Articolo 85. 
 
                 Pubblicazione a livello nazionale. 
 
  1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli  relativi  agli
appalti  aggiudicati  sono  pubblicati,  solo  successivamente   alla
pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale  dei
contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della  stazione
appaltante o dell'ente concedente. Tuttavia,  la  pubblicazione  puo'
comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello  europeo  non
sia stata notificata  entro  quarantotto  ore  dalla  conferma  della
ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84. 
  2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a  livello  nazionale  sul  sito
istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati  nazionale
dei contratti pubblici dell'ANAC non contengono informazioni  diverse
da  quelle  degli  avvisi  o  bandi   trasmessi   all'Ufficio   delle
pubblicazioni  dell'Unione  europea  e  menzionano  la   data   della
trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni  dell'Unione  europea  o
della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante. 
  3. Gli avvisi di pre-informazione di cui all'articolo 81, comma  1,
non sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione  appaltante
prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni  dell'Unione
europea dell'avviso che  ne  annuncia  la  pubblicazione  sotto  tale
forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione. 
  4. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli  relativi  agli
appalti aggiudicati sono comunicati alla  Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici, che li pubblica  successivamente  al  ricevimento
della  conferma  di  pubblicazione  da   parte   dell'Ufficio   delle
pubblicazioni dell'Unione europea o decorso  il  termine  di  cui  al
comma 1. Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti  rendono
accessibili  i  documenti  di   gara   attraverso   il   collegamento
ipertestuale  comunicato  alla  Banca   dati   stessa,   garantendone
l'accesso e la disponibilita' fino al completamento  della  procedura
di gara e all'esecuzione del contratto. Gli effetti  giuridici  degli
atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data  di  pubblicazione
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
  5. Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito  istituzionale
della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione  di
informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a  quelle
indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale  sul  sito
istituzionale della stazione appaltante.