Articolo 98.
Illecito professionale grave.
1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto
dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma
3, lettere g) ed h).
2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo
95, comma 1, lettera e) e' disposta e comunicata dalla stazione
appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito
professionale;
b) idoneita' del grave illecito professionale ad incidere
sull'affidabilita' e integrita' dell'operatore;
c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
3. L'illecito professionale si puo' desumere al verificarsi di
almeno uno dei seguenti elementi:
a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore, rilevante
in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio
oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione;
c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del
danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze
particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una
persistente carenza professionale;
d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori;
e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto
di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
f) omessa denuncia all'autorita' giudiziaria da parte
dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la
quale ne cura la pubblicazione;
g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero
dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati
consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore
economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di
taluno dei seguenti reati consumati:
1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348
del codice penale;
2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa
dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o
ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti
del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di
cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b)
e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti
aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La valutazione di gravita' tiene conto del bene giuridico e
dell'entita' della lesione inferta dalla condotta integrante uno
degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla
violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo
nell'organizzazione dell'impresa.
5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e
diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere
utilizzate a supporto della valutazione di gravita' riferita agli
elementi di cui al comma 3.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi
resi dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato o da
altra autorita' di settore;
b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e
concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione
escludente;
c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per
inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre
conseguenze comparabili;
d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti
giurisdizionali anche non definitivi;
e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della
violazione;
f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis,
comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il
giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o
eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal
giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto
penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il
decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva,
i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice
penale;
7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e
giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneita'
dei medesimi a incidere sull'affidabilita' e sull'integrita'
dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi e' considerata
nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della
causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione
a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.
Note all'art. 98
- Si riporta l'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale):
«Art. 17 - 1. - 2.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, sono, altresi', definite disposizioni per il
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo
stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che
queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a
comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni
del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla
cancellazione dall'Albo stesso.».
- Per il testo dell'articolo 317 del codice penale si
veda nelle note all'articolo 94.
- Si riportano gli articoli 629 e 416-bis.1 del codice
penale:
«Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza
o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere
qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sette a venti anni e
della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente.»
«Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti
per reati connessi ad attivita' mafiose). - Per i delitti
punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un
terzo alla meta'.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui
al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per
quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti
dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera
per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei
reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della
reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono
diminuite da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le
disposizioni di cui al primo e secondo comma.».
- Si riporta l'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita').
- Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di
necessita' o di legittima difesa.
Se la violazione e' commessa per ordine
dell'autorita', della stessa risponde il pubblico ufficiale
che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunita' montane e i loro
consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le
istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario
nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle
sanzioni amministrative e civili che riguardano
l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e
gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni
lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e
successivamente riconosciute come rapporti di lavoro
subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre
1997.».
- Si riporta l'articolo 348 del codice penale:
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). -
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza
e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha
commesso il reato eserciti regolarmente una professione o
attivita', la trasmissione della sentenza medesima al
competente Ordine, albo o registro ai fini
dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla
professione o attivita' regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei
confronti del professionista che ha determinato altri a
commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto
l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato
medesimo.».
- Si riportano gli articoli 216, 217, 218 e 220 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 216 (Bancarotta fraudolenta). - E' punito con
la reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato
fallito, l'imprenditore che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto
o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo
scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o
riconosciuto passivita' inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto
o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i
libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in
guisa da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore,
dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare,
commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma
precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o
le altre scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il
fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a
scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III,
titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno
dei fatti previsti nel presente articolo importa per la
durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una
impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.»
«Art. 217 (Bancarotta semplice). - E' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato
fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti
nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia
eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo
patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente
imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per
ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi
dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o
con altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un
precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i
tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento
ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una
minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture
contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera
irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III,
titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa
l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa fino a due anni.»
«Art. 218 (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli
amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli
imprenditori esercenti un'attivita' commerciale che
ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di
fuori dei casi di cui agli articoli precedenti,
dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette
alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV,
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I,
titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa
l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa fino a tre anni.»
«Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre
inosservanze da parte del fallito). - E' punito con la
reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale,
fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco
nominativo dei suoi creditori denuncia creditori
inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri
beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli
obblighi imposti dagli art. 16, nn. 3 e 49.
Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la
reclusione fino ad un anno.».
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 31 marzo 2000, n. 76.
- Si riportano gli articoli 2621, 2622, 2625, 22626,
2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634,
2635, 2635-bis, 2636, 2637 e 2638 del codice civile:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi.»
«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle
societa' quotate). - Gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa'
emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se'
o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai
soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti
materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti
materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre
a otto anni.
