Articolo 94. 
 
                   Cause di esclusione automatica. 
 
  1.  E'  causa  di  esclusione  di  un  operatore  economico   dalla
partecipazione a una procedura d'appalto  la  condanna  con  sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno
dei seguenti reati: 
  a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis
del  codice  penale  oppure  delitti   commessi   avvalendosi   delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
dall'articolo  291-quater  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23   gennaio   1973,   n.   43   e   dall'articolo
452-quaterdieces del codice  penale,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione  a   un'organizzazione   criminale,   quale   definita
all'articolo 2 della  decisione  quadro  2008/841/GAI  del  Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; 
  b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318,
319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo  2635
del codice civile; 
  c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile; 
  d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione  relativa  alla
tutela degli interessi finanziari delle  Comunita'  europee,  del  26
luglio 1995; 
  e)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalita'   di
terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   eversione   dell'ordine
costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attivita'
terroristiche; 
  f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e  648-ter.1  del
codice penale, riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  criminose  o
finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
  g) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme  di  tratta  di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
  h) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 
  2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza, con  riferimento
ai soggetti  indicati  al  comma  3,  di  ragioni  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  o  di  un   tentativo   di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,  del  medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e
92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159  del
2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia  e
alle  informazioni  antimafia.  La  causa  di   esclusione   di   cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n.
159 del  2011  non  opera  se,  entro  la  data  dell'aggiudicazione,
l'impresa  sia  stata  ammessa  al  controllo  giudiziario  ai  sensi
dell'articolo  34-bis   del   medesimo   codice.   In   nessun   caso
l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione della pendenza  del
procedimento suindicato. 
  3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza  o
il decreto oppure la misura  interdittiva  ivi  indicati  sono  stati
emessi nei confronti: 
  a) dell'operatore economico ai  sensi  e  nei  termini  di  cui  al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
  b) del titolare o del direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
individuale; 
  c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta
di societa' in nome collettivo; 
  d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta  di
societa' in accomandita semplice; 
  e) dei membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli  institori  e  i
procuratori generali; 
  f) dei componenti  degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di
vigilanza o dei soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di
direzione o di controllo; 
  g) del direttore tecnico o del socio unico; 
  h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui  alle  lettere
precedenti. 
  4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica  l'esclusione
va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva
sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. 
  5. Sono altresi' esclusi: 
  a) l'operatore economico destinatario della  sanzione  interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il  divieto  di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81; 
  b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione
di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  ovvero  non
abbia presentato  dichiarazione  sostitutiva  della  sussistenza  del
medesimo requisito; 
  c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  10  febbraio  2021  e  dal  regolamento  (UE)  n.  241/2021  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  gli
operatori  economici  tenuti  alla  redazione  del   rapporto   sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice  delle
pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo  11
aprile 2006, n. 198, che  non  abbiano  prodotto,  al  momento  della
presentazione della domanda di partecipazione o  dell'offerta,  copia
dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua  conformita'
a quello trasmesso alle rappresentanze  sindacali  aziendali  e  alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del  comma
2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della
sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali  aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'; 
  d) l'operatore economico che sia stato  sottoposto  a  liquidazione
giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo o nei cui confronti  sia  in  corso  un  procedimento  per
l'accesso a una di tali procedure,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  dall'articolo
186-bis, comma  5,  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e
dall'articolo 124 del presente codice.  L'esclusione  non  opera  se,
entro  la   data   dell'aggiudicazione,   sono   stati   adottati   i
provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto
n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui  al
decreto legislativo n. 14 del  2019,  a  meno  che  non  intervengano
ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; 
  e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'ANAC  per  aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa
documentazione  nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
subappalti; la causa  di  esclusione  perdura  fino  a  quando  opera
l'iscrizione nel casellario informatico; 
  f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'ANAC  per  aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa
documentazione   ai   fini   del   rilascio   dell'attestazione    di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 
  6.  E'  inoltre  escluso  l'operatore  economico  che  ha  commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi  relativi
al pagamento delle imposte e tasse o  dei  contributi  previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello  Stato  in  cui  sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni  definitivamente  accertate
quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi  pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i  contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure
quando  il   debito   tributario   o   previdenziale   sia   comunque
integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno
si siano perfezionati anteriormente  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione dell'offerta. 
  7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di aggiudicare non  si
applica quando il reato  e'  stato  depenalizzato  oppure  quando  e'
intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi  di  condanna  ad  una
pena accessoria perpetua, quando questa e' stata  dichiarata  estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale,  oppure
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la  condanna  oppure
in caso di revoca della condanna medesima. 
 
          Note all'art. 94 
              -  Si   riportano   gli   articoli   416,   416-bis   e
          452-quaterdieces del codice penale: 
                «Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre
          o piu' persone si associano allo scopo di  commettere  piu'
          delitti,  coloro  che   promuovono   o   costituiscono   od
          organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo,  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
                Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
                I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per  i
          promotori. 
                Se gli associati  scorrono  in  armi  [c.p.  585]  le
          campagne o le pubbliche vie, si applica  la  reclusione  da
          cinque a quindici anni. 
                La pena e' aumentata se il numero degli associati  e'
          di dieci o piu'. 
                Se l'associazione e' diretta a commettere taluno  dei
          delitti di cui agli  articoli  600,  601,  601-bis  e  602,
          nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'  agli  articoli
          22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge  1°  aprile
          1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a  quindici
          anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a  nove
          anni nei casi previsti dal secondo comma. 
                Se l'associazione e' diretta a commettere taluno  dei
          delitti   previsti   dagli   articoli   600-bis,   600-ter,
          600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
          fatto e' commesso in danno di un minore di  anni  diciotto,
          609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il  fatto  e'
          commesso  in  danno  di  un  minore  di  anni  diciotto,  e
          609-undecies, si applica la reclusione da  quattro  a  otto
          anni nei casi previsti dal primo comma e la  reclusione  da
          due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.» 
                «Art. 416-bis (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da dieci a quindici anni. 
                Coloro  che  promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
                L'associazione e' di tipo mafioso quando  coloro  che
          ne fanno parte si avvalgono della  forza  di  intimidazione
          del   vincolo   associativo   e   della    condizione    di
          assoggettamento e di omerta' che ne deriva  per  commettere
          delitti, per acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la
          gestione o comunque il controllo di  attivita'  economiche,
          di  concessioni,  di  autorizzazioni,  appalti  e   servizi
          pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti  per
          se' o per altri, ovvero al fine di impedire  od  ostacolare
          il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
          altri in occasione di consultazioni elettorali. 
                Se l'associazione e' armata si applica la pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
                L'associazione   si   considera   armata   quando   i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
                Se le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
                Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
                Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.» 
                «Art. 452-quaterdecies (Attivita' organizzate per  il
          traffico illecito di  rifiuti).  -  Chiunque,  al  fine  di
          conseguire un ingiusto  profitto,  con  piu'  operazioni  e
          attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative
          organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,  importa,  o
          comunque  gestisce  abusivamente  ingenti  quantitativi  di
          rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
                Se si tratta di rifiuti  ad  alta  radioattivita'  si
          applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
                Alla condanna conseguono le pene  accessorie  di  cui
          agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con  la  limitazione
          di cui all'articolo 33. 
                Il giudice, con la sentenza di condanna o con  quella
          emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice  di  procedura
          penale, ordina il ripristino dello  stato  dell'ambiente  e
          puo'   subordinare   la   concessione   della   sospensione
          condizionale della pena all'eliminazione del  danno  o  del
          pericolo per l'ambiente. 
