Articolo 62. 
 
         Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. 
 
  1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi  restando  gli  obblighi  di
utilizzo di strumenti di acquisto e di  negoziazione  previsti  dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,  possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di  forniture
e servizi di importo non  superiore  alle  soglie  previste  per  gli
affidamenti diretti, e all'affidamento di  lavori  d'importo  pari  o
inferiore a  500.000  euro,  nonche'  attraverso  l'effettuazione  di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a  disposizione  dalle
centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 
  2. Per effettuare le procedure di  importo  superiore  alle  soglie
indicate  dal  comma  1,  le  stazioni   appaltanti   devono   essere
qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato  II.4.  Per  le
procedure di cui al primo periodo,  l'ANAC  non  rilascia  il  codice
identificativo  di  gara   (CIG)   alle   stazioni   appaltanti   non
qualificate. 
  3. L'allegato di cui al comma 2 indica i  requisiti  necessari  per
ottenere la qualificazione e disciplina  i  requisiti  premianti.  In
sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 e' abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sentita  l'ANAC,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata, che lo sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
allegato al codice. 
  4. L'allegato di cui al  comma  2  puo'  essere  integrato  con  la
disciplina  di  ulteriori  misure  organizzative  per   la   efficace
attuazione del presente articolo, dell'articolo  63  e  del  relativo
regime sanzionatorio, nonche' per il coordinamento, in capo all'ANAC,
dei soggetti aggregatori. 
  5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto  previsto
al comma 1 del presente articolo  e  al  comma  8  dell'articolo  63,
possono: 
  a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti,
gare di importo  superiore  alle  soglie  indicate  al  comma  1  del
presente articolo; 
  b)  acquisire  lavori,  servizi  e  forniture  avvalendosi  di  una
centrale di committenza qualificata; 
  c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai sensi del  comma
11; 
  d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; 
  e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti  telematici
di negoziazione messi a disposizione  secondo  la  normativa  vigente
dalle centrali di committenza qualificate; 
  f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti  di  acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per  importi
superiori ai livelli di  qualificazione  posseduti,  con  preliminare
preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il  bene  o
il servizio non e' disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello
specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di
convenienza economica, la  stazione  appaltante  puo'  agire,  previa
motivazione, senza limiti territoriali; 
  g) eseguono i contratti per conto  delle  stazioni  appaltanti  non
qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 
  6. Le stazioni appaltanti non qualificate  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 63,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1  del
presente articolo: 
  a)  procedono  all'acquisizione  di  forniture,  servizi  e  lavori
ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; 
  b)  ricorrono  per  attivita'  di  committenza  ausiliaria  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali  di
committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; 
  c) procedono ad affidamenti per  servizi  e  forniture  di  importo
inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  14
nonche' ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria  d'importo
inferiore a 1  milione  di  euro  mediante  utilizzo  autonomo  degli
strumenti telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; 
  d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a  disposizione
dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori,
con  preliminare  preferenza   per   il   territorio   regionale   di
riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo  al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la  stazione  appaltante
puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; 
  e)  eseguono  i  contratti  per  i  quali  sono   qualificate   per
l'esecuzione; 
  f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); 
  g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a  una
stazione  appaltante  qualificata,  a  una  centrale  di  committenza
qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono  provvedere
alla nomina di un supporto  al  RUP  della  centrale  di  committenza
affidante. 
  7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione
di cui all'articolo  63,  comma  1.  In  relazione  ai  requisiti  di
qualificazione posseduti esse: 
  a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o  accordi  quadro
per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; 
  b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o  accordi  quadro
per conto delle stazioni appaltanti qualificate; 
  c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro
ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono
aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; 
  d) istituiscono e gestiscono sistemi  dinamici  di  acquisizione  e
mercati elettronici di negoziazione; 
  e) eseguono i contratti per conto  delle  stazioni  appaltanti  non
qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 
  1.  L'allegato  II.4  puo'  essere  integrato  con  una  disciplina
specifica sul funzionamento  e  sugli  ambiti  di  riferimento  delle
centrali  di   committenza,   in   applicazione   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 
  2. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla  centrale
di committenza qualificata e' formalizzato  mediante  un  accordo  ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
mediante altra modalita' disciplinante i rapporti in  funzione  della
natura giuridica della centrale di committenza.  Fermi  restando  gli
obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo  degli  strumenti
di  acquisto  e  negoziazione  messi  a  disposizione  dai   soggetti
aggregatori, le stazioni appaltanti  qualificate  e  le  centrali  di
committenza qualificate  possono  attivare  convenzioni  cui  possono
aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  indipendentemente  dall'ambito
territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale  di
committenza qualificata. 
