Articolo 78. 
 
Partecipazione  alle  consultazioni  preliminari   di   candidati   o
                             offerenti. 
 
  1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a  un
candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero  le
informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2,  o
abbia altrimenti partecipato alla  preparazione  della  procedura  di
aggiudicazione dell'appalto, la  stazione  appaltante  adotta  misure
adeguate per garantire la trasparenza e che la  concorrenza  non  sia
falsata dalla partecipazione del candidato o  dell'offerente  stesso.
La comunicazione agli altri candidati  e  offerenti  di  informazioni
pertinenti  scambiate  nel  corso  delle  consultazioni  preliminari,
nonche' la fissazione di termini  adeguati  per  la  ricezione  delle
offerte costituiscono la minima misura adeguata. 
  2. Qualora non sia possibile garantire il  rispetto  del  principio
della parita'  di  trattamento,  la  stazione  appaltante  invita  il
candidato o l'offerente  interessato  a  fornire,  entro  un  termine
comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare
che la sua partecipazione  alla  preparazione  e  alla  scelta  della
procedura di aggiudicazione dell'appalto  non  costituisce  causa  di
alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non  ritiene
adeguate le  giustificazioni  fornite,  il  candidato  o  l'offerente
interessato e' escluso dalla procedura. 
  3. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella
relazione unica prevista dall'articolo 112.