  per  la
redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del
RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato  I.7
indica  anche  i  requisiti  delle  prestazioni  che  devono   essere
contenuti nel progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso  di
adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, il documento di indirizzo della  progettazione  contiene
anche il capitolato informativo. 
  4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei  casi  di
cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  ai
sensi della Convenzione europea  per  la  protezione  del  patrimonio
archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992  e  ratificata
ai sensi della legge  29  aprile  2015,  n.  57,  si  svolge  con  le
modalita' procedurali di cui  all'allegato  I.8.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato I.8 e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente  regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro della cultura, sentito il 
  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che  lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. Le  regioni  a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano  la  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico per le opere di loro competenza  sulla  base  di  quanto
disposto dal predetto allegato. 
  5. La stazione appaltante o l'ente concedente,  in  funzione  della
specifica  tipologia  e   dimensione   dell'intervento,   indica   le
caratteristiche, i requisiti e gli  elaborati  progettuali  necessari
per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli
interventi di manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  puo'  essere
omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto
esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 
  6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica: 
  a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella che  esprime  il
rapporto migliore tra  costi  e  benefici  per  la  collettivita'  in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e  alle  prestazioni
da fornire; 
  b) contiene i necessari richiami  all'eventuale  uso  di  metodi  e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; 
  c) sviluppa, nel rispetto del quadro  delle  necessita',  tutte  le
indagini e gli studi necessari per la definizione  degli  aspetti  di
cui al comma; 
  d)  individua   le   caratteristiche   dimensionali,   tipologiche,
funzionali e tecnologiche  dei  lavori  da  realizzare,  compresa  la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; 
  e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa; 
  f) contiene tutti gli elementi  necessari  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni e approvazioni prescritte; 
  g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle
sue parti. 
  7.  Per  le  opere  proposte  in  variante   urbanistica   di   cui
all'articolo 19 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
il progetto di fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto
preliminare e quello definitivo. 
  8.  Il  progetto  esecutivo,  in  coerenza  con  il   progetto   di
fattibilita' tecnico-economica: 
  a) sviluppa un  livello  di  definizione  degli  elementi  tale  da
individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualita' e il
prezzo di elenco; 
  b) e' corredato del piano di manutenzione dell'opera  per  l'intero
ciclo di vita e determina in dettaglio i  lavori  da  realizzare,  il
loro costo e i loro tempi di realizzazione; 
  c) se sono utilizzati metodi e strumenti  di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione  degli
oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a
corredo del progetto; 
  d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che  ha  predisposto
il progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica.  Nel  caso  in  cui
motivate ragioni  giustifichino  l'affidamento  disgiunto,  il  nuovo
progettista accetta senza riserve l'attivita' progettuale  svolta  in
precedenza. 
  1. In  caso  di  affidamento  esterno  di  entrambi  i  livelli  di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'  condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti
sul progetto di fattibilita' tecnico-economica. In sede  di  verifica
della coerenza tra le varie  fasi  della  progettazione,  si  applica
quanto previsto dall'articolo 42, comma 1. 
  2. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche  e
degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico,
nonche' della direzione dei lavori, della  vigilanza,  dei  collaudi,
delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione
dei  piani  di  sicurezza  e  di  coordinamento,  delle   prestazioni
professionali  e  specialistiche,  necessari  per  la  redazione  del
progetto, gravano sulle  disponibilita'  finanziarie  della  stazione
appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico
dell'intervento. 
  11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi,  riguardanti
le attivita' di predisposizione del piano generale  degli  interventi
del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  sono  a  carico  delle  risorse
iscritte sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite  all'Agenzia  del
demanio. 
  12. La progettazione di servizi e forniture  e'  articolata  in  un
unico livello ed e' predisposta dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli
enti concedenti mediante propri dipendenti  in  servizio.  L'allegato
I.7 definisce i contenuti minimi del progetto. 
