Articolo 56. 
 
                Appalti esclusi nei settori ordinari. 
 
  1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari  non  si
applicano agli appalti pubblici: 
  a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente  che
sia  una  stazione  appaltante  o  a  un'associazione   di   stazioni
appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano  in
virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di  disposizioni
amministrative pubblicate che siano compatibili con il  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  b) finalizzati a permettere alle stazioni  appaltanti  la  messa  a
disposizione  o  la  gestione  di  reti  di  telecomunicazioni  o  la
prestazione al pubblico  di  uno  o  piu'  servizi  di  comunicazioni
elettroniche.  Ai  fini  del  presente  articolo  si   applicano   le
definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio  di  comunicazione
elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  c) che le stazioni appaltanti  sono  tenute  ad  aggiudicare  o  ad
organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste  dal
codice e stabilite da: 
  1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali,  quali
un accordo  internazionale,  concluso  in  conformita'  dei  trattati
dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative
articolazioni e riguardanti lavori,  forniture  o  servizi  destinati
alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto
da parte dei soggetti firmatari; 
  2) un'organizzazione internazionale; 
  d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme  previste
da un'organizzazione internazionale o da  un'istituzione  finanziaria
internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati  dalla
stessa organizzazione o istituzione. Nel  caso  di  appalti  pubblici
finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale  o  da
un'istituzione finanziaria  internazionale,  le  parti  si  accordano
sulle procedure di aggiudicazione applicabili; 
  e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano  le
relative modalita' finanziarie, di terreni,  fabbricati  esistenti  o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
  f) aventi ad oggetto  l'acquisto,  lo  sviluppo,  la  produzione  o
coproduzione  di  programmi  o  materiali  associati   ai   programmi
destinati ai servizi di media  audiovisivi  o  radiofonici  che  sono
aggiudicati  da  fornitori  di  servizi  di   media   audiovisivi   o
radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di  trasmissione
o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi o radiofonici; 
  g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; 
  h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 
  1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un  avvocato  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 
  1.1) in un arbitrato o in una conciliazione  tenuti  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea, un Paese terzo  o  dinanzi  a  un'istanza
arbitrale o conciliativa internazionale; 
  1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali  o
autorita' pubbliche di uno Stato  membro  dell'Unione  europea  o  un
Paese  terzo  o  dinanzi  a  organi  giurisdizionali  o   istituzioni
internazionali; 
  2)  consulenza  legale  fornita  in   preparazione   di   uno   dei
procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto
e  una  probabilita'  elevata  che  la  questione  su  cui  verte  la
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza
sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo  1  della  legge  9
febbraio 1982, n. 31; 
  3) servizi di certificazione  e  autenticazione  di  documenti  che
devono essere prestati da notai; 
  4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o  altri
servizi  legali  i  cui  fornitori  sono  designati  da   un   organo
giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge  per  svolgere
specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
  5) altri servizi legali che sono connessi,  anche  occasionalmente,
all'esercizio dei pubblici poteri; 
  i)   concernenti   servizi   finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli  o  di  altri
strumenti finanziari come riportati nell'allegato I  al  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  servizi  forniti  da
banche centrali  e  operazioni  concluse  con  il  Fondo  europeo  di
stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita'; 
  l) concernenti i  prestiti,  a  prescindere  dal  fatto  che  siano
correlati   all'emissione,   alla   vendita,   all'acquisto   o    al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; 
  m) concernenti i contratti di lavoro; 
  n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e  di
prevenzione  contro  i   pericoli   forniti   da   organizzazioni   e
associazioni senza scopo di  lucro  identificati  con  i  codici  CPV
75250000-3,   75251000-0,   75251100-1,    75251110-4,    75251120-7,
75252000-7, 75222000-8; 98113100-9  e  85143000-3  ad  eccezione  dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; 
  o) concernenti i servizi di trasporto pubblico  di  passeggeri  per
ferrovia o metropolitana; 
  p) concernenti servizi connessi a campagne politiche,  identificati
con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se  aggiudicati
da un partito politico nel contesto di una  campagna  elettorale  per
gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni; 
  q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli  e  alimentari
per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa,
da  imprese  agricole  singole  o   associate   situate   in   comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto  dall'ISTAT,  ovvero  ricompresi  nella   circolare   del
Ministero delle finanze n. 9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei  comuni  delle  isole
minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,  n.
