Articolo 44. 
 
                         Appalto integrato. 
 
  1. Negli appalti di lavori,  con  la  decisione  di  contrarre,  la
stazione  appaltante  o  l'ente  concedente,  se  qualificati,   puo'
stabilire  che  il  contratto  abbia  per  oggetto  la  progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla  base  di  un  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica  approvato.  Tale  facolta'  non  puo'
essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. 
  2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la  scelta  di
cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre
conto del rischio  di  eventuali  scostamenti  di  costo  nella  fase
esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. 
  3. Quando il contratto e'  affidato  ai  sensi  del  comma  1,  gli
operatori economici devono possedere i  requisiti  prescritti  per  i
progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare
nell'offerta,  o   partecipare   in   raggruppamento   con   soggetti
qualificati  per  la  progettazione.   La   qualificazione   per   la
progettazione comprende anche l'uso di metodi  e  strumenti  digitali
per la gestione informativa mediante modellazione. 
  4.   L'offerta   e'   valutata   con   il   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base  del  miglior
rapporto   qualita'/prezzo.   L'offerta   indica   distintamente   il
corrispettivo richiesto per la progettazione e per  l'esecuzione  dei
lavori. 
  5. L'esecuzione dei lavori puo' iniziare solo dopo  l'approvazione,
da parte della stazione appaltante, del progetto  esecutivo,  il  cui
esame e' condotto ai sensi dell'articolo 42. 
  6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno  o  piu'
soggetti  qualificati  alla  redazione  del  progetto,  la   stazione
appaltante  indica  nei  documenti  di  gara  le  modalita'  per   la
corresponsione diretta  al  progettista  degli  oneri  relativi  alla
progettazione esecutiva indicati in sede di  offerta,  al  netto  del
ribasso  d'asta,  previa   approvazione   del   progetto   e   previa
presentazione dei documenti fiscali del progettista.