Articolo 84. 
 
                  Pubblicazione a livello europeo. 
 
  1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e  gli  avvisi  relativi
agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle  soglie  di
cui  all'articolo  14  sono  redatti  dalle  stazioni  appaltanti   e
trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il
tramite della Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici,  secondo
modalita' conformi all'allegato II.7. La conferma da parte  di  detto
Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione  trasmessa,
con l'indicazione della data della  pubblicazione,  vale  come  prova
della pubblicazione.  In  sede  di  prima  applicazione  del  codice,
l'allegato II.7 e' abrogato a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  2. I bandi e gli  avvisi  sono  pubblicati  per  esteso  in  lingua
italiana, fatte salve le norme vigenti nella  provincia  autonoma  di
Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue
e' l'unico facente fede. Una sintesi  degli  elementi  importanti  di
ciascun avviso o bando  e'  pubblicata,  a  cura  dell'Ufficio  delle
pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle
istituzioni dell'Unione europea. 
  3. Le stazioni appaltanti  possono  inviare  per  la  pubblicazione
avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo
di  pubblicazione   da   parte   dell'Ufficio   delle   pubblicazioni
dell'Unione europea, a condizione che essi  siano  trasmessi  a  tale
ufficio secondo il modello e le modalita' precisati al comma 1. 
 
          Note all'art. 84 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.