448. 
  2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari  non  si
applicano anche al caso in cui  un'amministrazione  pubblica  stipuli
una convenzione con la  quale  un  soggetto  pubblico  o  privato  si
impegni alla realizzazione, a  sua  totale  cura  e  spesa  e  previo
ottenimento  di  tutte  le  necessarie  autorizzazioni,  di  un'opera
pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera  prevista
nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo  restando  il
rispetto degli articoli 94, 95 e 98. 
 
          Note all'articolo 56 
              - Si riporta l'articolo 2, del decreto  legislativo  1°
          agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche) [Testo post-riforma 2021]: 
                «Art. 2 (Definizioni (ex art. 2 eecc e art. 1  Codice
          2003)). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
                  a)   Codice:   il   «Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche» per quanto concerne le reti e  i  servizi  di
          comunicazione elettronica; 
                  b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
          o servizi a un'altra impresa a determinate  condizioni,  su
          base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire  servizi
          di comunicazione elettronica anche quando  sono  utilizzati
          per   la   prestazione   di    servizi    della    societa'
          dell'informazione o di servizi di diffusione  di  contenuti
          radiotelevisivi;  il  concetto  comprende,   tra   l'altro,
          l'accesso  agli  elementi  della  rete   e   alle   risorse
          correlate,  che   puo'   comportare   la   connessione   di
          apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi  compreso,
          in particolare, l'accesso alla  rete  locale  nonche'  alle
          risorse e ai servizi necessari per fornire servizi  tramite
          la rete locale); l'accesso all'infrastruttura  fisica,  tra
          cui edifici, condotti e  piloni;  l'accesso  ai  pertinenti
          sistemi software, tra cui i sistemi di supporto  operativo;
          l'accesso  a  sistemi  informativi  o   banche   dati   per
          l'effettuazione  preventiva  di   ordini,   la   fornitura,
          l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di
          riparazione e la  fatturazione;  l'accesso  ai  servizi  di
          traduzione del numero o a  sistemi  che  svolgono  funzioni
          analoghe;  l'accesso  alle  reti   fisse   e   mobili,   in
          particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
          condizionato  per  i  servizi  di  televisione  digitale  e
          l'accesso ai servizi di rete virtuale; 
                  c)  Agenzia  per   la   cybersicurezza   nazionale:
          l'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale,  istituita  a
          tutela  degli   interessi   nazionali   nel   campo   della
          cybersicurezza, anche ai fini della tutela della  sicurezza
          nazionale nello spazio cibernetico,  con  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia
          di cybersicurezza, definizione dell'architettura  nazionale
          di cybersicurezza e istituzione  dell'Agenzia,  di  seguito
          denominata Agenzia; 
                  d) apparato radio elettrico: un  trasmettitore,  un
          ricevitore  o  un  ricetrasmettitore  destinato  ad  essere
          applicato in una stazione radioelettrica.  In  alcuni  casi
          l'apparato radioelettrico puo' coincidere con  la  stazione
          stessa; 
                  e) apparecchiature digitali televisive avanzate:  i
          sistemi  di  apparecchiature  di  decodifica  destinati  al
          collegamento con televisori o sistemi  televisivi  digitali
          integrati in grado di ricevere i servizi della  televisione
          digitale interattiva; 
                  f)   Application   Programming   Interface   (API):
          interfaccia software fra applicazioni rese  disponibili  da
          emittenti  o  fornitori  di  servizi  e  le  risorse  delle
          apparecchiature  digitali  televisive   avanzate   per   la
          televisione e i servizi radiofonici digitali; 
                  g)   Autorita'   nazionale   di   regolamentazione:
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
          denominata Autorita'; 
                  h)   apparecchiature   terminali:   apparecchiature
          terminali quali definite  all'articolo  1,  comma  1),  del
          decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198; 
                  i) attribuzione di spettro radio:  la  designazione
          di una determinata  banda  di  spettro  radio  destinata  a
          essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di
          radiocomunicazione,   se   del   caso,   alle    condizioni
          specificate; 
                  l) autorizzazione generale: il regime giuridico che
          garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di
          comunicazione elettronica e stabilisce  obblighi  specifici
          per il  settore  applicabili  a  tutti  i  tipi  o  a  tipi
