Articolo 77. 
 
                Consultazioni preliminari di mercato. 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato
per predisporre gli atti  di  gara,  ivi  compresa  la  scelta  delle
procedure di gara, e per  informare  gli  operatori  economici  degli
appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  le  stazioni  appaltanti
possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni  e  ogni  altra
documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di  esperti,
operatori di mercato, autorita' indipendenti o altri soggetti idonei.
Tale documentazione puo' essere utilizzata anche nella pianificazione
e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che  non
abbia  l'effetto  di  falsare  la  concorrenza  e  non  comporti  una
violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.