Articolo 96. 
 
                     Disciplina dell'esclusione. 
 
  1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4,  5  e  6,  le  stazioni
appaltanti escludono un  operatore  economico  in  qualunque  momento
della procedura d'appalto, qualora risulti che  questi  si  trovi,  a
causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso  della  procedura,
in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95. 
  2. L'operatore economico che si trovi in una  delle  situazioni  di
cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e  all'articolo  95,  a
eccezione del comma 2, non  e'  escluso  se  si  sono  verificate  le
condizioni di cui al comma 6 del presente  articolo  e  ha  adempiuto
agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo. 
  3.  Se  la  causa  di  esclusione  si  e'  verificata  prima  della
presentazione dell'offerta,  l'operatore  economico,  contestualmente
all'offerta,   la    comunica    alla    stazione    appaltante    e,
alternativamente: 
  a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; 
  b) comprova l'impossibilita' di adottare tali  misure  prima  della
presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai  sensi  del
comma 4. 
  4. Se la causa di esclusione si e' verificata successivamente  alla
presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta  e  comunica
le misure di cui al comma 6. 
  5. In nessun caso l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione
dell'adozione delle misure di cui al comma 6. 
  6. Un operatore economico che si trovi in una delle  situazioni  di
cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e  all'articolo  95,  a
eccezione del comma 2, puo' fornire prova del fatto che le misure  da
lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua  affidabilita'.  Se
tali misure sono ritenute  sufficienti  e  tempestivamente  adottate,
esso  non  e'  escluso  dalla  procedura  d'appalto.  A   tal   fine,
l'operatore  economico  dimostra  di  aver  risarcito  o  di  essersi
impegnato  a  risarcire  qualunque  danno   causato   dal   reato   o
dall'illecito, di aver chiarito i fatti  e  le  circostanze  in  modo
globale collaborando attivamente con le autorita' investigative e  di
aver  adottato   provvedimenti   concreti   di   carattere   tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei  a  prevenire  ulteriori
reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori  economici  sono
valutate considerando la gravita' e le  particolari  circostanze  del
reato  o  dell'illecito,  nonche'   la   tempestivita'   della   loro
assunzione. Se la stazione appaltante ritiene  che  le  misure  siano
intempestive o insufficienti, ne comunica  le  ragioni  all'operatore
economico. 
  7. Un operatore economico escluso  con  sentenza  definitiva  dalla
partecipazione alle procedure di appalto o di  concessione  non  puo'
avvalersi della possibilita' prevista dai commi 2, 3, 4, 5  e  6  nel
corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
  8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata
della  pena  accessoria  della  incapacita'  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione,  la  condanna  produce  effetto  escludente
dalle procedure d'appalto: 
  a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue  di  diritto
la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'articolo  317-bis,  primo
comma, primo periodo, del  codice  penale,  salvo  che  la  pena  sia
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
codice penale; 
  b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo
317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale,  salvo  che
sia intervenuta riabilitazione; 
  c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli  di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
  9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  8,  se  la  pena
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque
anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per
un periodo avente durata pari alla durata della pena principale. 
  10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: 
  a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di
cui all'articolo 95, comma 1, lettera a); 
  b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi  di  cui
all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d); 
  c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo  che
ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo  98,
per tre anni decorrenti rispettivamente: 
  1) dalla data di emissione di uno degli atti  di  cui  all'articolo
407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di  eventuali
provvedimenti cautelari personali o  reali  del  giudice  penale,  se
antecedenti  all'esercizio  dell'azione  penale  ove  la   situazione
escludente consista in  un  illecito  penale  rientrante  tra  quelli
valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi  del
comma 3, lettera h), dell'articolo 98; 
  2)   dalla   data   del   provvedimento   sanzionatorio    irrogato
dall'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  o  da  altra
autorita' di  settore  nel  caso  in  cui  la  situazione  escludente
discenda da tale atto; 
  3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi. 
  11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati
non rileva ai fini della decorrenza del triennio. 
  12. L'operatore economico ha l'onere di  comunicare  immediatamente
alla stazione appaltante la sussistenza di taluno  dei  provvedimenti
menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10,  ove  non
menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene  all'onere
di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui  la
stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti. 
  13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95  non  si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro  o  confisca
ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli  20
e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad
un custode o amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
  14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla  stazione
appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti  che  possono
costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e  95,  ove
non menzionati nel proprio fascicolo virtuale.  L'omissione  di  tale
comunicazione  o  la  non  veridicita'  della   medesima,   pur   non
costituendo di per se' causa di esclusione, puo'  rilevare  ai  sensi
del comma 4 dell'articolo 98. 