          specifici di reti e servizi di  comunicazione  elettronica,
          conformemente al presente decreto; 
                  m) BEREC: organismo dei  regolatori  europei  delle
          comunicazioni elettroniche; 
                  n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o
          «PSAP» (public safety answering point):  un  luogo  fisico,
          sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o  di  un
          organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene
          inizialmente una comunicazione di emergenza; 
                  o) centrale unica di risposta o CUR: il  centro  di
          raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per
          la  ricezione  delle   comunicazioni   di   emergenza   sul
          territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti  su
          base regionale secondo le modalita' stabilite con  appositi
          protocolli  d'intesa  tra  le  regioni  ed   il   Ministero
          dell'interno; 
                  p)  chiamata:  la  connessione  stabilita   da   un
          servizio di  comunicazione  interpersonale  accessibile  al
          pubblico   che    consente    la    comunicazione    vocale
          bidirezionale; 
                  q)  comunicazione   di   emergenza:   comunicazione
          mediante servizi di  comunicazione  interpersonale  tra  un
          utente finale e il PSAP con  l'obiettivo  di  richiedere  e
          ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza; 
                  r) consumatore: la persona fisica  che  utilizza  o
          chiede  di  utilizzare   un   servizio   di   comunicazione
          elettronica  accessibile  al   pubblico   per   scopi   non
          riferibili    all'attivita'    lavorativa,     commerciale,
          artigianale o professionale svolta; 
                  s)  fornitura  di   una   rete   di   comunicazione
          elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo  o
          la messa a disposizione di tale rete; 
                  t) gruppo chiuso  di  utenti  (CUG  -  Closed  User
          Group): una pluralita' di soggetti legati fra loro  da  uno
          stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale  da
          giustificare esigenze interne di  comunicazione  confinata,
          soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di
          comunicazione elettronica; 
                  u) incidente di sicurezza: un evento con  un  reale
          effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti  o  dei
          servizi di comunicazione elettronica; 
                  v) informazioni sulla localizzazione del chiamante:
          i dati trattati in  una  rete  mobile  pubblica,  derivanti
          dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi  mobili,  che
          indicano  la  posizione  geografica  delle  apparecchiature
          terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica
          fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto  terminale  di
          rete; 
                  z) interconnessione: una particolare  modalita'  di
          accesso messa in opera tra operatori  della  rete  pubblica
          mediante  il  collegamento  fisico  e  logico  delle   reti
          pubbliche di  comunicazione  elettronica  utilizzate  dalla
          medesima impresa o da un'altra impresa per consentire  agli
          utenti di un'impresa di comunicare  con  gli  utenti  della
          medesima o di un'altra impresa o  di  accedere  ai  servizi
          offerti da un'altra  impresa  qualora  tali  servizi  siano
          forniti dalle parti interessate o da altre parti che  hanno
          accesso alla rete; 
                  aa)  interferenza  dannosa:   un'interferenza   che
          pregiudica   il   funzionamento   di   un    servizio    di
          radionavigazione o di altri  servizi  di  sicurezza  o  che
          deteriora gravemente, ostacola o  interrompe  ripetutamente
          un servizio di radiocomunicazione che  opera  conformemente
          alle  normative  internazionali,  dell'Unione   Europea   o
          nazionali applicabili; 
                  bb) larga banda: l'ambiente tecnologico  costituito
          da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture,  che
          consente l'utilizzo delle tecnologie  digitali  ad  elevati
          livelli di interattivita'; 
                  cc)  libero  uso:  la  facolta'  di   utilizzo   di
          dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
          elettronica senza necessita' di autorizzazione generale; 
                  dd)  mercati  transnazionali:  mercati  individuati
          conformemente all'articolo  65  del  codice  europeo  delle
          comunicazioni elettroniche,  che  coprono  l'Unione  o  una
          parte considerevole di questa, situati in piu' di uno Stato
          membro; 
                  ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi
          emergenze e catastrofi imminenti o in  corso,  inviato  dal
          sistema di allarme pubblico IT-Alert; 