                E'  sempre  ordinata  la  confisca  delle  cose   che
          servirono a commettere il  reato  o  che  costituiscono  il
          prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano  a
          persone estranee al reato. Quando essa non  sia  possibile,
          il giudice individua beni di valore equivalente di  cui  il
          condannato abbia  anche  indirettamente  o  per  interposta
          persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.». 
                - Si riporta l'articolo 74 del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza): 
                «Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli  14,
          comma  1,  e  38,  comma  2)  Associazione  finalizzata  al
          traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). -
          1. Quando tre o piu' persone si  associano  allo  scopo  di
          commettere piu' delitti tra quelli  previsti  dall'articolo
          70, commi 4, 6 e 10, escluse le  operazioni  relative  alle
          sostanze di cui  alla  categoria  III  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          n.  111/2005,  ovvero  dall'articolo  73,   chi   promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito per cio' solo con  la  reclusione  non  inferiore  a
          venti anni. 
                2. Chi partecipa all'associazione e'  punito  con  la
          reclusione non inferiore a dieci anni. 
                3. La pena e' aumentata se il numero degli  associati
          e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
                4. Se l'associazione e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro anni di reclusione e, nel  caso  previsto  dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito. 
                5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 
                6. Se l'associazione e' costituita per  commettere  i
          fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si  applicano
          il primo e il secondo comma dell'articolo  416  del  codice
          penale. 
                7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione risorse decisive per  la  commissione  dei
          delitti. 
                7-bis. Nei confronti del condannato  e'  ordinata  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
          prodotto, salvo che  appartengano  a  persona  estranea  al
          reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca  di
          beni di cui il reo  ha  la  disponibilita'  per  un  valore
          corrispondente a tale profitto o prodotto. 
                8. Quando in leggi e decreti e' richiamato  il  reato
          previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975,  n.
          685, abrogato dall'articolo 38, comma  1,  della  legge  26
          giugno 1990, n. 162, il richiamo  si  intende  riferito  al
          presente articolo.». 
              - Si riporta  l'articolo  291-quater  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,   n.   43
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative in materia doganale): 
                «Art.   291-quater   (Associazione   per   delinquere
          finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)  -
          Quando tre o  piu'  persone  si  associano  allo  scopo  di
          commettere piu' delitti tra quelli  previsti  dall'articolo
          291-bis, coloro che  promuovono,  costituiscono,  dirigono,
          organizzano o finanziano l'associazione  sono  puniti,  per
          cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni. 
                Chi  partecipa  all'associazione  e'  punito  con  la
          reclusione da un anno a sei anni. 
                La pena e' aumentata se il numero degli associati  e'
          di dieci o piu'. 
                Se l'associazione e' armata ovvero  se  ricorrono  le
          circostanze previste dalle lettere d) od  e)  del  comma  2
          dell'articolo 291-ter, si applica la pena della  reclusione
          da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del
          presente articolo, e da  quattro  a  dieci  anni  nei  casi
          previsti dal comma 2. L'associazione  si  considera  armata
          quando i  partecipanti  hanno  la  disponibilita',  per  il
          conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi  o
          materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
          deposito. 
                Le pene previste dagli articoli  291-bis,  291-ter  e
          dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta'
          nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri,
          si adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia
          portata   ad   ulteriori   conseguenze    anche    aiutando
          concretamente  l'autorita'   di   polizia   o   l'autorita'
          giudiziaria nella raccolta  di  elementi  decisivi  per  la
          ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura
          degli autori del reato o per la individuazione  di  risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti.». 
              - La Decisione 24/10/2008, n.  2008/841/GAI  (Decisione
          quadro  del  Consiglio  relativa  alla  lotta   contro   la
          criminalita' organizzata), e' pubblicata nella GUUE n. L300
          dell'11 novembre 2008. 
              - Si riportano gli articoli  317,  318,  319,  319-ter,
          319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,  353-bis,
          354, 355 e 356 del codice penale: 
                «Art. 317 (Concussione). - Il  pubblico  ufficiale  o
          l'incaricato di un pubblico servizio  che,  abusando  della
          sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a
          promettere indebitamente, a lui o  a  un  terzo,  denaro  o
          altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici
          anni.» 
                «Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. 
                Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle  sue
          funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
          per un terzo, denaro o  altra  utilita'  o  ne  accetta  la
          promessa e' punito con la reclusione da tre a otto anni.» 
                «Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri
          d'ufficio). - Il pubblico ufficiale  che,  per  omettere  o
          ritardare o per aver omesso o ritardato  un  atto  del  suo
          ufficio, ovvero per compiere o per aver  compiuto  un  atto
          contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se'  o  per  un
          terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la  promessa,
          e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.». 
                «Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). - Se i
          fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono  commessi  per
          favorire o danneggiare una parte  in  un  processo  civile,
          penale  o  amministrativo,  si  applica   la   pena   della
          reclusione da sei a dodici anni. 
                Se dal fatto deriva  l'ingiusta  condanna  di  taluno
          alla reclusione non superiore a cinque  anni,  la  pena  e'
          della reclusione da  sei  a  quattordici  anni;  se  deriva
          l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni
          o all'ergastolo, la pena e'  della  reclusione  da  otto  a
          venti anni. 
                «Art.  319-quater  (Induzione  indebita  a   dare   o
          promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
          grave  reato,  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di
          pubblico servizio che, abusando della sua  qualita'  o  dei
          suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare   o   a   promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra  utilita'
          e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e  sei
          mesi. 
                Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
          denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino  a
          tre anni ovvero con  la  reclusione  fino  a  quattro  anni
          quando  il   fatto   offende   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori
          a euro 100.000.» 
                «Art. 320 (Corruzione di  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio). - Le disposizioni degli articoli 318  e
          319  si  applicano  anche  all'incaricato  di  un  pubblico
          servizio. 
                In ogni caso, le pene  sono  ridotte  in  misura  non
          superiore a un terzo.» 
                «Art.  321  (Pene  per  il  corruttore).  -  Le  pene
          stabilite nel primo comma dell'articolo 318,  nell'articolo
          319,   nell'articolo   319-bis,   nell'art.   319-ter,    e
          nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi  degli
          articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da' o promette
          al pubblico  ufficiale  o  all'incaricato  di  un  pubblico
          servizio il denaro od altra utilita'.» 
                «Art. 322 (Istigazione alla corruzione).  -  Chiunque
          offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad  un
          pubblico ufficiale  o  ad  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio, per l'esercizio delle sue  funzioni  o  dei  suoi
          poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa  non  sia
          accettata,   alla   pena   stabilita   nel   primo    comma
          dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
                Se l'offerta o la promessa e' fatta  per  indurre  un
          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio
          ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
          fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole
          soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia
          accettata, alla pena stabilita nell'articolo  319,  ridotta
          di un terzo. 
                La pena di cui al primo comma si applica al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
                La pena  di  cui  al  secondo  comma  si  applica  al
          pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
          che sollecita una promessa o dazione  di  denaro  od  altra
          utilita' da parte di un privato per le  finalita'  indicate
          dall'articolo 319.» 