  15. In  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'ANAC  che,
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave  tenuto  conto
della rilevanza o  della  gravita'  dei  fatti  oggetto  della  falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,  dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure  di  gara  e  dagli  affidamenti  di  subappalto  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per  un  periodo  fino  a  due
anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e  perde  comunque
efficacia. 
 
          Note all'art. 96 
              - Si riporta l'articolo 317-bis, primo comma,  primo  e
          secondo periodo, del codice penale: 
                «Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per  i
          reati di cui agli articoli 314,  317,  318,  319,  319-bis,
          319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e
          346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
          e l'incapacita' in perpetuo di contrattare con la  pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico  servizio.  Nondimeno,  se  viene  inflitta  la
          reclusione per un tempo non  superiore  a  due  anni  o  se
          ricorre la circostanza  attenuante  prevista  dall'articolo
          323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione  e
          il divieto temporanei,  per  una  durata  non  inferiore  a
          cinque anni ne' superiore a sette anni. 
                (omissis).». 
              - Si riporta articolo 407-bis, comma 1, del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art. 407-bis (Inizio  dell'azione  penale.  Forme  e
          termini). - 1.  Il  pubblico  ministero,  quando  non  deve
          richiedere  l'archiviazione,  esercita   l'azione   penale,
          formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli  II,
          III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero  con  richiesta  di
          rinvio a giudizio. 
                2. Il pubblico ministero esercita l'azione  penale  o
          richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza  del
          termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto
          la notifica dell'avviso della  conclusione  delle  indagini
          preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei  termini  di
          cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4.  Il  termine  e'  di
          nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.». 
              - Si riporta l'articolo 240-bis del codice penale: 
                «Art. 240-bis (Confisca in casi particolari).  -  Nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,
          per taluno dei delitti  previsti  dall'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli  314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis,  325,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere delitti previsti dagli articoli 453,  454,  455,
          460, 461, 517-ter, 517-quater,  518-quater,  518-quinquies,
          518-sexies   e   518-septies,   nonche'   dagli    articoli
          452-quater,  452-octies,  primo  comma,  493-ter,  512-bis,
          600-bis, primo  comma,  600-ter,  primo  e  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio   di   materiale   pornografico,   600-quinquies,
          603-bis,  629,  640,   secondo   comma,   numero   1,   con
          l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e'  commesso  col
          pretesto di far esonerare  taluno  dal  servizio  militare,
          640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al  quarto
          comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del
          codice civile,  o  per  taluno  dei  delitti  commessi  per
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   o   di
          eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la
          confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui
          il condannato non puo' giustificare  la  provenienza  e  di
          cui, anche  per  interposta  persona  fisica  o  giuridica,
          risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'   a
          qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio
          reddito, dichiarato ai fini delle imposte  sul  reddito,  o
          alla  propria  attivita'  economica.  In   ogni   caso   il
          condannato non puo' giustificare la  legittima  provenienza
          dei beni sul  presupposto  che  il  denaro  utilizzato  per
          acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale,
          salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta
          mediante adempimento nelle forme di legge. La  confisca  ai
          sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in  caso
          di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i
          reati  di  cui  agli  articoli  617-quinquies,  617-sexies,
          635-bis,  635-ter,  635-quater,  635-quinquies  quando   le
          condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi. 
                Nei casi previsti dal  primo  comma,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui allo stesso comma,  il  giudice
          ordina la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e
          altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
          equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
          per interposta persona.». 
              - Si  riportano  gli  articoli  20  e  24  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
                «Art.  20  (Sequestro).  -  1.  Il  tribunale,  anche
          d'ufficio, con decreto motivato, ordina  il  sequestro  dei
          beni dei quali  la  persona  nei  cui  confronti  e'  stata
          presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente
          o   indirettamente,   quando   il   loro   valore   risulta
          sproporzionato  al  reddito  dichiarato   o   all'attivita'
          economica svolta ovvero quando, sulla base  di  sufficienti
          indizi, si ha motivo di ritenere che gli  stessi  siano  il
          frutto  di  attivita'  illecite  o  ne   costituiscano   il
          reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34
          e 34-bis ove  ricorrano  i  presupposti  ivi  previsti.  Il
          tribunale, quando dispone il  sequestro  di  partecipazioni
          sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi  beni
          costituiti in  azienda  ai  sensi  degli  articoli  2555  e
          seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli
          adempimenti  previsti  dall'articolo  104  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente  ad  oggetto
          partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto  a
          tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli  articoli
          2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro
          avente  ad  oggetto  partecipazioni  sociali  il  tribunale
          indica  in  modo  specifico  i  conti  correnti  e  i  beni
          costituiti in  azienda  ai  sensi  degli  articoli  2555  e
          seguenti  del  codice  civile  ai  quali  si   estende   il
          sequestro. 