                  ff)  Ministero:   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico; 
                  gg) misure di autoprotezione: azioni  da  porre  in
          essere  utili  a  ridurre  i  rischi  e  ad  attenuare   le
          conseguenze  derivanti  da  gravi  emergenze  e  catastrofi
          imminenti o in corso; 
                  hh) numero geografico: qualsiasi numero  del  piano
          di  numerazione  nazionale  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica  nel  quale  alcune  delle   cifre   hanno   un
          indicativo geografico  per  instradare  le  chiamate  verso
          l'ubicazione fisica del punto terminale di rete; 
                  ii) numero non  geografico:  qualsiasi  numero  del
          piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
          elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio  i
          numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e
          i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; 
                  ll)  operatore:  un'impresa  che  fornisce   o   e'
          autorizzata a fornire una rete  pubblica  di  comunicazione
          elettronica, o una risorsa correlata; 
                  mm) PSAP piu'  idoneo:  uno  PSAP  istituito  dalle
          autorita'  competenti  per  coprire  le  comunicazioni   di
          emergenza da un  dato  luogo  o  per  le  comunicazioni  di
          emergenza di un certo tipo; 
                  nn)  punto  di  accesso  senza  fili   di   portata
          limitata: apparecchiatura senza fili di accesso  alla  rete
          di  piccole  dimensioni,  a  bassa  potenza,   di   portata
          limitata, che utilizza spettro radio soggetto a  licenza  o
          spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
          due, che puo' essere utilizzata  come  parte  di  una  rete
          pubblica di comunicazione elettronica ed essere  dotata  di
          una o piu' antenne a basso  impatto  visivo,  che  consente
          agli  utenti  un  accesso   senza   fili   alle   reti   di
          comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia
          di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa; 
                  oo) punto terminale di  rete:  il  punto  fisico  a
          partire dal quale l'utente finale ha  accesso  a  una  rete
          pubblica di comunicazione elettronica e  che,  in  caso  di
          reti   in   cui   abbiano   luogo   la    commutazione    o
          l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di  rete
          specifico correlabile a un numero di utente finale o  a  un
          nome di utente finale; per  il  servizio  di  comunicazioni
          mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
          dall'antenna fissa cui  possono  collegarsi  via  radio  le
          apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti   del
          servizio; 
                  pp)  rete  ad  altissima  capacita':  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   costituita   interamente   da
          elementi  in  fibra  ottica  almeno  fino   al   punto   di
          distribuzione  nel  luogo  servito  oppure  una   rete   di
          comunicazione elettronica in grado di  fornire  prestazioni
          di rete analoghe in condizioni normali di picco in  termini
          di larghezza  di  banda  disponibile  per  downlink/uplink,
          resilienza,  parametri  di  errore,  latenza   e   relativa
          variazione;  le  prestazioni   di   rete   possono   essere
          considerate analoghe a prescindere da eventuali  disparita'
          di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche
          intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si
          collega in ultima istanza al punto terminale di rete; 
                  qq) rete locale in radiofrequenza o  «RLAN»  (radio
          local area network): un sistema di  accesso  senza  fili  a
          bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di
          interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in
          prossimita' da altri  utenti,  che  utilizza  su  base  non
          esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato; 
                  rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato  dai
          segnali di comunicazione elettronica che collega  il  punto
          terminale della rete a  un  permutatore  o  a  un  impianto
          equivalente nella  rete  pubblica  fissa  di  comunicazione
          elettronica; 
                  ss)  Rete   privata   o   Rete   di   comunicazione
          elettronica  ad  uso   privato:   rete   di   comunicazione
          elettronica  con  la  quale  sono  realizzati  servizi   di
          comunicazione elettronica ad  uso  esclusivo  del  titolare
          della  relativa  autorizzazione.  Una  rete  privata   puo'
          interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica
          tramite uno o piu'  punti  terminali  di  rete,  purche'  i
          servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete
          privata non siano accessibili al pubblico. 
