Articolo 65. 
 
                        Operatori economici. 
 
  1. Sono ammessi a partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici gli operatori economici  di  cui  all'articolo  1,
lettera  l),  dell'allegato  I.1,  nonche'  gli  operatori  economici
stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti  conformemente  alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
  2. Rientrano nella definizione di operatori economici: 
  a) gli imprenditori individuali, anche artigiani,  e  le  societa',
anche cooperative; 
  b) i consorzi fra  societa'  cooperative  di  produzione  e  lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577; 
  c) i consorzi tra imprese artigiane di  cui  alla  legge  8  agosto
1985, n. 443; 
  d) i consorzi  stabili,  costituiti  anche  in  forma  di  societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  tra
imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  societa'  commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili  sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in  modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture per un periodo  di  tempo  non  inferiore  a  cinque  anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 
  e)  i  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,  costituiti   o
costituendi dai soggetti di cui alle lettere  a),  b),  c)  e  d),  i
quali, prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito
mandato collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,
qualificato mandatario, il quale esprime  l'offerta  in  nome  e  per
conto proprio e dei mandanti; 
  f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602  del
codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti  di  cui  alle
lettere a), b), c) e  d)  del  presente  comma,  anche  in  forma  di
societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
  g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33; 
  h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo  europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi  del  decreto  legislativo  23
luglio 1991, n. 240. 
  3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle  persone  giuridiche
di  indicare,  nell'offerta  o  nella  domanda  di  partecipazione  a
procedure per l'affidamento di appalti che comportino  esecuzione  di
servizi o lavori nonche' di forniture che comportano anche servizi  o
lavori di posa in opera e di installazione, il nome e  le  qualifiche
professionali  delle  persone  fisiche  incaricate  di   fornire   la
prestazione e possono esigere che  taluni  compiti  essenziali  siano
direttamente svolti dall'offerente. 
 
          Note all'articolo 65 
              - La legge 25  giugno  1909,  n.  422  (Concernente  la
          costituzione di Consorzi  di  cooperative  per  appalti  di
          lavori pubblici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
          luglio 1909. 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 14 dicembre  1947,  n.  1577  (Provvedimenti  per  la
          cooperazione),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   22
          gennaio   1948,   n.   17,   e'   stato   ratificato,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile   1951,   n.   302,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1951, n. 106. 
              - La legge 8 agosto  1985,  n.  443  (Legge-quadro  per
          l'artigianato), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  24
          agosto 1985, n. 199. 
              - Si riportano gli articoli 2602 e 2615-ter del  codice
          civile: 
                «Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - 1. Con il
          contratto  di  consorzio  piu'  imprenditori   istituiscono
          un'organizzazione  comune  per  la  disciplina  o  per   lo
          svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. 
                2.  Il  contratto  di  cui  al  precedente  comma  e'
          regolato   dalle   norme   seguenti,   salve   le   diverse
          disposizioni delle leggi speciali.» 
                «Art.  2615-ter  (Societa'  consortili).  -   1.   Le
          societa' previste nei capi III  e  seguenti  del  titolo  V
          possono assumere come oggetto sociale  gli  scopi  indicati
          nell'articolo 2602. 
                2. In tal  caso  l'atto  costitutivo  puo'  stabilire
          l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.». 
                -  Si  riporta  l'articolo  3,   comma   4-ter,   del
          decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5  (Misure  urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
                «Art. 3 (Distretti produttivi e reti di  imprese).  -
          (Omissis) 
                4-quater.  Il  contratto  di  rete  e'   soggetto   a
          iscrizione nella sezione del registro delle imprese  presso
          cui e' iscritto  ciascun  partecipante  e  l'efficacia  del
          contratto inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita
          l'ultima delle iscrizioni  prescritte  a  carico  di  tutti
          coloro che  ne  sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le
          modifiche al contratto di rete sono  redatte  e  depositate
          per l'iscrizione, a cura  dell'impresa  indicata  nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'articolo
          25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240  (Norme
          per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE  relativo
          all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico
          - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5  agosto
          1991, n. 182.