Articolo 61. 
 
                        Contratti riservati. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare
il diritto di partecipazione alle procedure di appalto  e  quelle  di
concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e
a cooperative sociali e loro consorzi il  cui  scopo  principale  sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'
o svantaggiate, o possono riservarne  l'esecuzione  nel  contesto  di
programmi di lavoro protetti  quando  almeno  il  30  per  cento  dei
lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da
lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi
di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come
ulteriori requisiti premiali  dell'offerta,  meccanismi  e  strumenti
idonei a realizzare le pari opportunita' generazionali, di  genere  e
di  inclusione  lavorativa  per  le   persone   con   disabilita'   o
svantaggiate. 
  3.  Il  bando  di  gara  o  l'avviso  di   pre-informazione   danno
espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati. 
  4. In sede  di  prima  applicazione  del  codice,  l'allegato  II.3
prevede meccanismi  e  strumenti  premiali  per  realizzare  le  pari
opportunita' generazionali e di genere e per promuovere  l'inclusione
lavorativa  delle  persone  disabili.  Si  considerano  soggetti  con
disabilita' quelli di cui all'articolo 1 della legge 12  marzo  1999,
n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
legge  8  novembre  1991,  n.  381,  gli  ex  degenti   di   ospedali
psichiatrici,   anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori  in  eta'
lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le   persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e  gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354. 
  5. L'allegato II.3 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  delle
Autorita' delegate per le pari opportunita' e per le disabilita',  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  che  lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
 
          Note all'articolo 61 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n.
          68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 
                «Art. 1 (Collocamento dei disabili). - 1. La presente
          legge ha come finalita' la  promozione  dell'inserimento  e
          della integrazione lavorativa delle  persone  disabili  nel
          mondo del  lavoro  attraverso  servizi  di  sostegno  e  di
          collocamento mirato. Essa si applica: 
                  a) alle  persone  in  eta'  lavorativa  affette  da
          minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai  portatori
          di handicap  intellettivo,  che  comportino  una  riduzione
          della capacita'  lavorativa  superiore  al  45  per  cento,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita'  alla
          tabella indicativa delle  percentuali  di  invalidita'  per
          minorazioni e  malattie  invalidanti  approvata,  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 23  novembre  1988,
          n. 509,  dal  Ministero  della  sanita'  sulla  base  della
          classificazione internazionale delle menomazioni  elaborata
          dalla Organizzazione mondiale della sanita',  nonche'  alle
          persone nelle condizioni di cui all'articolo  1,  comma  1,
          della legge 12 giugno 1984, n. 222; 
                  b) alle persone invalide del lavoro con un grado di
          invalidita'  superiore   al   33   per   cento,   accertata
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
          base alle disposizioni vigenti; 
                  c) alle persone non vedenti  o  sordomute,  di  cui
          alle  leggi  27  maggio  1970,   n.   382,   e   successive
          modificazioni, e 26  maggio  1970,  n.  381,  e  successive
          modificazioni; 
                  d) alle persone invalide di guerra, invalide civili
          di guerra e invalide per servizio con minorazioni  ascritte
          dalla  prima  all'ottava  categoria  di  cui  alle  tabelle
          annesse al testo unico delle norme in materia  di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni. 
                2. Agli effetti della presente legge si intendono per
          non vedenti coloro che sono colpiti da cecita'  assoluta  o
          hanno un residuo visivo  non  superiore  ad  un  decimo  ad
          entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si  intendono
          per sordomuti coloro che sono  colpiti  da  sordita'  dalla
          nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. 
                3.  Restano  ferme  le  norme  per  i   centralinisti
          telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.
          594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778,  5
          marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno  1971,
          n.  397,  e  29  marzo  1985,  n.  113,  le  norme  per   i
          massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
          leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403,  le
          norme per i terapisti della riabilitazione non  vedenti  di
          cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme  per  gli
          insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61  della  legge
          20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione  obbligatoria  dei
          sordomuti restano altresi' ferme  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. 
                4. L'accertamento delle condizioni di disabilita'  di
          cui al presente articolo, che danno diritto di accedere  al
          sistema  per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili,  e'
          effettuato dalle commissioni di cui  all'articolo  4  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i  criteri  indicati
          nell'atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   dal
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  entro  centoventi
          giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1.  Con  il
          medesimo atto vengono stabiliti i criteri  e  le  modalita'
          per l'effettuazione delle  visite  sanitarie  di  controllo
          della permanenza dello stato invalidante. 
                5. In considerazione dei criteri adottati,  ai  sensi
          del testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali, approvato con decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la
          verifica della residua capacita'  lavorativa  derivante  da
          infortunio sul lavoro e  malattia  professionale,  ai  fini
          dell'accertamento  delle  condizioni  di   disabilita'   e'
          ritenuta sufficiente  la  presentazione  di  certificazione
          rilasciata dall'INAIL. 