                  tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una
          rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          rete; 
                  uu) rete televisiva via cavo:  ogni  infrastruttura
          prevalentemente cablata installata  principalmente  per  la
          diffusione o la  distribuzione  di  segnali  radiofonici  o
          televisivi al pubblico; 
                  vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
          trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente
          o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se  del
          caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
          e altre risorse, inclusi gli elementi di rete  non  attivi,
          che consentono di trasmettere segnali via cavo, via  radio,
          a   mezzo   di   fibre   ottiche   o   con   altri    mezzi
          elettromagnetici, comprese le  reti  satellitari,  le  reti
          mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
          di  pacchetto,  compresa  internet),  i  sistemi   per   il
          trasporto via cavo della corrente elettrica,  nella  misura
          in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le  reti
          utilizzate per la  diffusione  radiotelevisiva  e  le  reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                  zz)   risorse   correlate:    servizi    correlati,
          infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati
          a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio  di
          comunicazione elettronica che permettono  o  supportano  la
          fornitura di servizi attraverso tale  rete  o  servizio,  o
          sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici
          o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici,  le
          antenne, le torri e le  altre  strutture  di  supporto,  le
          condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e  gli  armadi
          di distribuzione; 
                  aaa)  RSPG:  il  gruppo  «Politica  dello   spettro
          radio»; 
                  bbb)  servizio  CBS  -  Cell   Broadcast   Service:
          servizio che consente la  comunicazione  unidirezionale  di
          brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili  presenti  in
          una determinata area geografica coperta da una o piu' celle
          delle reti mobili pubbliche; 
                  ccc) servizio correlato: un  servizio  correlato  a
          una rete o a un servizio di comunicazione  elettronica  che
          permette o supporta la fornitura,  l'auto  fornitura  o  la
          fornitura automatizzata di servizi attraverso tale  rete  o
          servizio,  o  e'  potenzialmente  in  grado  di  farlo,   e
          comprende i servizi di traduzione del numero  o  i  sistemi
          che  svolgono  funzioni  analoghe,  i  sistemi  di  accesso
          condizionato  e  le   guide   elettroniche   ai   programmi
          (electronic programme guides - EPG), nonche' altri  servizi
          quali quelli relativi all'identita', alla posizione e  alla
          presenza; 
                  ddd)  servizio  di  comunicazione  da  macchina   a
          macchina: servizio di comunicazione non  interpersonale  in
          cui le informazioni sono  iniziate  e  trasferite  in  modo
          prevalentemente    automatizzato    tra    dispositivi    e
          applicazioni con nessuna  o  marginale  interazione  umana.
