Articolo 95. 
 
                 Cause di esclusione non automatica. 
 
  1.  La  stazione  appaltante  esclude  dalla  partecipazione   alla
procedura un operatore economico qualora accerti: 
  a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque
mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e  di  sicurezza  sul
lavoro nonche' agli obblighi in materia  ambientale,  sociale  e  del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,  dai  contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato
X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 26 febbraio 2014; 
  b) che la partecipazione  dell'operatore  economico  determini  una
situazione di conflitto di  interesse  di  cui  all'articolo  16  non
diversamente risolvibile; 
  c) sussistere  una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal
precedente   coinvolgimento   degli   operatori    economici    nella
preparazione della procedura d'appalto che non possa  essere  risolta
con misure meno intrusive; 
  d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le  offerte
degli  operatori  economici  siano  imputabili  ad  un  unico  centro
decisionale a cagione  di  accordi  intercorsi  con  altri  operatori
economici partecipanti alla stessa gara; 
  e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale  grave,
tale da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita',  dimostrato
dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.  All'articolo  98  sono
indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali,  nonche'
i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. 
  2. La stazione appaltante esclude altresi' un  operatore  economico
qualora ritenga che  lo  stesso  ha  commesso  gravi  violazioni  non
definitivamente accertate agli  obblighi  relativi  al  pagamento  di
imposte e  tasse  o  contributi  previdenziali.  Costituiscono  gravi
violazioni non definitivamente accertate in  materia  fiscale  quelle
indicate nell'allegato II.10. La gravita' va in  ogni  caso  valutata
anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi  obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare  le  imposte  o  i
contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali  interessi  o
sanzioni, oppure quando il  debito  tributario  o  previdenziale  sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento  o
l'impegno si  siano  perfezionati  anteriormente  alla  scadenza  del
termine  di  presentazione  dell'offerta,  oppure  nel  caso  in  cui
l'operatore economico  abbia  compensato  il  debito  tributario  con
crediti   certificati   vantati   nei   confronti   della    pubblica
amministrazione. 
  3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera  h),
dell'articolo 98, l'esclusione  non  e'  disposta  e  il  divieto  di
aggiudicare non si applica quando: 
  a) il reato e' stato depenalizzato; 
  b) e' intervenuta la riabilitazione; 
  c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua,  questa  e'
stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179,  settimo  comma,
del codice penale; 
  d) il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna; 
  e) la condanna e' stata revocata. 
 
          Note all'art. 95 
              - Per i riferimenti della direttiva 26  febbraio  2014,
          n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  si
          veda nelle note alle premesse.