  10. Le stazioni appaltanti  non  qualificate  consultano  sul  sito
istituzionale   dell'ANAC   l'elenco   delle   stazioni    appaltanti
qualificate e delle centrali di committenza qualificate.  La  domanda
di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla  stazione  appaltante
non qualificata  a  una  stazione  appaltante  qualificata  o  a  una
centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve
risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In
caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata  si
rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione
d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata  o  a
una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle
fasce di qualificazione di cui all'articolo 63,  comma  2.  Eventuali
inadempienze rispetto all'assegnazione  d'ufficio  di  cui  al  terzo
periodo possono essere sanzionate ai sensi  dell'articolo  63,  comma
11, secondo periodo. 
  11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti
qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b)
e c) possono svolgere, in relazione ai  requisiti  di  qualificazione
posseduti, attivita' di committenza ausiliarie  in  favore  di  altre
centrali di committenza o per una o piu'  stazioni  appaltanti  senza
vincolo territoriale con le  modalita'  di  cui  al  comma  9,  primo
periodo.  Resta   fermo   quanto   previsto   dall'articolo   9   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei  casi  di  cui  al
primo periodo, le  stazioni  appaltanti  possono  ricorrere,  per  le
attivita' di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato  I.1,
a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al
codice. 
  12.  La  stazione  appaltante,  nell'ambito  delle   procedure   di
committenza, e' responsabile del rispetto del codice per le attivita'
a essa direttamente imputabili, quali: 
  a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico
di acquisizione gestito da una centrale di committenza; 
  b)  lo  svolgimento  della  riapertura  del  confronto  competitivo
nell'ambito  di  un  accordo  quadro  concluso  da  una  centrale  di
committenza; 
  c) ai sensi  dell'articolo  59,  comma  4,  lettere  a)  e  c),  la
determinazione  di  quale   tra   gli   operatori   economici   parte
dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito  nell'ambito  di
un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 
  13. Le  centrali  di  committenza  e  le  stazioni  appaltanti  che
svolgono attivita' di committenza anche ausiliaria sono  direttamente
responsabili per le attivita' di centralizzazione  della  committenza
svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse
nominano un RUP, che  cura  i  necessari  raccordi  con  la  stazione
appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta  nomina
un  responsabile  del  procedimento  per  le  attivita'  di   propria
pertinenza. 
  14. Due o piu' stazioni appaltanti  possono  decidere  di  svolgere
congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,
n. 241,  una  o  piu'  fasi  della  procedura  di  affidamento  o  di
esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi  e
forniture,  purche'  almeno  una  di  esse   sia   qualificata   allo
svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le
stazioni appaltanti  sono  responsabili  in  solido  dell'adempimento
degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un  unico  RUP  in
comune tra le stesse in capo alla stazione  appaltante  delegata.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura  di
aggiudicazione  e'  effettuata  congiuntamente  solo  in  parte,   le
stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo
per  quella  parte.  Ciascuna  stazione  appaltante  e'  responsabile
dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice  unicamente  per
quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per  proprio
conto. 
  15. Fermi restando gli obblighi  di  utilizzo  degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  contenimento  della  spesa,  nell'individuazione   della
stazione appaltante o  centrale  di  committenza  qualificata,  anche
ubicata in  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  le  stazioni
appaltanti procedono sulla  base  del  principio  di  buon  andamento
dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 
  16. Le stazioni appaltanti possono  ricorrere  a  una  centrale  di
committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per  le
attivita' di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di
acquisizione  centralizzata  di  forniture  o  servizi   a   stazioni
appaltanti  oppure  nella  forma  di  aggiudicazione  di  appalti   o
conclusione  di  accordi  quadro  per  lavori,  forniture  o  servizi
destinati  a  stazioni  appaltanti.  La  fornitura  di  attivita'  di
centralizzazione delle  committenze  da  parte  di  una  centrale  di
committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata conformemente
alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e'  ubicata  la
centrale di committenza. 