                «Art.  322-bis  (Peculato,   concussione,   induzione
          indebita  a  dare  o  promettere  utilita',  corruzione   e
          istigazione alla  corruzione,  abuso  d'ufficio  di  membri
          delle Corti internazionali o degli organi  delle  Comunita'
          europee o di assemblee  parlamentari  internazionali  o  di
          organizzazioni  internazionali  e   di   funzionari   delle
          Comunita' europee e di Stati  esteri).  -  Le  disposizioni
          degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e  quarto
          comma, e 323 si applicano anche: 
                1)  ai  membri  della  Commissione  delle   Comunita'
          europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
          della Corte dei conti delle Comunita' europee; 
                2) ai funzionari e agli agenti assunti per  contratto
          a  norma  dello  statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'
          europee  o  del  regime  applicabile  agli   agenti   delle
          Comunita' europee; 
                3) alle persone comandate dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
                4) ai membri e agli addetti a enti  costituiti  sulla
          base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
                5) a coloro che, nell'ambito di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio; 
                5-bis) ai giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori
          aggiunti, ai funzionari e agli agenti  della  Corte  penale
          internazionale, alle persone comandate  dagli  Stati  parte
          del Trattato istitutivo della Corte  penale  internazionale
          le quali esercitino funzioni corrispondenti  a  quelle  dei
          funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri  ed  agli
          addetti  a  enti  costituiti  sulla   base   del   Trattato
          istitutivo della Corte penale internazionale; 
                5-ter)  alle  persone  che  esercitano   funzioni   o
          attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e
          degli incaricati di un  pubblico  servizio  nell'ambito  di
          organizzazioni pubbliche internazionali; 
                5-quater)  ai  membri  delle  assemblee  parlamentari
          internazionali  o  di  un'organizzazione  internazionale  o
          sovranazionale  e  ai  giudici  e  funzionari  delle  corti
          internazionali; 
                5-quinquies) alle persone che esercitano  funzioni  o
          attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e
          degli incaricati di un  pubblico  servizio  nell'ambito  di
          Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il  fatto
          offende gli interessi finanziari dell'Unione. 
                Le disposizioni degli  articoli  319-quater,  secondo
          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 
                1) alle persone indicate nel primo comma del presente
          articolo; 
                2) a persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 
                Le persone indicate nel primo comma  sono  assimilate
          ai  pubblici   ufficiali,   qualora   esercitino   funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi.» 
                «Art. 346-bis (Traffico  di  influenze  illecite).  -
          Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui  agli
          articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui
          all'articolo  322-bis,  sfruttando  o  vantando   relazioni
          esistenti  o  asserite  con  un  pubblico  ufficiale  o  un
          incaricato di  un  pubblico  servizio  o  uno  degli  altri
          soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare
          o promettere, a se' o ad altri, denaro  o  altra  utilita',
          come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  un
          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio
          o uno degli altri soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis,
          ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue
          funzioni o dei suoi poteri, e' punito  con  la  pena  della
          reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. 
                La stessa pena si applica a chi indebitamente  da'  o
          promette denaro o altra utilita'. 
                La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente
          fa dare o promettere, a se' o  ad  altri,  denaro  o  altra
          utilita' riveste la qualifica di pubblico  ufficiale  o  di
          incaricato di un pubblico servizio. 
                Le pene sono  altresi'  aumentate  se  i  fatti  sono
          commessi   in   relazione   all'esercizio   di    attivita'
          giudiziarie  o  per  remunerare  il  pubblico  ufficiale  o
          l'incaricato di un pubblico  servizio  o  uno  degli  altri
          soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis  in  relazione  al
          compimento di un  atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio  o
          all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. 
                Se i fatti sono di particolare tenuita', la  pena  e'
          diminuita. 
                «Art.  353  (Turbata  liberta'  degli   incanti).   -
          Chiunque, con violenza o minaccia, o  con  doni,  promesse,
          collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba  la
          gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni  private  per
          conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli
          offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
          anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
                Se il colpevole e' persona  preposta  dalla  legge  o
          dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
          reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
          euro 2.065. 
                Le pene stabilite in  questo  articolo  si  applicano
          anche nel caso di licitazioni private per conto di privati,
          dirette da un pubblico ufficiale o  da  persona  legalmente
          autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.» 
                «Art. 353-bis (Turbata liberta' del  procedimento  di
          scelta del contraente). - Salvo che  il  fatto  costituisca
          piu' grave reato, chiunque con violenza o minaccia,  o  con
          doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba
          il  procedimento  amministrativo  diretto  a  stabilire  il
          contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di
          condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte
          della pubblica amministrazione e' punito con la  reclusione
          da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro
          1.032.» 
                «Art. 354 (Astensione dagli incanti). - Chiunque, per
          denaro, dato o promesso a lui  o  ad  altri,  o  per  altra
          utilita' a lui o ad altri data o promessa, si  astiene  dal
          concorrere  agli  incanti  o  alle   licitazioni   indicati
          nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione  sino
          a sei mesi o con la multa fino a euro 516.» 
                «Art. 355 (Inadempimento di  contratti  di  pubbliche
          forniture). - Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli
          derivano da un  contratto  di  fornitura  concluso  con  lo
          Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con  un'impresa
          esercente servizi pubblici o  di  pubblica  necessita',  fa
          mancare, in tutto o in parte,  cose  od  opere,  che  siano
          necessarie a uno stabilimento pubblico  o  ad  un  pubblico
          servizio, e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
          anni e con la multa non inferiore a euro 103. 
                La pena e' aumentata se la fornitura concerne: 
                  1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od
          opere destinate alle comunicazioni per terra, per  acqua  o
          per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 
                  2.  cose  od  opere   destinate   all'armamento   o
          all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 
                  3. cose od opere destinate ad ovviare a  un  comune
          pericolo o ad un pubblico infortunio. 
                Se il fatto e' commesso  per  colpa,  si  applica  la
          reclusione fino a un anno, ovvero la multa  da  euro  51  a
          euro 2.065. 
                Le stesse disposizioni si applicano ai  subfornitori,
          ai mediatori e  ai  rappresentanti  dei  fornitori,  quando
          essi, violando i loro obblighi  contrattuali,  hanno  fatto
          mancare la fornitura.» 
                «Art.  356  (Frode  nelle  pubbliche  forniture).   -
          Chiunque commette frode nell'esecuzione  dei  contratti  di
          fornitura   o   nell'adempimento   degli   altri   obblighi
          contrattuali indicati nell'articolo precedente,  e'  punito
          con la reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  non
          inferiore a euro 1.032. 
                La pena e' aumentata nei  casi  preveduti  dal  primo
          capoverso dell'articolo precedente.». 
              - Si riportano gli  articoli  2635,  2621  e  2622  del
          codice civile: 
                «Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo  che  il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          di societa'  o  enti  privati  che,  anche  per  interposta
          persona, sollecitano o  ricevono,  per  se'  o  per  altri,
          denaro o altra utilita'  non  dovuti,  o  ne  accettano  la
          promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
          degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
          fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre  anni.
          Si applica la stessa pena se il fatto e'  commesso  da  chi
          nell'ambito  organizzativo  della  societa'   o   dell'ente
          privato  esercita  funzioni  direttive  diverse  da  quelle
          proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 
                Si applica la pena della reclusione fino a un anno  e
          sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla
          direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al
          primo comma. 
                Chi, anche per interposta persona, offre, promette  o
          da'  denaro  o  altra  utilita'  non  dovuti  alle  persone
          indicate nel primo e nel secondo comma, e'  punito  con  le
          pene ivi previste. 
                Le  pene  stabilite   nei   commi   precedenti   sono
          raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati  in
          mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione
          europea o diffusi tra il pubblico in  misura  rilevante  ai
          sensi dell'articolo 116 del testo unico delle  disposizioni
          in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni. 
