Articolo 6. 
 
Principi di solidarieta' e di  sussidiarieta'  orizzontale.  Rapporti
                   con gli enti del Terzo settore. 
 
  1.  In  attuazione  dei  principi  di  solidarieta'  sociale  e  di
sussidiarieta'  orizzontale,   la   pubblica   amministrazione   puo'
apprestare, in relazione ad attivita'  a  spiccata  valenza  sociale,
modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti
sinallagmatici,   fondati   sulla   condivisione    della    funzione
amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui  al  codice  del
Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,
sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalita'
sociali in condizioni  di  pari  trattamento,  in  modo  effettivo  e
trasparente e in base al principio del risultato. Non  rientrano  nel
campo di applicazione del presente codice gli  istituti  disciplinati
dal Titolo VII del codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 117 del 2017. 
 
          Note all'articolo 6 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice
          del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  106  del  2  agosto
          2017, S.O. n. 43. 
              - Si riportano gli articoli 55, 56 e 57 del Titolo  VII
          (Dei rapporti con gli enti  pubblici)  del  citato  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 
                «Art.  55  (Coinvolgimento  degli  enti   del   Terzo
          settore).   -   1.   In   attuazione   dei   principi    di
          sussidiarieta',  cooperazione,  efficacia,  efficienza   ed
          economicita',   omogeneita',   copertura   finanziaria    e
          patrimoniale,       responsabilita'       ed       unicita'
          dell'amministrazione,     autonomia     organizzativa     e
          regolamentare,  le   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
          programmazione  e  organizzazione  a  livello  territoriale
          degli interventi e dei servizi nei settori di attivita'  di
          cui all'articolo 5,  assicurano  il  coinvolgimento  attivo
          degli  enti  del  Terzo  settore,   attraverso   forme   di
          co-programmazione  e  co-progettazione  e   accreditamento,
          poste in essere nel rispetto dei  principi  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme  che  disciplinano
          specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
          alla programmazione sociale di zona. 
                2.    La     co-programmazione     e'     finalizzata
          all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
          procedente, dei bisogni da soddisfare, degli  interventi  a
          tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione  degli
          stessi e delle risorse disponibili. 
                3.   La   co-progettazione   e'   finalizzata    alla
          definizione  ed   eventualmente   alla   realizzazione   di
          specifici progetti di servizio o di intervento  finalizzati
          a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
          programmazione di cui comma 2. 
                4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione  degli
          enti del Terzo settore con  cui  attivare  il  partenariato
          avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
          dei principi di trasparenza, imparzialita',  partecipazione
          e parita' di  trattamento,  previa  definizione,  da  parte
          della pubblica amministrazione procedente, degli  obiettivi
          generali e specifici dell'intervento, della durata e  delle
          caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
          e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.» 
                «Art.  56  (Convenzioni).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  sottoscrivere
          con le organizzazioni di volontariato e le associazioni  di
          promozione  sociale,  iscritte  da  almeno  sei  mesi   nel
          Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,  convenzioni
          finalizzate  allo  svolgimento  in  favore  di   terzi   di
          attivita' o servizi sociali di interesse generale, se  piu'
          favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
                2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
          esclusivamente   il   rimborso   alle   organizzazioni   di
          volontariato e  alle  associazioni  di  promozione  sociale
          delle spese effettivamente sostenute e documentate. 
                3.   L'individuazione   delle    organizzazioni    di
          volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
          cui stipulare la convenzione  e'  fatta  nel  rispetto  dei
          principi  di   imparzialita',   pubblicita',   trasparenza,
          partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
          comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di
          volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
          essere   in   possesso   dei   requisiti    di    moralita'
          professionale,  e  dimostrare   adeguata   attitudine,   da
          valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,  all'attivita'
          concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al  numero
          degli  aderenti,  alle  risorse  a  disposizione   e   alla
          capacita' tecnica e  professionale,  intesa  come  concreta
          capacita' di operare e realizzare  l'attivita'  oggetto  di
          convenzione,   da   valutarsi   anche    con    riferimento
          all'esperienza    maturata,    all'organizzazione,     alla
          formazione e all'aggiornamento dei volontari. 
                3-bis. Le amministrazioni procedenti  pubblicano  sui
          propri  siti  informatici  gli  atti   di   indizione   dei
          procedimenti di cui  al  presente  articolo  e  i  relativi
          provvedimenti  finali.  I  medesimi  atti  devono  altresi'
          formare   oggetto   di   pubblicazione   da   parte   delle
          amministrazioni procedenti nella  sezione  «Amministrazione
          trasparente», con l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
                4.  Le  convenzioni  devono  contenere   disposizioni
          dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
          a svolgere  con  continuita'  le  attivita'  oggetto  della
          convenzione,  nonche'  il  rispetto  dei  diritti  e  della
          dignita' degli utenti,  e,  ove  previsti  dalla  normativa
          nazionale  o  regionale,  degli  standard  organizzativi  e
          strutturali di legge. Devono inoltre  prevedere  la  durata
          del rapporto convenzionale, il  contenuto  e  le  modalita'
          dell'intervento  volontario,  il   numero   e   l'eventuale
          qualifica  professionale  delle  persone  impegnate   nelle
          attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento  dei
          volontari e dei lavoratori con gli  operatori  dei  servizi
          pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
          i rapporti finanziari riguardanti le spese da  ammettere  a
          rimborso fra le quali devono figurare  necessariamente  gli
          oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
          risoluzione  del  rapporto,   forme   di   verifica   delle
          prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
          dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di  rimborso
          delle spese, nel rispetto del  principio  dell'effettivita'
          delle stesse, con esclusione di  qualsiasi  attribuzione  a
          titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
          e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti  alla
          quota parte imputabile direttamente  all'attivita'  oggetto
          della convenzione.» 
                «Art.  57  (Servizio  di   trasporto   sanitario   di
          emergenza e urgenza). - 1. I servizi di trasporto sanitario
          di emergenza e urgenza possono essere, in via  prioritaria,
          oggetto di affidamento in convenzione  alle  organizzazioni
          di volontariato, iscritte da almeno sei mesi  nel  Registro
          unico nazionale del Terzo settore,  aderenti  ad  una  rete
          associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate
          ai  sensi  della  normativa  regionale  in   materia,   ove
          esistente, nelle ipotesi in cui, per  la  natura  specifica
          del    servizio,    l'affidamento    diretto     garantisca
          l'espletamento del servizio di interesse  generale,  in  un
          sistema di effettiva contribuzione a una finalita'  sociale
          e di perseguimento  degli  obiettivi  di  solidarieta',  in
          condizioni di efficienza economica e  adeguatezza,  nonche'
          nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza   e   non
          discriminazione. 
                2. Alle convenzioni aventi ad oggetto  i  servizi  di
          cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi
          2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.».