Articolo 92. 
 
Fissazione dei termini per la presentazione  delle  domande  e  delle
                              offerte. 
 
  1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli
71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la  presentazione  delle
domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla  complessita'
dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione  delle  offerte,
tenendo conto del  tempo  necessario  alla  visita  dei  luoghi,  ove
indispensabile alla formulazione dell'offerta, e  di  quello  per  la
consultazione  sul  posto  dei  documenti  di  gara  e  dei  relativi
allegati. 
  2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata  e
proporzionale: 
  a)  se  un  operatore  economico  interessato  a  partecipare  alla
procedura  di  aggiudicazione  abbia   richiesto   in   tempo   utile
informazioni supplementari significative ai fini  della  preparazione
dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno  di  sei
giorni  prima  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle
offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi  degli  articoli
71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima; 
  b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara; 
  c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo. 
  3. In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte e'
consentito  agli  operatori  economici  che  hanno  gia'   presentato
l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 
  4. Se nel corso  della  procedura  di  aggiudicazione  la  stazione
appaltante richiede a un operatore economico un  adempimento  per  il
quale non e' previsto un termine, tale termine e'  di  dieci  giorni,
salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.