                6. Per i soggetti di cui  al  comma  1,  lettera  d),
          l'accertamento delle condizioni di  disabilita'  che  danno
          diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
          dei disabili continua ad essere effettuato ai  sensi  delle
          disposizioni del testo unico  delle  norme  in  materia  di
          pensioni di guerra, approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,  e  successive
          modificazioni. 
                7. I datori  di  lavoro,  pubblici  e  privati,  sono
          tenuti a garantire la conservazione del posto di  lavoro  a
          quei  soggetti  che,  non  essendo  disabili   al   momento
          dell'assunzione,  abbiano  acquisito  per  infortunio   sul
          lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.». 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 8 novembre  1991,
          n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali): 
                «Art.  4   (Persone   svantaggiate).   -   1.   Nelle
          cooperative che svolgono le attivita' di  cui  all'articolo
          1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate
          gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex  degenti
          di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i  soggetti  in
          trattamento   psichiatrico,   i   tossicodipendenti,    gli
          alcolisti, i minori in eta'  lavorativa  in  situazioni  di
          difficolta' familiare,  le  persone  detenute  o  internate
          negli istituti penitenziari, i condannati e  gli  internati
          ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
          all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
          1975, n. 354, e successive  modificazioni.  Si  considerano
          inoltre  persone  svantaggiate  i  soggetti  indicati   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con  il
          Ministro dell'interno e con  il  Ministro  per  gli  affari
          sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
          istituita dall'articolo 18 del citato  decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni. 
                2. Le persone svantaggiate di cui al comma  1  devono
          costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori  della
          cooperativa  e,   compatibilmente   con   il   loro   stato
          soggettivo,  essere  socie  della  cooperativa  stessa.  La
          condizione  di  persona  svantaggiata  deve  risultare   da
          documentazione proveniente dalla pubblica  amministrazione,
          fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
                3. Le aliquote complessive  della  contribuzione  per
          l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
          dovute  dalle  cooperative  sociali,   relativamente   alla
          retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate  di  cui
          al presente articolo, con l'eccezione delle persone di  cui
          al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 
                3-bis. Le aliquote di cui al comma  3,  dovute  dalle
          cooperative   sociali   relativamente   alle   retribuzioni
          corrisposte  alle  persone  detenute  o   internate   negli
          istituti  penitenziari,  agli  ex   degenti   di   ospedali
          psichiatrici  giudiziari  e  alle  persone   condannate   e
          internate ammesse al lavoro esterno ai sensi  dell'articolo
          21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  sono  ridotte  nella   misura   percentuale
          individuata ogni due anni con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Gli  sgravi
          contributivi di cui al presente comma si applicano  per  un
          periodo  successivo  alla   cessazione   dello   stato   di
          detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
          hanno beneficiato di misure alternative alla  detenzione  o
          del lavoro all'esterno  ai  sensi  dell'articolo  21  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
          hanno beneficiato.». 
              - Si riporta l'articolo 21 della legge 26 luglio  1975,
          n.  354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e   sulla
          esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative   della
          liberta'): 
                «Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e  gli
          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
          condizioni idonee a garantire l'attuazione  positiva  degli
          scopi previsti dall'art. 15.  Tuttavia,  se  si  tratta  di
          persona condannata alla pena della reclusione per  uno  dei
          delitti indicati nei commi 1, 1-ter  e  1-quater  dell'art.
          4-bis, l'assegnazione al  lavoro  all'esterno  puo'  essere
          disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e,
          comunque, di non  oltre  cinque  anni.  Nei  confronti  dei
          condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire  dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni. 
                2. I detenuti e gli  internati  assegnati  al  lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria  per  motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno   previa   autorizzazione   della    competente
          autorita' giudiziaria. 
                3. Quando si tratta di  imprese  private,  il  lavoro
          deve svolgersi sotto il diretto controllo  della  direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale. 
                4.   Per   ciascun   condannato   o   internato    il
          provvedimento di ammissione al lavoro  all'esterno  diviene
          esecutivo   dopo   l'approvazione   del    magistrato    di
          sorveglianza. 
                4-bis. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  e
          la disposizione di cui al  secondo  periodo  del  comma  13
          dell'articolo 20 si applicano anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati  ammessi  a  frequentare  corsi   di   formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 
                4-ter. I detenuti  e  gli  internati  possono  essere
          assegnati  a  prestare  la  propria  attivita'   a   titolo
          volontario e  gratuito  a  sostegno  delle  famiglie  delle
          vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in  ogni
          caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze
          di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei  detenuti
          e  degli  internati.  Sono  esclusi  dalle  previsioni  del
          presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di
          cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
          articolo ovvero al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni in esso  previste.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le modalita'  previste  nell'articolo  54  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.». 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.