          Tale servizio puo' essere basato sul numero e non  consente
          la realizzazione di un servizio interpersonale; 
                  eee) servizio di comunicazione elettronica  ad  uso
          privato:  servizio  svolto  in  una  rete   privata   senza
          l'utilizzo  neanche  parziale  di   elementi   della   rete
          pubblica.   Il   servizio    e'    svolto    esclusivamente
          nell'interesse e per traffico tra terminali del titolare di
          un'autorizzazione   generale,   ovvero   beneficiario   del
          servizio, ad uso privato. Qualora  la  rete  privata  nella
          quale  il  servizio  ad   uso   privato   e'   svolto   sia
          interconnessa  con  la  rete  pubblica  il   traffico   non
          attraversa il punto terminale di rete; 
                  fff)  servizio  di  comunicazione  elettronica:   i
          servizi,  forniti  di  norma  a  pagamento   su   reti   di
          comunicazioni   elettroniche,    che    comprendono,    con
          l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti  trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i
          tipi di servizi seguenti: 
                    1) servizio di accesso a internet quale  definito
          all'articolo 2, secondo comma, punto  2),  del  regolamento
          (UE) 2015/2120; 
                    2) servizio di comunicazione interpersonale; 
                    3)   servizi   consistenti    esclusivamente    o
          prevalentemente  nella  trasmissione  di  segnali  come   i
          servizi di trasmissione  utilizzati  per  la  fornitura  di
          servizi  da  macchina  a  macchina  e  per  la   diffusione
          circolare radiotelevisiva; 
                  ggg)  servizio  di   comunicazione   interpersonale
          basato   sul   numero:   un   servizio   di   comunicazione
          interpersonale che si connette  a  risorse  di  numerazione
          assegnate pubblicamente -  ossia  uno  o  piu'  numeri  che
          figurano  in  un   piano   di   numerazione   nazionale   o
          internazionale - o consente la comunicazione con uno o piu'
          numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale  o
          internazionale; 
                  hhh)  servizio  di   comunicazione   interpersonale
          indipendente  dal  numero:  un  servizio  di  comunicazione
          interpersonale che non si connette a risorse di numerazione
          assegnate  pubblicamente,  ossia  uno  o  piu'  numeri  che
          figurano  in  un   piano   di   numerazione   nazionale   o
          internazionale, o che non consente la comunicazione con uno
          o piu' numeri che  figurano  in  un  piano  di  numerazione
          nazionale o internazionale; 
                  iii) servizio di comunicazione  interpersonale:  un
          servizio di norma  a  pagamento  che  consente  lo  scambio
          diretto  interpersonale  e  interattivo   di   informazioni
          tramite reti di comunicazione  elettronica  tra  un  numero
          limitato di persone,  mediante  il  quale  le  persone  che
          avviano  la  comunicazione  o   che   vi   partecipano   ne
          stabiliscono  il  destinatario  o  i  destinatari   e   non
          comprende  i  servizi  che  consentono   le   comunicazioni
          interpersonali e interattive esclusivamente  come  elemento
          accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un
          altro servizio; 
                  lll) servizio di comunicazione vocale: un  servizio
          di comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  che
          consente  di  effettuare   e   ricevere,   direttamente   o
          indirettamente,   chiamate   nazionali   o   nazionali    e
          internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un
          piano di numerazione nazionale o internazionale; 
                  mmm) servizio di conversazione globale: un servizio
          di conversazione multimediale in tempo reale  che  consente
          il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di
          immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali
          e vocali in tempo reale  tra  gli  utenti  in  due  o  piu'
          localita'; 
                  nnn)   servizio   di   emergenza:   un    servizio,
          riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e
          rapida in situazioni in  cui  esiste,  in  particolare,  un
          rischio immediato per la vita o  l'incolumita'  fisica,  la
          salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta'
          privata o pubblica o l'ambiente; 
                  ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica  con
          cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900
          V1.3.1  (2019-02)  -  Emergency   Communications   (EMTEL),
          European Public Warning System (EU-ALERT)  using  the  Cell
          Broadcast Service, e' realizzato in Italia  il  sistema  di
          allarme pubblico; 