                2. Prima di  ordinare  il  sequestro  o  disporre  le
          misure di cui agli  articoli  34  e  34-bis  e  di  fissare
          l'udienza, il tribunale  restituisce  gli  atti  all'organo
          proponente  quando  ritiene  che  le  indagini  non   siano
          complete e indica gli ulteriori  accertamenti  patrimoniali
          indispensabili per valutare la sussistenza dei  presupposti
          di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o  delle
          misure di cui agli articoli 34 e 34-bis. 
                3. Il sequestro  e'  revocato  dal  tribunale  quando
          risulta  che  esso  ha  per  oggetto  beni   di   legittima
          provenienza o dei quali  l'indiziato  non  poteva  disporre
          direttamente o indirettamente o in ogni altro caso  in  cui
          e' respinta la proposta di  applicazione  della  misura  di
          prevenzione   patrimoniale.   Il   tribunale   ordina    le
          trascrizioni e le annotazioni consequenziali  nei  pubblici
          registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. 
                4. L'eventuale revoca del provvedimento non  preclude
          l'utilizzazione ai fini fiscali  degli  elementi  acquisiti
          nel corso degli accertamenti svolti ai sensi  dell'articolo
          19. 
                5. Il decreto di  sequestro  e  il  provvedimento  di
          revoca, anche  parziale,  del  sequestro  sono  comunicati,
          anche in via telematica, all'Agenzia  di  cui  all'articolo
          110 subito dopo la loro esecuzione.» 
                «Art. 24 (Confisca). - 1.  Il  tribunale  dispone  la
          confisca dei beni sequestrati di cui  la  persona  nei  cui
          confronti  e'  instaurato   il   procedimento   non   possa
          giustificare la legittima provenienza e di cui,  anche  per
          interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulti  essere
          titolare o avere la disponibilita' a  qualsiasi  titolo  in
          valore sproporzionato al  proprio  reddito,  dichiarato  ai
          fini delle imposte sul reddito, o  alla  propria  attivita'
          economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di
          attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni
          caso  il  proposto  non  puo'  giustificare  la   legittima
          provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per
          acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
          Se il tribunale non dispone  la  confisca,  puo'  applicare
          anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e  34-bis
          ove ricorrano i presupposti ivi previsti. 
                1-bis. Il tribunale, quando dispone  la  confisca  di
          partecipazioni  sociali  totalitarie,  ordina  la  confisca
          anche dei relativi beni  costituiti  in  azienda  ai  sensi
          degli articoli 2555  e  seguenti  del  codice  civile.  Nel
          decreto  di  confisca  avente  ad  oggetto   partecipazioni
          sociali il tribunale  indica  in  modo  specifico  i  conti
          correnti e i beni costituiti  in  azienda  ai  sensi  degli
          articoli 2555 e seguenti del  codice  civile  ai  quali  si
          estende la confisca. 
                2. Il provvedimento di sequestro perde  efficacia  se
          il tribunale non  deposita  il  decreto  che  pronuncia  la
          confisca entro un anno e sei mesi dalla data di  immissione
          in  possesso  dei   beni   da   parte   dell'amministratore
          giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o  compendi
          patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo  periodo
          puo' essere prorogato con decreto  motivato  del  tribunale
          per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti,  si
          tiene conto delle  cause  di  sospensione  dei  termini  di
          durata della custodia cautelare,  previste  dal  codice  di
          procedura penale, in quanto compatibili; il  termine  resta
          sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia
          necessario  procedere  all'espletamento   di   accertamenti
          peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
          iniziato   il   procedimento   risulta   poter    disporre,
          direttamente o indirettamente. Il  termine  resta  altresi'
          sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva
          sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e  per
          il tempo decorrente dalla morte del  proposto,  intervenuta
          durante il procedimento, fino  all'identificazione  e  alla
          citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma  2,
          nonche' durante la pendenza dei termini previsti dai  commi
          10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7. 
                2-bis.  Con  il  provvedimento   di   revoca   o   di
          annullamento definitivi del decreto di confisca e' ordinata
          la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni. 
                3.  Il  sequestro  e  la  confisca   possono   essere
          adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17,
          commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche  dopo
          l'applicazione di  una  misura  di  prevenzione  personale.
          Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che   ha
          disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme
          previste per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le
          disposizioni del presente titolo.».