  13. Per i contratti relativi a  lavori,  servizi  e  forniture,  il
costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei  valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale  tra  le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative,  delle  norme   in   materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e
delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza   di   contratto
collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in
relazione al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  piu'
affine a quello preso in considerazione. Per i contratti  relativi  a
lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni
e' determinato facendo  riferimento  ai  prezzi  correnti  alla  data
dell'approvazione del progetto  riportati  nei  prezzari  predisposti
dalle regioni e dalle province autonome  o  adottati  dalle  stazioni
appaltanti e dagli  enti  concedenti  che,  in  base  alla  natura  e
all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati  a  non  applicare  quelli
regionali. I criteri di  formazione  ed  aggiornamento  dei  prezzari
regionali  sono  definiti  nell'allegato  I.14.  In  sede  di   prima
applicazione del presente  codice,  l'allegato  I.14  e'  abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo parere del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e dell'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  nonche'
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  che
lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
In mancanza di prezzari aggiornati, il costo e'  determinato  facendo
riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure,  in  difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi. 
  14. Nei contratti di lavori e servizi,  per  determinare  l'importo
posto a base di gara, la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
individua nei documenti di gara  i  costi  della  manodopera  secondo
quanto previsto dal comma 
  13. I costi della manodopera  e  della  sicurezza  sono  scorporati
dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita' per
l'operatore  economico  di  dimostrare  che  il  ribasso  complessivo
dell'importo deriva da una piu' efficiente organizzazione aziendale. 
  15.   Nell'allegato   I.13   sono   stabilite   le   modalita'   di
determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da  porre  a
base degli affidamenti dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,
commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni   e   delle
attivita' relative alla  progettazione  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla  direzione  di
esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase  di  esecuzione,
al collaudo, agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo  alle
attivita'  del  responsabile  del  procedimento   e   del   dirigente
competente  alla  programmazione  dei  lavori  pubblici.  I  predetti
corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli  enti
concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre  a  base
di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del  presente
codice, l'allegato I.13 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   che   lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
 
          Note all'articolo 41 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13. 
              - Si  riporta  l'articolo  28,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
                «Articolo  28  (Misure  cautelari  e  preventive).  -
          (Omissis) 
                4.  In  caso  di  realizzazione  di  lavori  pubblici
          ricadenti in aree di interesse archeologico,  anche  quando
          per  esse  non  siano  intervenute  la  verifica   di   cui
          all'articolo  12,  comma  2,  o  la  dichiarazione  di  cui
          all'articolo  13,   il   soprintendente   puo'   richiedere
          l'esecuzione di saggi archeologici  preventivi  sulle  aree
          medesime a spese del committente.». 
              -  La  legge  29  aprile  2015,  n.  57  (Ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione europea per la protezione  del
          patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16  gennaio
          1992), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  12  maggio
          2015, n. 108. 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): 
                «Art. 19 (L). (L'approvazione  del  progetto).  -  1.
          Quando l'opera da  realizzare  non  risulta  conforme  alle
          previsioni urbanistiche, la variante  al  piano  regolatore
          puo' essere disposta con le forme di cui  all'articolo  10,
          comma 1, ovvero con le modalita' di cui ai commi  seguenti.
          (L) 
                2.  L'approvazione   del   progetto   preliminare   o
          definitivo da parte  del  consiglio  comunale,  costituisce
          adozione della variante allo strumento urbanistico. (L) 
                3. Se l'opera non e' di competenza  comunale,  l'atto
          di approvazione del progetto preliminare  o  definitivo  da
          parte della autorita' competente e' trasmesso al  consiglio
          comunale, che puo' disporre l'adozione della corrispondente
          variante allo strumento urbanistico. (L) 
                4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o
          l'ente  da  questa  delegato  all'approvazione  del   piano
          urbanistico comunale  non  manifesta  il  proprio  dissenso
          entro  il  termine  di  novanta  giorni,  decorrente  dalla
          ricezione della delibera del  consiglio  comunale  e  della
          relativa completa documentazione, si intende  approvata  la
          determinazione  del  consiglio   comunale,   che   in   una
          successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L).». 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 2011, n. 111: 
                «Art.   12   (Acquisto,   vendita,   manutenzione   e
          censimento di immobili pubblici). - 1. A decorrere  dal  1°
          gennaio  2012  le  operazioni  di  acquisto  e  vendita  di
          immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da
          parte delle amministrazioni inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione   degli   enti
          territoriali, degli enti previdenziali  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale, nonche' del  Ministero  degli
          affari esteri con  riferimento  ai  beni  immobili  ubicati
          all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei
          saldi strutturali  di  finanza  pubblica  da  attuarsi  con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Per gli  enti  previdenziali
          pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui  al
          comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. 