                  ppp) servizio telefonico accessibile  al  pubblico:
          un servizio reso accessibile al pubblico  che  consente  di
          effettuare  e  ricevere  direttamente   o   indirettamente,
          chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
          o piu' numeri che figurano in un piano di  numerazione  dei
          servizi   di   comunicazione   elettronica   nazionale    o
          internazionale; 
                  qqq) servizio televisivo in formato panoramico:  un
          servizio  televisivo  che  si  compone   esclusivamente   o
          parzialmente di programmi prodotti ed  editati  per  essere
          visualizzati  su  uno  schermo  a  formato  panoramico.  Il
          rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
          servizi televisivi in formato panoramico; 
                  rrr) servizio  universale:  un  insieme  minimo  di
          servizi di una qualita' determinata,  accessibili  a  tutti
          gli utenti a prescindere dalla loro  ubicazione  geografica
          e, tenuto  conto  delle  condizioni  nazionali  specifiche,
          offerti ad un prezzo accessibile; 
                  sss)  sicurezza  delle  reti  e  dei  servizi:   la
          capacita'  delle  reti  e  dei  servizi  di   comunicazione
          elettronica di  resistere,  a  un  determinato  livello  di
          riservatezza,  a  qualsiasi  azione  che   comprometta   la
          disponibilita',   l'autenticita',   l'integrita'    o    la
          riservatezza di tali reti e servizi, dei  dati  conservati,
          trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti  o
          accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione; 
                  ttt) sistema  di  accesso  condizionato:  qualsiasi
          misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa  secondo
          i quali l'accesso in  forma  intelligibile  a  un  servizio
          protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato a  un
          abbonamento  o   a   un'altra   forma   di   autorizzazione
          preliminare individuale; 
                  uuu)  sistema  di  allarme  pubblico:  sistema   di
          diffusione  di  allarmi   pubblici   agli   utenti   finali
          interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o  in
          corso; 
                  vvv) spettro radio armonizzato: uno  spettro  radio
          per il quale sono  state  definite  condizioni  armonizzate
          relative alla sua disponibilita' e al  suo  uso  efficiente
          mediante  misure  tecniche  di   attuazione   conformemente
          all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; 
                  zzz) stazione radioelettrica: uno o  piu'  apparati
          radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
          necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
          per assicurare  un  servizio  di  radiocomunicazione  o  di
          radioastronomia  ovvero  per   svolgere   un'attivita'   di
          comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in
          particolare, viene classificata sulla base del  servizio  o
          dell'attivita' alle quali partecipa in maniera permanente o
          temporanea; 
                  aaaa)  telefono  pubblico  a  pagamento:  qualsiasi
          apparecchio    telefonico    accessibile    al    pubblico,
          utilizzabile con mezzi di pagamento che  possono  includere
          monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
          comprese le schede con codice di accesso; 
                  bbbb) uso condiviso dello spettro radio:  l'accesso
          da parte di due o piu' utenti per l'utilizzo  delle  stesse
          bande  di  spettro  radio  nell'ambito  di  un  accordo  di
          condivisione   definito,   autorizzato   sulla   base    di
          un'autorizzazione generale, di  diritti  d'uso  individuali
          dello spettro radio o di  una  combinazione  dei  due,  che
          include  approcci  normativi   come   l'accesso   condiviso
          soggetto a licenza volto a facilitare  l'uso  condiviso  di
          una banda di spettro radio, previo  accordo  vincolante  di
          tutte le parti interessate,  conformemente  alle  norme  di
          condivisione previste nei loro diritti d'uso dello  spettro
          radio onde da garantire  a  tutti  gli  utenti  accordi  di
          condivisione  prevedibili  e  affidabili,  e  fatta   salva
          l'applicazione del diritto della concorrenza; 
                  cccc) utente finale: un  utente  che  non  fornisce
          reti pubbliche di comunicazione elettronica  o  servizi  di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  o  a
          gruppi chiusi di utenti; 
                  dddd) utente: la persona  fisica  o  giuridica  che
          utilizza  o   chiede   di   utilizzare   un   servizio   di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a
          un insieme  predefinito  e  chiuso  di  persone  fisiche  o
          giuridiche all'uopo autorizzate.». 