Alle societa' indicate nel comma precedente sono
equiparate:
1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i
quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di
altro Paese dell'Unione europea;
2) le societa' emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano;
3) le societa' che controllano societa' emittenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea;
4) le societa' che fanno appello al pubblico
risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano
beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di
terzi.»
«Art. 2625 (Impedito controllo). - Gli amministratori
che, occultando documenti o con altri idonei artifici,
impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle
attivita' di controllo legalmente attribuite ai soci o ad
altri organi sociali, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si
applica la reclusione fino ad un anno e si procede a
querela della persona offesa.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»
«Art. 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti).
- Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno.»
«Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle
riserve). - Salvo che il fatto non costituisca piu' grave
reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti
su utili non effettivamente conseguiti o destinati per
legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non
costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle
riserve prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio estingue il reato.»
«Art. 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della societa' controllante). - Gli
amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,
cagionando una lesione all'integrita' del capitale sociale
o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti
con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che,
fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societa'
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o
delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti
prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta
in essere la condotta, il reato e' estinto.»
«Art. 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori).
- Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni
di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra societa' o scissioni,
cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della
persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato.»
«Art. 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto
d'interessi). - L'amministratore o il componente del
consiglio di gestione di una societa' con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti
dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano
derivati danni alla societa' o a terzi.»
«Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per
legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in
un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella
corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e
quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la
comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un
terzo.»
«Art. 2631 (Omessa convocazione dell'assemblea). -
Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare
l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo
statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.
Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un
termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa
si considera omessa allorche' siano trascorsi trenta giorni
dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a
conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione
dell'assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di
un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per
effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.»
«Art. 2632 (Formazione fittizia del capitale). - Gli
amministratori e i soci conferenti che, anche in parte,
formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale
mediante attribuzioni di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all'ammontare del capitale
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa'
nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno.»
«Art. 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori). - I liquidatori che, ripartendo i
beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a
soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato.»
«Art. 2634 (Infedelta' patrimoniale). - Gli
amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che,
avendo un interesse in conflitto con quello della societa',
al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto
o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti
di disposizione dei beni sociali, cagionando
intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in
relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa'
per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno
patrimoniale.
In ogni caso non e' ingiusto il profitto della
societa' collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi,
conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal
collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si
procede a querela della persona offesa.»
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
di societa' o enti privati che, anche per interposta
persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri,
denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la
promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi
nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente
privato esercita funzioni direttive diverse da quelle
proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o
da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le
pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura
della confisca per valore equivalente non puo' essere
inferiore al valore delle utilita' date, promesse o
offerte.»
«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra
privati). - Chiunque offre o promette denaro o altra
utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori,
di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi
un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni
direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione
degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi
di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati,
nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con
l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se'
o per altri, anche per interposta persona, una promessa o
dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la
sollecitazione non sia accettata.»
«Art. 2636 (Illecita influenza sull'assemblea). -
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la
maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se' o
ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.»
«Art. 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie
false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati
o per i quali non e' stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,
ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento
che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di
banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.»
«Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni
delle autorita' pubbliche di vigilanza). - Gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle
comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla
legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La
punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge
alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita',
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis Agli effetti della legge penale, le autorita' e
le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento
della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e
alle funzioni di vigilanza.».
- Si riportano gli articoli da 513 a 517 del codice
penale:
«Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria o del
commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p.
392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a
querela della persona offesa, se il fatto non costituisce
un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e
con la multa da euro 103 a euro 1.032.»
«Art. 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o
violenza). - Chiunque nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti
di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza
riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed
in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.»
«Art. 514 (Frodi contro le industrie nazionali). -
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in
circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria
nazionale e' punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa non inferiore a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state
osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprieta' industriale,
la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni
degli articoli 473 e 474.»
«Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). -
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una
cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza,
qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o
pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un
piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con
la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della
reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a
euro 103.»
«Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine
come genuine). - Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari
non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a euro 1.032.»
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a ventimila euro.»
«Art. 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni
realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale). -
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque,
potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta'
industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o
altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta'
industriale o in violazione dello stesso e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai
consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui
al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili sempre che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta'
intellettuale o industriale.».
- Si riporta l'articolo 44, comma 1, lettere b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia):
«Art. 44 (L) (Sanzioni penali (legge 28 febbraio
1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298)). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
(Omissis)
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a
103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a
103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a
scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo
30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformita' o in assenza del
permesso.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 giugno 2001, n.
140.
- Per il testo dell'articolo 407-bis, comma 1, del
codice di procedura penale si veda nelle note all'articolo
96.