                Fermo quanto previsto dall'articolo 2641,  la  misura
          della confisca  per  valore  equivalente  non  puo'  essere
          inferiore  al  valore  delle  utilita'  date,  promesse   o
          offerte.» 
                «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
          casi  previsti  dall'art.  2622,  gli   amministratori,   i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
          quali, al fine  di  conseguire  per  se'  o  per  altri  un
          ingiusto profitto, nei bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle
          altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al  pubblico,
          previste  dalla  legge,  consapevolmente  espongono   fatti
          materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
          fatti materiali rilevanti la cui comunicazione  e'  imposta
          dalla legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o
          finanziaria della societa' o del gruppo al quale la  stessa
          appartiene, in modo concretamente idoneo ad  indurre  altri
          in errore, sono puniti con la pena della reclusione da  uno
          a cinque anni. 
                La stessa pena si applica anche se le falsita'  o  le
          omissioni riguardano beni posseduti  o  amministrati  dalla
          societa' per conto di terzi.» 
                «Art.  2622  (False   comunicazioni   sociali   delle
          societa'  quotate).  -  Gli  amministratori,  i   direttori
          generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
          contabili societari, i sindaci e i liquidatori di  societa'
          emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato  italiano  o  di   altro   Paese
          dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se'
          o per  altri  un  ingiusto  profitto,  nei  bilanci,  nelle
          relazioni o nelle altre comunicazioni  sociali  dirette  ai
          soci  o  al  pubblico   consapevolmente   espongono   fatti
          materiali non rispondenti al  vero  ovvero  omettono  fatti
          materiali rilevanti la cui comunicazione e'  imposta  dalla
          legge   sulla   situazione   economica,   patrimoniale    o
          finanziaria della societa' o del gruppo al quale la  stessa
          appartiene, in modo concretamente idoneo ad  indurre  altri
          in errore, sono puniti con la pena della reclusione da  tre
          a otto anni. 
                Alle societa'  indicate  nel  comma  precedente  sono
          equiparate: 
                  1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i
          quali e' stata presentata una richiesta di ammissione  alla
          negoziazione in un  mercato  regolamentato  italiano  o  di
          altro Paese dell'Unione europea; 
                  2)  le  societa'  emittenti  strumenti   finanziari
          ammessi alla negoziazione in un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione italiano; 
                  3) le societa' che controllano  societa'  emittenti
          strumenti  finanziari  ammessi  alla  negoziazione  in   un
          mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
          europea; 
                  4)  le  societa'  che  fanno  appello  al  pubblico
          risparmio o che comunque lo gestiscono. 
                Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti   si
          applicano anche se le falsita' o  le  omissioni  riguardano
          beni posseduti o amministrati dalla societa' per  conto  di
          terzi.». 
              - La Convenzione 26 luglio 1995 (Convenzione  elaborata
          in base all'articolo K.3 del trattato  sull'Unione  europea
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee), e' pubblicata nella GUCE n. C  316  del
          27 novembre 1995. 
              -  Si  riportano  gli  articoli  648-bis,   648-ter   e
          648-ter.1 del codice penale: 
                «Art. 648-bis (Riciclaggio).  -  Fuori  dei  casi  di
          concorso nel  reato,  chiunque  sostituisce  o  trasferisce
          denaro, beni  o  altre  utilita'  provenienti  da  delitto,
          ovvero compie in relazione ad  essi  altre  operazioni,  in
          modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
          delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
          anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
                La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
          multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto  riguarda
          denaro o cose provenienti  da  contravvenzione  punita  con
          l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel  minimo  a
          sei mesi. 
                La pena e' aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
                La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque  anni.
          Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.» 
                «Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita'  di
          provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
          concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
          648-bis, impiega  in  attivita'  economiche  o  finanziarie
          denaro, beni o altre utilita' provenienti  da  delitto,  e'
          punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con  la
          multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
                La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
          multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto  riguarda
          denaro o cose provenienti  da  contravvenzione  punita  con
          l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel  minimo  a
          sei mesi. 
                La pena e' aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
                La pena e' diminuita nell'ipotesi di  cui  al  quarto
          comma dell'articolo 648. 
                Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.» 
                «Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). -  Si  applica  la
          pena della reclusione da due a otto anni e della  multa  da
          euro 5.000 a euro 25.000  a  chiunque,  avendo  commesso  o
          concorso a commettere  un  delitto,  impiega,  sostituisce,
          trasferisce,   in   attivita'   economiche,    finanziarie,
          imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
          utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto,  in
          modo da ostacolare  concretamente  l'identificazione  della
          loro provenienza delittuosa. 
                La pena e' della reclusione da uno a quattro  anni  e
          della multa da euro 2.500 a euro  12.500  quando  il  fatto
          riguarda  denaro  o  cose  provenienti  da  contravvenzione
          punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel
          minimo a sei mesi. 
                La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
                Si applicano comunque  le  pene  previste  dal  primo
          comma se il denaro, i beni o le altre  utilita'  provengono
          da un delitto commesso con le condizioni o le finalita'  di
          cui all'articolo 416-bis.1. 
                Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,  non  sono
          punibili le condotte per cui il denaro, i beni o  le  altre
          utilita' vengono destinate alla  mera  utilizzazione  o  al
          godimento personale. 
                La pena e' aumentata quando  i  fatti  sono  commessi
          nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o  di
          altra attivita' professionale. 
                La pena e' diminuita fino alla meta' per chi  si  sia
          efficacemente adoperato per evitare che le  condotte  siano
          portate a conseguenze ulteriori o per assicurare  le  prove
          del reato e l'individuazione dei beni, del denaro  e  delle
          altre utilita' provenienti dal delitto. 
                Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.». 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  22
          giugno 2007, n. 109 (Misure per  prevenire,  contrastare  e
          reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei
          Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,
          in attuazione della direttiva 2005/60/CE): 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) amministrazioni interessate: gli  enti  preposti
          alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle
          autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le
          amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,  titolari
          di poteri di controllo ovvero  competenti  al  rilascio  di
          concessioni,  autorizzazioni,  licenze   o   altri   titoli
          abilitativi comunque denominati e  gli  organismi  preposti
          alla   vigilanza   sul   possesso    dei    requisiti    di
          professionalita'   e   onorabilita',    prescritti    dalla
          pertinente normativa di settore; 
                  b) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei
          regolamenti comunitari  e  della  normativa  nazionale,  di
          movimentazione,   trasferimento,   modifica,   utilizzo   o
          gestione  dei  fondi  o  di  accesso  ad  essi,  cosi'   da
          modificarne  il  volume,  l'importo,  la  collocazione,  la
          proprieta', il  possesso,  la  natura,  la  destinazione  o
          qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso  dei  fondi,
          compresa la gestione di portafoglio; 
                  c) congelamento di risorse economiche: il  divieto,
          in virtu' dei  regolamenti  comunitari  e  della  normativa
          nazionale, di trasferimento, disposizione  o,  al  fine  di
          ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi,  utilizzo
          delle risorse  economiche,  compresi,  a  titolo  meramente
          esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto  o  la
          costituzione di diritti reali di garanzia; 
                  d)   finanziamento   del   terrorismo:    qualsiasi
          attivita' diretta, con ogni  mezzo,  alla  fornitura,  alla
          raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
          alla  custodia  o  all'erogazione  di   fondi   e   risorse
          economiche, in  qualunque  modo  realizzata,  destinati  ad
          essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
          utilizzati per il compimento di una  o  piu'  condotte  con
          finalita' di  terrorismo,  secondo  quanto  previsto  dalle
          leggi   penali,   cio'   indipendentemente   dall'effettivo
          utilizzo dei  fondi  e  delle  risorse  economiche  per  la
          commissione delle condotte anzidette; 
                  e) finanziamento dei  programmi  di  proliferazione
          delle armi di distruzione  di  massa:  la  fornitura  o  la
          raccolta di fondi e risorse economiche, in  qualunque  modo
          realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente,  a
          sostenere  o  favorire  tutte   quelle   attivita'   legate
          all'ideazione o alla realizzazione  di  programmi  volti  a
          sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o
          batteriologica; 
                  f) fondi: le attivita' ed utilita'  finanziarie  di
          qualsiasi natura, possedute anche  per  interposta  persona
          fisica   o   giuridica,   compresi   a   titolo   meramente
          esemplificativo: 
                    1) i contanti, gli assegni, i crediti  pecuniari,
          le cambiali, gli ordini di pagamento e altri  strumenti  di
          pagamento; 
                    2) i depositi  presso  enti  finanziari  o  altri
          soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
          qualsiasi natura; 
                    3) i titoli  negoziabili  a  livello  pubblico  e
          privato nonche'  gli  strumenti  finanziari  come  definiti
          nell'articolo  1,  comma   2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                    4) gli interessi, i dividendi o altri redditi  ed
          incrementi di valore generati dalle attivita'; 
                    5) il credito, il diritto  di  compensazione,  le
          garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
          finanziari; 
                    6) le lettere di credito, le polizze di carico  e
          gli altri titoli rappresentativi di merci; 
                    7) i documenti da cui risulti una  partecipazione
          in fondi o risorse finanziarie; 
                    8) tutti gli  altri  strumenti  di  finanziamento
          delle esportazioni; 
                    9) le polizze  assicurative  concernenti  i  rami
          vita  di  cui  all'articolo  2,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  recante  il  Codice
          delle assicurazioni private; 
                  g) legge antiriciclaggio: il decreto legislativo 21
          novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; 
                  h) regolamenti comunitari: i  regolamenti  (CE)  n.
