Articolo 57. 
 
Clausole sociali del bando di  gara  e  degli  avvisi  e  criteri  di
               sostenibilita' energetica e ambientale. 
 
  1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi
diversi da quelli aventi natura intellettuale e per  i  contratti  di
concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli  inviti,  tenuto  conto
della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore
dei beni culturali e del  paesaggio,  e  nel  rispetto  dei  principi
dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con
le quali  sono  richieste,  come  requisiti  necessari  dell'offerta,
misure  orientate  tra  l'altro  a  garantire  le  pari  opportunita'
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa  per  le  persone
con disabilita'  o  svantaggiate,  la  stabilita'  occupazionale  del
personale impiegato, nonche' l'applicazione dei contratti  collettivi
nazionali e territoriali di  settore,  tenendo  conto,  in  relazione
all'oggetto dell'appalto o della concessione e  alle  prestazioni  da
eseguire anche in  maniera  prevalente,  di  quelli  stipulati  dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di
applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'   oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente,  nonche'  a  garantire  le  stesse  tutele  economiche  e
normative per i  lavoratori  in  subappalto  rispetto  ai  dipendenti
dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  contribuiscono  al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano  d'azione
per la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel  settore  della
pubblica    amministrazione    attraverso    l'inserimento,     nella
documentazione  progettuale  e  di  gara,  almeno  delle   specifiche
tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  contenute   nei   criteri
ambientali minimi, definiti per specifiche  categorie  di  appalti  e
concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base
al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  conformemente,  in
riferimento all'acquisto di prodotti  e  servizi  nei  settori  della
ristorazione collettiva e fornitura di derrate  alimentari,  anche  a
quanto specificamente previsto dall'articolo 130.  Tali  criteri,  in
particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche  ai
fini della stesura dei  documenti  di  gara  per  l'applicazione  del
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le  stazioni  appaltanti  valorizzano
economicamente le procedure di affidamento di appalti  e  concessioni
conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi
alle   categorie   di   appalto   riferite   agli    interventi    di
ristrutturazione,   inclusi   quelli   comportanti   demolizione    e
ricostruzione,  i  criteri   ambientali   minimi   sono   tenuti   in
considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia  di
intervento e della localizzazione delle opere  da  realizzare,  sulla
base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.