                1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014  nel  caso  di
          operazioni di  acquisto  di  immobili,  ferma  restando  la
          verifica del rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
          pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1  e'
          effettuata   anche    sulla    base    della    documentata
          indispensabilita'  e   indilazionabilita'   attestata   dal
          responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo  e'
          attestata dall'Agenzia del demanio, previo  rimborso  delle
          spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di  servizi
          stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio  2014  al  fine  di
          pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,   gli   enti
          territoriali e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale
          effettuano operazioni di acquisto di immobili solo  ove  ne
          siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'   e
          l'indilazionabilita'   attestate   dal   responsabile   del
          procedimento. Le disposizioni di cui al primo  periodo  non
          si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
          di acquisto di immobili a valere su risorse  stanziate  con
          apposita delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
          ovvero  dallo  Stato  o   dalle   regioni   e   finalizzate
          all'acquisto  degli  immobili  stessi.  La  congruita'  del
          prezzo  e'  attestata  dall'Agenzia  del  demanio,   previo
          rimborso delle spese. Delle  predette  operazioni  e'  data
          preventiva  notizia,   con   l'indicazione   del   soggetto
          alienante  e  del  prezzo  pattuito,  nel   sito   internet
          istituzionale dell'ente. 
                1-quater.  Per   l'anno   2013   le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione, come  individuate  dall'ISTAT  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non  possono
          acquistare  immobili  a  titolo   oneroso   ne'   stipulare
          contratti di locazione  passiva  salvo  che  si  tratti  di
          rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per
          acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita'
          di locali in sostituzione di immobili dismessi  ovvero  per
          continuare ad avere la disponibilita' di immobili  venduti.
          Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per
          i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi  4  e
          15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.  Sono  fatte  salve,  altresi',  le  operazioni  di
          acquisto  di  immobili  gia'  autorizzate  con  il  decreto
          previsto dal comma 1,  in  data  antecedente  a  quella  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                1-quinquies.  Sono  fatte  salve  dalle  disposizioni
          recate dai  commi  1-ter  e  1-quater,  ferme  restando  la
          verifica del rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
          pubblica  e  le  finalita'  di  contenimento  della   spesa
          pubblica, le operazioni di acquisto destinate a  soddisfare
          le esigenze allocative in materia di edilizia  residenziale
          pubblica. 
                1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni  recate
          dal comma 1-quater le operazioni di  acquisto  previste  in
          attuazione di  programmi  e  piani  concernenti  interventi
          speciali realizzati  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
          economico  e  la  coesione  sociale  e   territoriale,   di
          rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
          amministrativi  del  Paese  e   di   favorire   l'effettivo
          esercizio dei  diritti  della  persona  in  conformita'  al
          quinto  comma  dell'articolo  119  della   Costituzione   e
          finanziati con risorse  aggiuntive  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
                2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
                  a)  sono  attribuite  all'Agenzia  del  demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  relative  agli  interventi
          manutentivi,  a  carattere   ordinario   e   straordinario,
          effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
          per  finalita'  istituzionali  alle  Amministrazioni  dello
          Stato  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e  le  Agenzie,  anche  fiscali,  fatte  salve  le
          specifiche previsioni di  legge  riguardanti  il  Ministero
          della  difesa,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali,  nonche'  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   con
          riferimento a quanto previsto dagli articoli 41  e  42  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e dagli  articoli  127  e  128  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
          del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
          Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
          interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
          immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
          nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
          Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
          edilizia penitenziaria; 
                  b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
          le  decisioni  di  spesa,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
                  c)   sono    attribuite    al    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo
          stesso assegnate per gli interventi relativi  agli  edifici
          pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di
          spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a
          cura delle  strutture  del  medesimo  Ministero,  ai  sensi
          dell'articolo 176 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
          immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di  tali
          interventi e' tempestivamente  comunicata  all'Agenzia  del
          demanio,  al  fine  del  necessario  coordinamento  con  le
          attivita'  dalla  stessa  poste  in  essere  ai  sensi  del
          presente articolo; 
                  d) gli interventi di piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  sono
          curati  direttamente  dalle  amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se  di  proprieta'  di  terzi.  Fermo
          restando   quanto   previsto   dal   periodo    precedente,
          nell'ambito del Sistema accentrato  delle  manutenzioni  e'
          fatta salva la  possibilita'  di  finanziare  e  realizzare
          l'esecuzione anche di  interventi  relativi  alla  messa  a
          norma degli impianti o correlati alle norme in  materia  di
          prevenzione incendi, al fine di favorire  il  coordinamento
          degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria
          o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e  b)
          del presente comma  e  del  comma  5.  Sempre  al  fine  di
          promuovere forme di razionalizzazione tra  gli  interventi,
          favorendo economie di scala e contribuendo al  contenimento
          dei   relativi   costi,   l'Agenzia   del   demanio   o   i
          Provveditorati  interregionali  per  le   opere   pubbliche
          possono curare, previo atto  di  intesa  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri, l'esecuzione degli  interventi  di  cui  al
          periodo precedente, nei casi in  cui  interessino  immobili
          gia' oggetto di finanziamenti  per  lavori  nell'ambito  di
          piani di investimento  approvati  dalla  medesima  Agenzia.
          Parimenti i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere
          pubbliche  possono  gestire,  previo  atto  di  intesa  con
          l'Agenzia  del  demanio,  l'esecuzione   degli   interventi
          ascritti ai piani di intervento  dell'Agenzia  del  demanio
          nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto  di
          finanziamento  nell'ambito  del  Sistema  accentrato  delle
          manutenzioni.  Tutti  gli  interventi  curati  direttamente
          dalle   amministrazioni   utilizzatrici   sono   comunicati
          all'Agenzia  del  demanio  preventivamente,  al  fine   del
          necessario coordinamento con le attivita' poste  in  essere
          ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di  immobili
          in locazione passiva, al fine di verificare  le  previsioni
          contrattuali in materia. 
                2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili
          esigenze di pronta operativita' e a una maggiore  mobilita'
          del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
          istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  il  Corpo  della
          guardia di finanza sono autorizzati,  previa  comunicazione
          all'Agenzia del demanio,  all'esecuzione  degli  interventi
          specifici presso le sedi dei propri  reparti.  A  decorrere
          dall'esercizio  finanziario  2015,   sono   trasferiti   ai
          competenti  programmi  degli  stati   di   previsione   del
          Ministero dell'interno  e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze gli importi occorrenti per  le  finalita'  di
          cui al primo periodo. 
                3. Le Amministrazioni di cui al comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. Le  medesime  Amministrazioni  comunicano
          inoltre semestralmente, al di fuori dei casi  per  i  quali
          sono attribuite all'Agenzia del  demanio  le  decisioni  di
          spesa ai sensi del  comma  2  lettere  a)  e  b),  tutti  i
          restanti  interventi  manutentivi  effettuati   sia   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
          su quelli di proprieta' di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi
          titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. 
                4.  Anche  sulla  base  delle  previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica
          degli stessi edifici. Per le medesime finalita',  l'Agenzia
          del demanio puo'  stipulare  accordi  quadro  con  societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. Il  piano  generale
          puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute  ed
          imprevedibili esigenze manutentive considerate  prioritarie
          rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel  Piano,  ove
          non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con  cui
          l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
          Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
          sensi del presente comma non si applicano  le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, comma 618, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  progettare  e
          realizzare gli interventi manutentivi di cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
          stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al  comma
          6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed
          anche  avvalendosi  di  societa'  a  totale  o   prevalente
          capitale  pubblico,   senza   nuovi   o   maggiori   oneri.