          2580/2001  del  Consiglio,  del  27  dicembre  2001,  e  n.
          881/2002 del Consiglio, del 27 maggio  2002,  e  successive
          modificazioni, ed i  regolamenti  emanati  ai  sensi  degli
          articoli  75  e  215   del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione  europea,  adottati  al  fine   di   prevenire,
          contrastare  e  reprimere  il   fenomeno   del   terrorismo
          internazionale,  della   proliferazione   delle   armi   di
          distruzione di massa e l'attivita' dei paesi che minacciano
          la pace e la sicurezza internazionale, anche in  attuazione
          di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
                  i) risorse economiche: le  attivita'  di  qualsiasi
          tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o  immobili,
          ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i  frutti,  che
          non  sono  fondi  ma  che  possono  essere  utilizzate  per
          ottenere fondi,  beni  o  servizi,  possedute,  detenute  o
          controllate,    anche    parzialmente,    direttamente    o
          indirettamente, ovvero  per  interposta  persona  fisica  o
          giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da  parte
          di persone fisiche o giuridiche che agiscono  per  conto  o
          sotto la direzione di questi ultimi; 
                  l)  soggetti  designati:  le  persone  fisiche,  le
          persone giuridiche, i gruppi e le  entita'  designati  come
          destinatari del congelamento  sulla  base  dei  regolamenti
          comunitari e della normativa nazionale; 
                  m) UIF: l'Unita' di  informazione  finanziaria  per
          l'Italia.». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo   2014,   n.   24
          (Attuazione  della  direttiva  2011/36/UE,  relativa   alla
          prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani
          e  alla  protezione  delle  vittime,  che  sostituisce   la
          decisione quadro 2002/629/GAI) e' pubblicato nella Gazzetta
          ufficiale del 13 marzo 2014, n. 60. 
              - Si riportano gli articoli 34-bis,  67  e  84,  quarto
          comma, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136): 
                «Art. 34-bis (Controllo giudiziario delle aziende). -
          1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo
          34  risulta  occasionale,  il  tribunale   dispone,   anche
          d'ufficio,  il  controllo   giudiziario   delle   attivita'
          economiche e delle aziende di cui al medesimo comma  1,  se
          sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il
          pericolo  concreto  di  infiltrazioni  mafiose   idonee   a
          condizionarne  l'attivita'.  Nel  caso  in  cui   risultino
          applicate  le  misure  previste  dall'articolo  94-bis,  il
          tribunale  valuta  se  adottare  in  loro  sostituzione  il
          provvedimento di cui al comma 2, lettera b). 
                2. Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale
          per un periodo non inferiore a un anno e  non  superiore  a
          tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale
          puo': 
                  a) imporre nei confronti di chi ha  la  proprieta',
          l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende  di  cui
          al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al  nucleo
          di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,  ovvero
          del luogo in  cui  si  trovano  i  beni  se  si  tratta  di
          residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta
          di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto  o  di
          pagamento effettuati, gli atti di pagamento  ricevuti,  gli
          incarichi professionali, di amministrazione o  di  gestione
          fiduciaria ricevuti e gli altri atti o  contratti  indicati
          dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000  o  del
          valore superiore stabilito dal tribunale  in  relazione  al
          reddito della persona o al patrimonio e al volume  d'affari
          dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro  dieci
          giorni dal compimento dell'atto  e  comunque  entro  il  31
          gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
          precedente; 
                  b) nominare un giudice delegato e un amministratore
          giudiziario,  il  quale  riferisce  periodicamente,  almeno
          bimestralmente, gli esiti dell'attivita'  di  controllo  al
          giudice delegato e al pubblico ministero. 
                3. Con il provvedimento di cui alla  lettera  b)  del
          comma   2,    il    tribunale    stabilisce    i    compiti
          dell'amministratore giudiziario finalizzati alle  attivita'
          di controllo e puo' imporre l'obbligo: 
                  a) di non cambiare la sede, la denominazione  e  la
          ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione  degli
          organi di amministrazione, direzione e vigilanza e  di  non
          compiere   fusioni   o    altre    trasformazioni,    senza
          l'autorizzazione da parte del giudice delegato; 
                  b) di adempiere ai doveri informativi di  cui  alla
          lettera a) del comma 2  nei  confronti  dell'amministratore
          giudiziario; 
                  c) di  informare  preventivamente  l'amministratore
          giudiziario circa eventuali forme  di  finanziamento  della
          societa' da parte dei soci o di terzi; 
                  d) di  adottare  ed  efficacemente  attuare  misure
          organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e  24-ter
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
          modificazioni; 
                  e)   di   assumere   qualsiasi   altra   iniziativa
          finalizzata  a  prevenire  specificamente  il  rischio   di
          tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi. 
                4.  Per  verificare  il  corretto  adempimento  degli
          obblighi di cui al comma 3, il tribunale  puo'  autorizzare
          gli ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  ad
          accedere presso  gli  uffici  dell'impresa  nonche'  presso
          uffici pubblici, studi professionali,  societa',  banche  e
          intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni  e
          copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in  cui
          venga accertata la violazione di una  o  piu'  prescrizioni
          ovvero  ricorrano  i  presupposti  di  cui   al   comma   1
          dell'articolo    34,    il    tribunale    puo'    disporre
          l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. 
                5. Il titolare dell'attivita' economica sottoposta al
          controllo giudiziario puo' proporre istanza di  revoca.  In
          tal caso il tribunale fissa l'udienza  entro  dieci  giorni
          dal deposito dell'istanza e provvede  nelle  forme  di  cui
          all'articolo  127   del   codice   di   procedura   penale.