  17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono
esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti
speciali o esclusivi quando svolgono  una  delle  attivita'  previste
dagli  articoli  da  146  a  152.  Con   modifiche   e   integrazioni
all'allegato  II.4  possono  essere   disciplinati   i   criteri   di
qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le
regole di  iscrizione  nell'elenco  ANAC,  oltre  che  le  regole  di
funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali  di
committenza. 
  18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti  di
partenariato  pubblico-privato  possono  essere  svolti  da  soggetti
qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b)
e c). 
 
          Note all'articolo 62 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13. 
              - Si riporta l'articolo 30 del decreto  legislativo  18
          agosto   2000,   n.   267   (Testo   unico   delle    leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di  svolgere  in
          modo coordinato funzioni e servizi  determinati,  gli  enti
          locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 
                2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
          le forme di consultazione degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
                3.  Per  la  gestione  a  tempo  determinato  di  uno
          specifico servizio o per la realizzazione  di  un'opera  lo
          Stato e la regione, nelle materie  di  propria  competenza,
          possono prevedere forme  di  convenzione  obbligatoria  fra
          enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 
                4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
          prevedere anche  la  costituzione  di  uffici  comuni,  che
          operano con personale distaccato dagli  enti  partecipanti,
          ai quali affidare l'esercizio delle funzioni  pubbliche  in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo  a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti.». 
              - Si riporta l'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art. 15 (Accordi fra pubbliche  amministrazioni).  -
          1. Anche al di fuori delle ipotesi  previste  dall'articolo
          14, le amministrazioni pubbliche possono sempre  concludere
          tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
                2.  Per  detti  accordi  si  osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
                2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.». 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel  rispetto  dell'articolo   97,   comma   primo,   della
          Costituzione, al fine di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                «Art. 9 (Acquisizione di beni  e  servizi  attraverso
          soggetti  aggregatori  e  prezzi  di  riferimento).  -   1.
          Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti
          di cui all'articolo 33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture, e' istituito,  senza  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, l'elenco dei  soggetti  aggregatori
          di  cui  fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
          committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
                2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
          svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
          dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 richiedono all'Autorita'  l'iscrizione  all'elenco  dei
          soggetti aggregatori. I  soggetti  aggregatori  di  cui  al
          presente  comma   possono   stipulare,   per   gli   ambiti
          territoriali  di  competenza,   le   convenzioni   di   cui
          all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, e successive modificazioni. L'ambito  territoriale  di
          competenza dei soggetti di cui al presente  comma  coincide
          con  la  regione  di  riferimento  esclusivamente  per   le
          categorie merceologiche e  le  soglie  individuate  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  sono  definiti   i   requisiti   per
          l'iscrizione   tra   cui   il   carattere   di   stabilita'
          dell'attivita' di centralizzazione,  nonche'  i  valori  di
          spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni  e
          di servizi con riferimento ad ambiti,  anche  territoriali,
          da ritenersi ottimali ai  fini  dell'aggregazione  e  della
          centralizzazione della domanda. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il
          Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  coordinato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e   ne   sono
          stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative. 
                2-bis. Nell'ambito del Tavolo  tecnico  dei  soggetti
          aggregatori  opera  un  Comitato  guida,  disciplinato  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti  dal  medesimo
          decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni  utili
          per  favorire  lo  sviluppo  delle  migliori  pratiche  con
          riferimento alle procedure di cui al comma 3 da  parte  dei
          soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa  la
          determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta
          e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro
          e le piccole imprese. I  soggetti  aggregatori  di  cui  ai
          commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di  non
          allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,
          una preventiva comunicazione specificamente motivata  sulla
          quale   il   Comitato   guida   puo'   esprimere    proprie
          osservazioni. 
                3. Fermo restando  quanto  previsto  all'articolo  1,
          commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  all'articolo  1,  comma  7,  all'articolo  4,   comma
          3-quater e  all'articolo  15,  comma  13,  lettera  d)  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi, d'intesa con la  Conferenza  unificata,  sentita
          l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31  dicembre
          di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
          aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
          ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
          e di servizi nonche' le soglie al superamento  delle  quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  gli
          enti locali di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267,   nonche'   loro   consorzi   e
          associazioni, e gli enti del servizio  sanitario  nazionale
          ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
          di cui ai commi 1 e 2 per  lo  svolgimento  delle  relative
          procedure. Per le categorie di beni e  servizi  individuate
          dal decreto  di  cui  al  periodo  precedente,  l'Autorita'
          nazionale   anticorruzione   non   rilascia    il    codice
          identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che,  in
          violazione degli adempimenti previsti dal  presente  comma,
          non  ricorrano  a  Consip  S.p.A.  o  ad   altro   soggetto
          aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma  sono,
          altresi', individuate le relative modalita' di attuazione. 