          L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
          sottoscrizione  di  apposita  convenzione   quadro,   dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
          interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione
          straordinaria dei lavori di importo in ogni caso  inferiore
          a 100.000 euro, di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  e'
          curata, senza nuovi o maggiori  oneri,  direttamente  dalle
          amministrazioni  utilizzatrici  degli  immobili.  Gli  atti
          relativi  agli  interventi  gestiti  dalle  strutture   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   sono
          sottoposti  al  controllo  degli  uffici  appartenenti   al
          sistema delle ragionerie del Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato, secondo  le  modalita'  previste  dal
          decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123.  Gli  atti
          relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del  Demanio
          sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste   dalla
          propria organizzazione. Il ricorso  agli  operatori  con  i
          quali sono stipulati gli accordi quadro e'  disposto  anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'. 
                6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di  cui
          al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai
          fini della copertura dei costi degli interventi  comunicati
          ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
          al  comma  4,  mettono  a  disposizione  la  corrispondente
          provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma
          6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
                7.  Fino  alla  stipula   degli   accordi   o   delle
          convenzioni quadro di cui al comma 5  e,  comunque,  per  i
          lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi
          o delle  convenzioni  quadro,  gli  interventi  manutentivi
          continuano  ad   essere   gestiti   dalle   Amministrazioni
          interessate  fermi  restando  i  limiti   stabiliti   dalla
          normativa vigente dandone comunicazione,  limitatamente  ai
          nuovi  interventi,   all'Agenzia   del   demanio   che   ne
          assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi  di
          cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
          nel piano generale degli interventi.  Successivamente  alla
          stipula dell'accordo o della convenzione quadro,  e'  nullo
          ogni  nuovo   contratto   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio,  fatta
          eccezione  per  quelli  stipulati  dalla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili  per  la
          protezione degli interessi della sicurezza dello Stato  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri.  Salvo
          quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
          accordi quadro di cui al comma  5.  Restano  esclusi  dalla
          disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
          il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  e  il   Ministero   della   giustizia   con
          riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche'  i  beni
          immobili all'estero riguardanti il Ministero  degli  affari
          esteri, salva la  preventiva  comunicazione  dei  piani  di
          interventi all'Agenzia del demanio, al fine del  necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
                8. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi   delle    strutture    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
          ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
          strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare
          societa' specializzate ed indipendenti. 
                9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni  di
          cui all'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli  spazi  ed
          al contenimento della  spesa  pubblica,  e  fermo  restando
          quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni  di
          cui al comma 2 del presente articolo, a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013,  comunicano  annualmente   all'Agenzia   del
          demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni  relative  alle
          nuove  costruzioni,  di   programmata   realizzazione   nel
          successivo  triennio.  Le  comunicazioni  devono  indicare,
          oltre  l'esatta  descrizione   dell'immobile   e   la   sua
          destinazione presente e futura,  l'ammontare  dei  relativi
          oneri e le connesse risorse finanziarie,  nonche'  i  tempi
          previsti per la realizzazione delle opere. 
                10.  Con  uno  o   piu'   decreti   di   natura   non
          regolamentare del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine  di  90
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni,  sono  definite,   per   l'attuazione   della
          presente norma senza nuovi o maggiori oneri,  le  attivita'
          dei Provveditorati per le opere pubbliche e  le  modalita',
          termini, criteri e risorse disponibili. 
                11. Al comma 3 dell'articolo 8 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui  al  comma
          222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          all'articolo 2, comma 222". 
                12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
          per  razionalizzare  la  gestione  e  la  dismissione   del
          patrimonio residenziale pubblico"; 
                  b) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi." 
                13. La violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  e  dai
          decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
          causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
          soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
          rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
          competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
          trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
          Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
          terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
          30 luglio 2010, il  termine  per  l'adempimento  e'  il  31
          luglio 2012. I termini  e  gli  ambiti  soggettivi  per  la
          comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
          Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
          dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
          individuano. 
                14. All'articolo 2, comma  222,  dodicesimo  periodo,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   le   parole:
          «rendiconto patrimoniale dello Stato a  prezzi  di  mercato
          previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  lettera   e),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto  generale
          del patrimonio dello  Stato  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «rendiconto    patrimoniale     delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato». 
                15. All'articolo 2, comma  222,  sedicesimo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
          del demanio ne effettua  la  segnalazione  alla  Corte  dei
          conti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".»