          All'udienza partecipano il giudice  delegato,  il  pubblico
          ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario. 
                6. Le imprese destinatarie di informazione  antimafia
          interdittiva  ai  sensi  dell'articolo  84,  comma  4,  che
          abbiano proposto l'impugnazione del relativo  provvedimento
          del prefetto, possono richiedere  al  tribunale  competente
          per le misure di prevenzione l'applicazione  del  controllo
          giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente
          articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale
          competente, il  prefetto  che  ha  adottato  l'informazione
          antimafia   interdittiva   nonche'   gli   altri   soggetti
          interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice
          di  procedura  penale,  accoglie  la  richiesta,   ove   ne
          ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla  base
          della  relazione  dell'amministratore   giudiziario,   puo'
          revocare il controllo giudiziario e,  ove  ne  ricorrano  i
          presupposti,   disporre   altre   misure   di   prevenzione
          patrimoniali. 
                7. Il  provvedimento  che  dispone  l'amministrazione
          giudiziaria  prevista  dall'articolo  34  o  il   controllo
          giudiziario ai sensi  del  presente  articolo  sospende  il
          termine di  cui  all'articolo  92,  comma  2,  nonche'  gli
          effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento  e'
          comunicato dalla  cancelleria  del  tribunale  al  prefetto
          della provincia in cui ha sede legale  l'impresa,  ai  fini
          dell'aggiornamento della banca dati nazionale  unica  della
          documentazione antimafia di  cui  all'articolo  96,  ed  e'
          valutato anche ai fini dell'applicazione  delle  misure  di
          cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.» 
                «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). -  1.
          Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
                  a)  licenze  o  autorizzazioni  di  polizia  e   di
          commercio; 
                  b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                  c) concessioni di costruzione e gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
                  d) iscrizioni negli elenchi  di  appaltatori  o  di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
                  e)  attestazioni  di  qualificazione  per  eseguire
          lavori pubblici; 
                  f) altre iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                  g) contributi, finanziamenti o mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali; 
                  h)  licenze  per   detenzione   e   porto   d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
                2. Il provvedimento definitivo di applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
                3. Nel corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
                4. Il tribunale, salvo quanto  previsto  all'articolo
          68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
          1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con
          la persona sottoposta alla misura  di  prevenzione  nonche'
          nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
          di cui la persona sottoposta a misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
                5. Per le licenze ed autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
                6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
                7. Dal termine stabilito per la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
                8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche'  per  i
          reati di cui all'articolo 640, secondo comma,  n.  1),  del
          codice penale, commesso a danno dello Stato o di  un  altro
          ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.» 
                «Art. 84 (Definizioni). - (Omissis) 
                4.   Le   situazioni   relative   ai   tentativi   di
          infiltrazione  mafiosa   che   danno   luogo   all'adozione
          dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma  3
          sono desunte: 
                  a) dai  provvedimenti  che  dispongono  una  misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluni dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
          648-ter del codice penale, dei delitti di cui  all'articolo
          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e  di  cui
          all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno  1992,
          n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          1992, n. 356; 
                  b)  dalla   proposta   o   dal   provvedimento   di
          applicazione di taluna delle misure di prevenzione; 
                  c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo
          4  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dall'omessa
          denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati  di  cui  agli
          articoli 317 e 629 del codice penale,  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, da parte dei soggetti  indicati  nella  lettera  b)
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
          per l'applicazione di una misura di prevenzione  o  di  una
          causa ostativa ivi previste; 
                  d) dagli accertamenti disposti dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati   dal   Ministro   dell'interno   ai   sensi   del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  ovvero
          di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; 
                  e)  dagli  accertamenti  da  effettuarsi  in  altra
          provincia a cura dei prefetti competenti su  richiesta  del
          prefetto procedente ai sensi della lettera d); 
                  f) dalle sostituzioni negli organi  sociali,  nella
          rappresentanza  legale   della   societa'   nonche'   nella
          titolarita' delle imprese individuali  ovvero  delle  quote
          societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente  con
          i  soggetti  destinatari  dei  provvedimenti  di  cui  alle
          lettere a) e b), con modalita' che,  per  i  tempi  in  cui
          vengono realizzati, il valore economico delle  transazioni,
          il reddito  dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'
          professionali  dei  subentranti,  denotino   l'intento   di
          eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 
                (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 giugno 2001,  n.
          140. 
              - Si riporta l'articolo 9, comma  2,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300): 
                «Art. 9 (Sanzioni amministrative). - (Omissis) 
                2. Le sanzioni interdittive sono: 
                  (Omissis) 
                  c)  il  divieto  di  contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 14 del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della  legge
          3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
                «Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per
          il contrasto del lavoro irregolare e per  la  tutela  della
          salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando  le
          attribuzioni previste dagli articoli 20 e  21  del  decreto
          legislativo 19 dicembre  1994,  n.  758,  al  fine  di  far
          cessare il pericolo  per  la  salute  e  la  sicurezza  dei
          lavoratori, nonche' di contrastare  il  lavoro  irregolare,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un  provvedimento
          di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento
          dei  lavoratori  presenti  sul  luogo  di  lavoro   risulti
          occupato,  al   momento   dell'accesso   ispettivo,   senza
          preventiva comunicazione di instaurazione del  rapporto  di
          lavoro   ovvero   inquadrato   come   lavoratori   autonomi
          occasionali in assenza  delle  condizioni  richieste  dalla
          normativa,  nonche',   a   prescindere   dal   settore   di
          intervento, in caso  di  gravi  violazioni  in  materia  di
          tutela della salute e della sicurezza  del  lavoro  di  cui
          all'Allegato   I.   Con   riferimento   all'attivita'   dei
          lavoratori autonomi occasionali, fatte salve  le  attivita'
          autonome   occasionali   intermediate   dalle   piattaforme
          digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 233, al fine di svolgere attivita' di monitoraggio
          e  di  contrastare  forme  elusive  nell'utilizzo  di  tale
          tipologia contrattuale, l'avvio dell'attivita' dei suddetti
          lavoratori   e'   oggetto   di   preventiva   comunicazione
          all'Ispettorato  territoriale  del  lavoro  competente  per
          territorio, da parte del  committente,  mediante  modalita'
          informatiche. Si applicano le modalita'  operative  di  cui
          all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno
          2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al
          secondo periodo si applica la  sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 2.500 in  relazione  a  ciascun  lavoratore
          autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata la
          comunicazione. Non si applica la procedura  di  diffida  di
          cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
          n. 124. Il provvedimento  di  sospensione  e'  adottato  in
          relazione   alla   parte   dell'attivita'   imprenditoriale
          interessata   dalle   violazioni    o,    alternativamente,
          dell'attivita'   lavorativa   prestata    dai    lavoratori
          interessati dalle  violazioni  di  cui  ai  numeri  3  e  6
          dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione
          l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre  specifiche
          misure atte a far cessare il pericolo per  la  sicurezza  o
          per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 
                2. Per tutto  il  periodo  di  sospensione  e'  fatto
          divieto  all'impresa  di  contrattare   con   la   pubblica
          amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite
          dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  A  tal   fine   il
          provvedimento di sospensione  e'  comunicato  all'Autorita'
          nazionale  anticorruzione  (ANAC)  e  al  Ministero   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  per  gli
          aspetti di rispettiva competenza al fine  dell'adozione  da
          parte del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
          sostenibili del provvedimento interdittivo.  Il  datore  di
          lavoro e'  tenuto  a  corrispondere  la  retribuzione  e  a
          versare i relativi  contributi  ai  lavoratori  interessati
          dall'effetto del provvedimento di sospensione. 