                3-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  obbligate   a
          ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai
          sensi del comma 3  possono  procedere,  qualora  non  siano
          disponibili i  relativi  contratti  di  Consip  Spa  o  dei
          soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2  e  in  caso  di
          motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
          acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata  e
          misura strettamente necessaria. In  tale  caso  l'Autorita'
          nazionale anticorruzione rilascia il codice  identificativo
          di gara (CIG). 
                4. - 4-bis. 
                5. Ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di
          finanza  pubblica  attraverso  la  razionalizzazione  della
          spesa per l'acquisto di  beni  e  di  servizi,  le  regioni
          costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre  2014,
          ove non esistente, un soggetto aggregatore  secondo  quanto
          previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei
          soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale  non
          puo' essere superiore a 35. 
                6. In alternativa all'obbligo di cui  al  comma  5  e
          ferma restando la facolta' per  le  regioni  di  costituire
          centrali di committenza anche unitamente ad  altre  regioni
          secondo quanto previsto all'articolo 1,  comma  455,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  regioni   possono
          stipulare con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          apposite  convenzioni  per  la  disciplina   dei   relativi
          rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge  attivita'  di
          centrale  di  committenza  per  gli  enti  del   territorio
          regionale, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  1,
          comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e
          17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n  111,  l'Autoriota'  nazionale  anticorruzione,  a
          partire dal 1°  ottobre  2014,  attraverso  la  banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
          del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  fornisce,
          tenendo anche conto della dinamica dei prezzi  dei  diversi
          beni   e   servizi,    alle    amministrazioni    pubbliche
          un'elaborazione dei prezzi di riferimento  alle  condizioni
          di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli  di
          maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della
          pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
          web  i   prezzi   unitari   corrisposti   dalle   pubbliche
          amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.  I
          prezzi di riferimento  pubblicati  dall'Autorita'  e  dalla
          stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni  anno,  sono
          utilizzati    per    la    programmazione    dell'attivita'
          contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
          prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
          gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in  tutti  i
          casi in cui non e' presente una  convenzione  stipulata  ai
          sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1999,  n.  488,  in  ambito  nazionale  ovvero  nell'ambito
          territoriale  di  riferimento.  I  contratti  stipulati  in
          violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 
                8. In fase di prima applicazione,  la  determinazione
          dei prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati
          rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno  effettuato  i
          maggiori volumi di acquisto, come  risultanti  dalla  banca
          dati nazionale dei contratti pubblici. 
                8-bis.   Nell'ottica    della    semplificazione    e
          dell'efficientamento  dell'attuazione  dei   programmi   di
          sviluppo cofinanziati con  fondi  dell'Unione  europea,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
          S.p.A., nella sua qualita' di centrale  di  committenza  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
          aprile  2006,   n.   163,   sulla   base   di   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  per  lo  svolgimento  di
          procedure di gara finalizzate  all'acquisizione,  da  parte
          delle  autorita'  di  gestione,  certificazione   e   audit
          istituite presso le singole  amministrazioni  titolari  dei
          programmi di sviluppo cofinanziati  con  fondi  dell'Unione
          europea, di beni e  di  servizi  strumentali  all'esercizio
          delle relative funzioni. 
                9.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  degli
          interventi  di  razionalizzazione  della   spesa   mediante
          aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
          comma 3,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  Fondo  per
          l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e   di   servizi
          destinato  al  finanziamento  delle  attivita'  svolte  dai
          soggetti aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  con  la
          dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  20
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Con
          decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
          di cui al  precedente  periodo,  che  tengono  conto  anche
          dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui
          ai commi 1  e  2,  delle  indicazioni  del  Comitato  guida
          fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
                10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
          dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
          comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
          negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni  2014
          e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per  ciascun  anno,
          oltre   che   per   il   potenziamento   delle    strutture
          dell'amministrazione  finanziaria,  per  il   finanziamento
          delle attivita' svolte da  Consip  S.p.a.  nell'ambito  del
          Programma  di  razionalizzazione   degli   acquisti   delle
          Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo  4,  comma
          3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
          fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
          sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze anche ad apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze - Dipartimento dell'Amministrazione  Generale,  del
          personale e dei servizi.».