              - Si riporta l'articolo 1 del Titolo  I  (Esercizio  in
          Italia, da parte degli avvocati degli  altri  Stati  membri
          delle  Comunita'  europee,  di  attivita'  professionali  a
          titolo di prestazione di servizi), della legge  9  febbraio
          1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da  parte  degli
          avvocati  cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita'
          europee): 
                «Art. 1 (Qualifica professionale). - Sono considerali
          avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente  titolo,  i
          cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  abilitati
          nello Stato membro di provenienza ad esercitare le  proprie
          attivita'   professionali   con    una    delle    seguenti
          denominazioni:    avocat-advocaat     (Belgio);     advokat
          (Danimarca);   rechtsanwalt   (Repubblica    federale    di
          Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda);
          avocat-avoue'  (Lussemburgo);   advocaat   (Paesi   Bassi);
          advocate-barrister-solicitor   (Regno   Unito);   δικηγoρος
          (Grecia);   abogado   (Spagna);   advogado    (Portogallo);
          rechtsanwalt  (Austria);  asianajaja/advokat   (Finlandia);
          advokat (Svezia); advokat (Repubblica ceca);  vandeadvokaat
          (Estonia);    δικηγoρος     (Cipro);     zvêrinâts/advokâts
          (Lettonia);  advokatas   (Lituania);   ügyved   (Ungheria);
          avukat/prokoratur  legali  (Malta);  adwokat/radca   prawny
          (Polonia); odvetnik/odvetnica (Slovenia);  advokat/komercný
          pravnik (Slovacchia); АДВОКАТ (Bulgaria); avocar (Romania);
          Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia).». 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. n. 52. 
              - Si riporta l'allegato A della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): 
                «Allegato A (Articolo 25, comma 7). 
                Isole Tremiti 
                1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa. 
                Mare: da un miglio dalla costa continentale  fino  al
          limite delle acque territoriali. 
                Pantelleria. 
                2. Pantelleria. 
                Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. 
                Isole Pelagie 
                3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. 
                Mare: per un raggio di 40 miglia intorno  a  ciascuna
          isola. 
                Isole Egadi 
                4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. 
                Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
                5. Ustica: Ustica. 
                Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
                Isole Eolie 
                6.  Lipari:  Lipari,  Vulcano,   Alicudi,   Filicudi,
          Stromboli, Panarea. 
                Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre  la
          meta' della distanza tra Lipari e Salina. 
                7. Salina: Salina. 
                Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e  per
          un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
                Isole Sulcitane 
                8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. 
                Mare: fino alla costa sarda da  Capo  Pecora  a  Capo
          Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
                Isole del Nord Sardegna 
                9.  La  Maddalena:  La  Maddalena,   Caprera,   Santo
          Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli,  Razzoli,  Mortorio,
          Tavolara, Molara, Asinara. 
                Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
          Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
          nelle altre direzioni. 
                Isole Partenopee 
                10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. 
                Mare: l'intero golfo di Napoli. 
                Isole Ponziane 
                11. Ponza, Palmarola, Zannone. 
                Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
                12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. 
                Mare: per un raggio di 20 miglia intorno  a  ciascuna
          isola. 
                Isole Toscane 
                13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. 
                Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala
          e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 
                14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche  di
          Grosseto. 
                Mare: fino alla costa da Punta Ala  all'Argentario  e
          per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 
                15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. 
                Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
          Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. 
                Isole del Mare Ligure 
                16.  Arcipelago  di  Porto  Venere:  Palmaria,  Tino,
          Tinetto. 
                Mare: fino alla  costa  della  punta  di  San  Pietro
          all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
          di 20 miglia nelle altre direzioni. 
                Isola del lago d'Iseo 
                16-bis. Monte Isola.».