                3.  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta   i
          provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del  proprio
          personale ispettivo  nell'immediatezza  degli  accertamenti
          nonche', su segnalazione di  altre  amministrazioni,  entro
          sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. 
                4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le  ipotesi
          di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso  in
          cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In
          ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa  possono
          essere  fatti  decorrere  dalle  ore  dodici   del   giorno
          lavorativo    successivo    ovvero     dalla     cessazione
          dell'attivita' lavorativa in  corso  che  non  puo'  essere
          interrotta, salvo che  non  si  riscontrino  situazioni  di
          pericolo imminente o di grave rischio  per  la  salute  dei
          lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita'. 
                5. Ai provvedimenti di cui al  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
                6.  Limitatamente  ai   provvedimenti   adottati   in
          occasione dell'accertamento delle violazioni in materia  di
          prevenzione incendi, provvede il  Comando  provinciale  dei
          vigili  del  fuoco  territorialmente  competente.  Ove  gli
          organi di vigilanza o le  altre  amministrazioni  pubbliche
          rilevino possibili violazioni  in  materia  di  prevenzione
          incendi,  ne  danno  segnalazione  al  competente   Comando
          provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi
          delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139. 
                7. In materia  di  prevenzione  incendi,  in  ragione
          della competenza esclusiva del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco prevista dall'articolo 46 del  presente  decreto,
          si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19  e
          20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
                8. I poteri di cui  al  comma  1  spettano  anche  ai
          servizi   ispettivi   delle   aziende   sanitarie    locali
          nell'ambito di accertamenti  in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza del lavoro. 
                9. E' condizione per la revoca del  provvedimento  da
          parte dell'amministrazione che lo ha adottato: 
                  a)   la   regolarizzazione   dei   lavoratori   non
          risultanti  dalle  scritture  o  da  altra   documentazione
          obbligatoria anche sotto il profilo  degli  adempimenti  in
          materia di salute e sicurezza; 
                  b) l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari
          condizioni di lavoro  nelle  ipotesi  di  violazioni  della
          disciplina in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza sul lavoro; 
                  c) la rimozione delle conseguenze pericolose  delle
          violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I; 
                  d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento
          di una somma aggiuntiva pari a  2.500  euro  qualora  siano
          impiegati fino a cinque  lavoratori  irregolari  e  pari  a
          5.000  euro  qualora  siano  impiegati   piu'   di   cinque
          lavoratori irregolari; 
                  e)  nelle  ipotesi  di  cui  all'Allegato   I,   il
          pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a  quanto
          indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna
          fattispecie. 
                10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed  e)
          del comma 9 sono raddoppiate  nelle  ipotesi  in  cui,  nei
          cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento,  la
          medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento
          di sospensione. 
                11. Su istanza di parte, fermo restando  il  rispetto
          delle condizioni di cui al comma 9, la revoca  e'  altresi'
          concessa subordinatamente al pagamento del venti per  cento
          della   somma   aggiuntiva   dovuta.   L'importo   residuo,
          maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei  mesi
          dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso
          di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo
          residuo  entro   detto   termine,   il   provvedimento   di
          accoglimento  dell'istanza  di  cui   al   presente   comma
          costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. 
                12. E'  comunque  fatta  salva  l'applicazione  delle
          sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 
                13. Ferma restando la destinazione della  percentuale
          prevista  dall'articolo  14,  comma  1,  lettera  d),   del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   9,
          l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere
          d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che  ha
          adottato i provvedimenti di cui al  comma  1,  il  bilancio
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo
          regionale ed e' utilizzato per  finanziare  l'attivita'  di
          prevenzione nei luoghi di  lavoro  svolta  dall'Ispettorato
          nazionale del lavoro  o  dai  dipartimenti  di  prevenzione
          delle AA.SS.LL. 
                14.  Avverso  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1
          adottati  per  l'impiego  di  lavoratori  senza  preventiva
          comunicazione di instaurazione del rapporto  di  lavoro  e'
          ammesso   ricorso,   entro   30   giorni,   all'Ispettorato
          interregionale del lavoro territorialmente  competente,  il
          quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla  notifica
          del ricorso. Decorso inutilmente  tale  ultimo  termine  il
          provvedimento di sospensione perde efficacia. 
                15.  Il  datore  di  lavoro  che  non  ottempera   al
          provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
          punito con l'arresto fino  a  sei  mesi  nelle  ipotesi  di
          sospensione per le violazioni in materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da  tre
          a sei mesi o con l'ammenda da  2.500  a  6.400  euro  nelle
          ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. 
                16. L'emissione  del  decreto  di  archiviazione  per
          l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi  del
          comma 1, a seguito della  conclusione  della  procedura  di
          prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21,  del  decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza
          dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini
          della verifica dell'ottemperanza alla  prescrizione,  anche
          il pagamento delle somme aggiuntive  di  cui  al  comma  9,
          lettera d).». 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 12  marzo  1999,
          n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 
                «Art.  17  (Obbligo  di  certificazione).  -  1.   Le
          imprese, sia pubbliche sia private, qualora  partecipino  a
          bandi  per  appalti  pubblici  o   intrattengono   rapporti
          convenzionali    o    di    concessione    con    pubbliche
          amministrazioni, sono tenute a  presentare  preventivamente
          alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante  che
          attesti di essere in regola con le norme  che  disciplinano
          il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  240/2021  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  10  febbraio  2021,   che
          istituisce uno strumento di sostegno tecnico, e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  241/2021  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,   che
          istituisce il dispositivo per la ripresa e  la  resilienza,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57. 
              - Si riporta l'articolo 46 del decreto  legislativo  11
          aprile 2006, n. 198 (Codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna,  a  norma  dell'articolo  6  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246): 
                «Art. 46 (Rapporto  sulla  situazione  del  personale
          (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3  e
          4)). - 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre
          cinquanta dipendenti sono tenute  a  redigere  un  rapporto
          ogni due anni sulla situazione  del  personale  maschile  e
          femminile in ognuna delle professioni ed in relazione  allo
          stato di assunzioni,  della  formazione,  della  promozione
          professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o  di
          qualifica, di altri fenomeni di mobilita',  dell'intervento
          della Cassa integrazione guadagni, dei  licenziamenti,  dei
          prepensionamenti  e   pensionamenti,   della   retribuzione
          effettivamente corrisposta. 
                1-bis. Le aziende pubbliche e  private  che  occupano
          fino a cinquanta dipendenti possono,  su  base  volontaria,
          redigere il rapporto di cui al comma  1  con  le  modalita'
          previste dal presente articolo. 
                2. Il rapporto di  cui  al  comma  1  e'  redatto  in
          modalita'   esclusivamente   telematica,   attraverso    la
          compilazione di un modello  pubblicato  nel  sito  internet
          istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali   e   trasmesso   alle   rappresentanze   sindacali
          aziendali. La consigliera e  il  consigliere  regionale  di
          parita', che accedono attraverso un identificativo  univoco
          ai dati contenuti  nei  rapporti  trasmessi  dalle  aziende
          aventi sede legale nel territorio di competenza,  elaborano
          i relativi risultati trasmettendoli alle sedi  territoriali
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla  consigliera  o
          al consigliere  nazionale  di  parita',  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, al  Dipartimento  per  le
          pari  opportunita'  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri,  all'Istituto  nazionale  di  statistica   e   al
          Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro.  L'accesso
          attraverso l'identificativo univoco ai dati  contenuti  nei
          rapporti e'  consentito  altresi'  alle  consigliere  e  ai
          consiglieri di parita' delle citta' metropolitane  e  degli
          enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,
          con  riferimento  alle  aziende  aventi  sede  legale   nei
          territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita  sezione
          del proprio sito  internet  istituzionale,  l'elenco  delle
          aziende che hanno  trasmesso  il  rapporto  e  l'elenco  di
          quelle che non lo hanno trasmesso. 
