Articolo 64. 
 
Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi. 
 
  1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  rivolgersi  a  centrali   di
committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea  che
svolgono  la  propria  attivita'  in  conformita'  alle  disposizioni
nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate. 
  2.  Amministrazioni  ed  enti  di  diversi  Stati  membri   possono
congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo
quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite  accordi
che determinino: 
  a) la disciplina nazionale applicabile; 
  b) le responsabilita' delle parti; 
  c) le  modalita'  di  gestione  della  procedura  e  i  termini  di
stipulazione  dei  contratti  e  di  esecuzione  dei  lavori,   delle
forniture o dei servizi. 
  3. Se piu' amministrazioni di diversi Stati membri hanno  istituito
un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei  di  cooperazione
territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti
in base al diritto dell'Unione  europea,  stabiliscono  con  apposito
accordo che alle relative procedure  di  appalto  si  applichino,  in
alternativa: 
  a) le disposizioni  nazionali  dello  Stato  membro  nel  quale  il
soggetto congiunto ha la sua sede sociale; 
  b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il  soggetto
congiunto esercita le sue attivita'. 
  4. In base a quanto stabilito nell'atto  costitutivo  del  soggetto
congiunto, gli accordi del presente articolo possono  applicarsi  per
un periodo indeterminato o  a  una  generalita'  di  appalti,  oppure
essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o
ad una o piu' aggiudicazioni di singoli appalti. 
 
          Note all'articolo 64 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1082/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 5 luglio 20006, relativo a  un
          gruppo europeo  di  cooperazione  territoriale  (GECT),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E del 31 luglio 2006, n. L 210.