Articolo 86. 
 
          Avviso volontario per la trasparenza preventiva. 
 
  1. L'avviso  volontario  per  la  trasparenza  preventiva,  il  cui
formato e' stabilito dalla Commissione europea secondo  la  procedura
di consultazione  di  cui  all'articolo  3-ter,  paragrafo  2,  della
direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre  1989  e  di  cui
all'articolo  3-ter,  paragrafo  2,  della  direttiva  92/13/CEE  del
Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni: 
  a) denominazione e recapito della stazione appaltante; 
  b) descrizione dell'oggetto del contratto; 
  c)  motivazione  della  decisione  della  stazione  appaltante   di
affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di  gara  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 
  d) denominazione e recapito dell'operatore economico a  favore  del
quale e' avvenuta l'aggiudicazione; 
  e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta  utile  dalla
stazione appaltante. 
 
          Note all'art. 86 
              - La direttiva n.  89/665/CEE  del  Consiglio,  del  21
          dicembre 1989, che coordina  le  disposizioni  legislative,
          regolamentari e  amministrative  relative  all'applicazione
          delle procedure di ricorso  in  materia  di  aggiudicazione
          degli  appalti  pubblici  di  forniture  e  di  lavori,  e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea
          30 dicembre 1989, n. L 395.