                3. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione,  di
          concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita',
          definisce, ai fini della redazione del rapporto di  cui  al
          comma 1: 
                  a) le indicazioni per la  redazione  del  rapporto,
          che deve in ogni caso indicare  il  numero  dei  lavoratori
          occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il  numero
          dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di
          gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso  femminile  e
          maschile eventualmente  assunti  nel  corso  dell'anno,  le
          differenze tra le retribuzioni iniziali dei  lavoratori  di
          ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e  la  funzione
          svolta  da   ciascun   lavoratore   occupato,   anche   con
          riferimento  alla  distribuzione  fra  i   lavoratori   dei
          contratti  a  tempo  pieno  e  a  tempo  parziale,  nonche'
          l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle
          componenti accessorie del salario, delle indennita',  anche
          collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio
          in natura ovvero di qualsiasi altra  erogazione  che  siano
          stati eventualmente riconosciuti a  ciascun  lavoratore.  I
          dati di cui  alla  presente  lettera  non  devono  indicare
          l'identita'  del  lavoratore,   del   quale   deve   essere
          specificato  solo  il  sesso.  I  medesimi   dati,   sempre
          specificando il  sesso  dei  lavoratori,  possono  altresi'
          essere raggruppati per aree omogenee; 
                  b) l'obbligo di inserire nel rapporto  informazioni
          e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui
          processi di reclutamento, sulle  procedure  utilizzate  per
          l'accesso  alla   qualificazione   professionale   e   alla
          formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi
          disponibili per promuovere la conciliazione  dei  tempi  di
          vita e di lavoro, sulla presenza di politiche  aziendali  a
          garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso  e
          sui criteri adottati per le progressioni di carriera; 
                  c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei
          dipendenti e delle  rappresentanze  sindacali  dell'azienda
          interessata, nel rispetto della tutela dei dati  personali,
          al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi  del
          presente decreto. 
                3-bis.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  definisce
          altresi' le modalita' di trasmissione alla consigliera o al
          consigliere nazionale di parita', entro il 31  dicembre  di
          ogni anno, dell'elenco, redatto su  base  regionale,  delle
          aziende tenute all'obbligo di cui al comma  1,  nonche'  le
          modalita' di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri
          di parita' regionali, delle citta'  metropolitane  e  degli
          enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,
          degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31
          dicembre di ogni anno. 
                4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui
          al comma  1  non  trasmettano  il  rapporto,  la  Direzione
          regionale del lavoro, previa segnalazione dei  soggetti  di
          cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
          sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano  le
          sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  19   marzo   1955,   n.   520.   Qualora
          l'inottemperanza si protragga per  oltre  dodici  mesi,  e'
          disposta  la  sospensione  per   un   anno   dei   benefici
          contributivi eventualmente goduti dall'azienda. 
                4-bis.   L'Ispettorato    nazionale    del    lavoro,
          nell'ambito delle sue attivita',  verifica  la  veridicita'
          dei rapporti di cui  al  comma  1.  Nel  caso  di  rapporto
          mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa
          pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.». 
              - Si riporta l'articolo 95 del decreto  legislativo  12
          gennaio  2019,  n.  14  (Codice  della  crisi  d'impresa  e
          dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre  2017,
          n. 155): 
                «Art. 95 (Disposizioni speciali per i  contratti  con
          le pubbliche amministrazioni). - 1. Fermo  quanto  previsto
          nell'articolo 97,  i  contratti  in  corso  di  esecuzione,
          stipulati con pubbliche amministrazioni, non  si  risolvono
          per effetto del deposito della domanda di concordato.  Sono
          inefficaci eventuali patti contrari. 
                2. Il deposito della domanda di accesso al concordato
          preventivo non impedisce la continuazione di contratti  con
          le  pubbliche   amministrazioni,   se   il   professionista
          indipendente ha attestato  la  conformita'  al  piano,  ove
          predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento.  Di
          tale  continuazione  puo'  beneficiare,  in  presenza   dei
          requisiti  di  legge,  anche  la  societa'  cessionaria   o
          conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i  contratti
          siano trasferiti, purche' in possesso dei requisiti per  la
          partecipazione alla gara e per l'esecuzione del  contratto.
          Il  giudice  delegato,  all'atto  della  cessione   o   del
          conferimento, dispone la cancellazione delle  iscrizioni  e
          trascrizioni.  Le  disposizioni  del  presente   comma   si
          applicano anche nell'ipotesi in  cui  l'impresa  sia  stata
          ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista
          indipendente attesta che la continuazione e' necessaria per
          la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. 
                3. Successivamente al deposito della domanda  di  cui
          all'articolo  40,  la   partecipazione   a   procedure   di
          affidamento di contratti pubblici deve  essere  autorizzata
          dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal  giudice
          delegato, acquisito il parere  del  commissario  giudiziale
          ove gia' nominato. 
                4. L'autorizzazione consente la  partecipazione  alla
          gara previo deposito di una  relazione  del  professionista
          indipendente che  attesta  la  conformita'  al  piano,  ove
          predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento  del
          contratto. 
                5. Fermo quanto previsto dal comma  4,  l'impresa  in
          concordato puo' concorrere anche riunita in  raggruppamento
          temporaneo di imprese, purche' non rivesta la  qualita'  di
          mandataria  e  sempre  che  nessuna  delle  altre   imprese
          aderenti  al  raggruppamento  sia   assoggettata   ad   una
          procedura concorsuale.». 
              - Si riporta l'articolo 186-bis, commi 4 e 5, del regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
                «Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale).
          - (omissis) 
                Successivamente al  deposito  della  domanda  di  cui
          all'articolo  161,  la  partecipazione   a   procedure   di
          affidamento di contratti pubblici deve  essere  autorizzata
          dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal  giudice
          delegato, acquisito il parere  del  commissario  giudiziale
          ove gia' nominato. 
                L'ammissione al concordato preventivo  non  impedisce
          la partecipazione a procedure di assegnazione di  contratti
          pubblici, quando l'impresa presenta in gara: 
                  a) una relazione di un professionista  in  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  lettera
          d), che attesta la conformita' al piano  e  la  ragionevole
          capacita' di adempimento del contratto; 
                  b). 
                Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
          in   concordato   puo'   concorrere   anche   riunita    in
          raggruppamento temporaneo di imprese, purche'  non  rivesta
          la qualita' di mandataria e sempre  che  le  altre  imprese
          aderenti al raggruppamento non siano  assoggettate  ad  una
          procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di  cui
          al quarto comma, lettera b), puo'  provenire  anche  da  un
          operatore facente parte del raggruppamento. 
                (omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 179, settimo comma, del  codice
          penale: 
                «Art.  179  (Condizioni  per  la  riabilitazione).  -
          (omissis) 
                La  riabilitazione  concessa  a   norma   dei   commi
          precedenti  non  produce  effetti  sulle  pene   accessorie
          perpetue. Decorso un termine non  inferiore  a  sette  anni
          dalla  riabilitazione,  la  pena  accessoria  perpetua   e'
          dichiarata estinta, quando il condannato abbia  dato  prove
          effettive e costanti di buona condotta.».