Art. 2 
 
        Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali 
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vi  gore  del  presente
decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121,  comma
2,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non  e'  consentito
l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma  1,  lettere
a) e b), del medesimo decreto-legge. 
  ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  alle
opzioni  relative  alle  spese  sostenute  per  gli   interventi   di
superamento  ed  eliminazione  di  barriere  architettoniche  di  cui
all'articolo  119-ter  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.)) 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  opzioni
relative alle spese sostenute per gli interventi di cui  all'articolo
119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020,  per  i  quali  in  data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai  condomini
risulti presentata  la  comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata
(CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter,  del  decreto-legge
n. 34 del 2020; 
    b) per gli interventi effettuati dai con domini risulti  adottata
la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione  dei  lavori  e
risulti presentata la comunicazione  di  ini  zio  lavori  asseverata
(CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter,  del  decreto-legge
n. 34 del 2020; 
    c)  per  gli  interventi  comportanti   la   demolizione   e   la
ricostruzione  degli  edifici  risulti   presentata   l'istanza   per
l'acquisizione del titolo abilitativo.  ((Con  esclusivo  riferimento
alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e  3,  le
disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per
gli interventi gia'  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  degli
articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o  di
riqualificazione urbana comunque denominati,  che  abbiano  contenuti
progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i
quali alla data di entrata in vigore del presente  decreto  risultino
approvati dalle amministrazioni comunali a termine  di  legge  e  che
concorrano al risparmio  del  consumo  energetico  e  all'adeguamento
sismico dei fabbricati interessati.)) 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  opzioni
relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di
cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020,  per  i
quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del  presente
decreto: 
    a) risulti presentata la richiesta del  titolo  abilitativo,  ove
necessario; 
    b)  per  gli  interventi  per  i  quali  non   e'   prevista   la
presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i  lavori
((oppure, nel caso in cui i lavori non  siano  ancora  iniziati,  sia
gia' stato stipulato un  accordo  vincolante  tra  le  parti  per  la
fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in  cui
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  non  risultino
versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori  o  della
stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per  la  fornitura
dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere  attestata  sia
dal cedente o committente sia dal cessionario o  prestatore  mediante
dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;)) 
  ((c) risulti presentata, con  riguardo  alle  agevolazioni  di  cui
all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e  all'articolo  16,  comma
1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  la  richiesta  di
titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.)) 
  ((3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  alle
opzioni di cui all'articolo 121,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate  dai  soggetti  di  cui
alle lettere c), d) e  d-bis)  del  comma  9  dell'articolo  119  del
medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano  gia'  costituiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo  ai
soggetti  di  cui  alla  predetta  lettera   d-bis)   del   comma   9
dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti
necessari ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  comma
10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data  di
avvio dei lavori o, se precedente, di  sostenimento  delle  spese,  e
devono permanere fino alla  fine  dell'ultimo  periodo  d'imposta  di
fruizione delle  quote  annuali  costanti  di  detrazione,  salvo  il
requisito della registrazione del contratto di  comodato  d'uso,  nel
caso  di  detenzione  a  tale  titolo  dell'immobile  oggetto   degli
interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo  119,
comma 10-bis, lettera b), prevede  espressamente  la  sussistenza  da
data certa anteriore alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
comma 10-bis.)) 
  ((3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo  del
comma  3-bis,  il  requisito  della  non  percezione  di  compensi  o
indennita'  di  carica  da  parte  dei  membri   del   consiglio   di
amministrazione  delle  organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale,  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  10-bis
dell'articolo  119  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modifica zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
soddisfatto  qualora,  indipendentemente  da  quanto  previsto  nello
statuto, sia dimostrato, con qualsiasi  mezzo  di  prova  oppure  con
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  che  i  predetti  membri  del
consiglio  di  amministrazione  non  hanno   percepito   compensi   o
indennita'  di  carica  ovvero  vi  hanno  rinunciato  o   li   hanno
restituiti.)) 
  ((3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
interventi effettuati  in  relazione  a  immobili  danneggiati  dagli
eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter,  primo  periodo,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  in
relazione  a  immobili   danneggiati   dagli   eventi   meteorologici
verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per  i  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni  del  Consiglio
dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 221 del 21 settembre 2022, e 19  ottobre  2022,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei  territori
della regione Marche.)) 
  ((3-quinquies.  All'articolo  9,  comma  4,  primo   periodo,   del
decreto-legge   18   novembre   2022,   n.   176,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono  apportate  le
seguenti modifica zioni:)) 
  ((a) le parole: «di  cui  all'articolo  119  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo
periodo, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle  seguenti:
«di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del  decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, in deroga  al  l'articolo  121,  comma  3,  terzo
periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020»;)) 
  ((b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 marzo 2023».)) 
  ((3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 8-quater e' inserito il seguente:)) 
  ((«8-quinquies. Per  le  spese  sostenute  dal  1°  gennaio  al  31
dicembre 2022  relativamente  agli  interventi  di  cui  al  presente
articolo,  la  detrazione  puo'  essere  ripartita,  su  opzione  del
contribuente, in dieci quote annuali di pari importo  a  partire  dal
periodo d'imposta 2023. L'opzione e' irrevocabile. Essa e' esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo  d'imposta  2023.
L'opzione e' esercitabile a condizione  che  la  rata  di  detrazione
relativa al periodo d'imposta  2022  non  sia  stata  indicata  nella
relativa dichiarazione dei redditi».)) 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies  e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies,  terzo,  quarto  e  quinto
periodo,  e  1-septies,  secondo  e   terzo   periodo,   del   citato
decreto-legge n. 63 ((del 2013 sono)) abrogate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 34 e 119-ter,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi
          postali).  - 1. Al fine di assicurare maggiori risorse  per
          il sostegno al finanziamento  per  la  realizzazione  degli
          investimenti a supporto  dell'economia  del  Paese  nonche'
          prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con
          le  misure  di  prevenzione  della  diffusione  del   virus
          Covid-19 di  cui  alla  normativa  vigente  in  materia,  i
          contratti relativi al servizio di  collocamento  dei  buoni
          fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine
          del periodo  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere  stipulati
          anche mediante telefonia vocale in deroga  all'articolo  2,
          comma 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 2001, n. 144, previo  accertamento  con  le  medesime
          modalita' della identita' del  sottoscrittore,  purche'  il
          consenso  del  sottoscrittore  reso   telefonicamente   sia
          attestato mediante registrazione vocale, con modalita' tali
          da    garantirne    la    sicurezza,     l'integrita'     e
          l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima che il
          sottoscrittore sia vincolato dal contratto di  collocamento
          concluso telefonicamente gli  dovranno  essere  fornite  le
          informazioni previste dalla normativa vigente in materia di
          commercializzazione a distanza  di  servizi  finanziari  ai
          consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
          n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio
          del diritto di recesso.  Successivamente  alla  conclusione
          del contratto relativo al servizio di collocamento viene in
          ogni caso trasmessa senza ritardo al  sottoscrittore  copia
          cartacea   del   contratto   relativo   al   servizio    di
          collocamento,  comprensivo  delle  condizioni  generali  di
          contratto. Il cliente  puo'  usare  il  medesimo  strumento
          impiegato per esprimere il consenso al contratto anche  per
          esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei  termini
          previsti dal citato decreto legislativo n.  206  del  2005,
          sulla commercializzazione a distanza di servizi  finanziari
          ai consumatori.  Il  termine  per  il  diritto  di  recesso
          decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito  di
          trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio  degli
          altri diritti previsti dalla legge o dal contratto  stesso,
          il  sottoscrittore  puo'  usare   il   medesimo   strumento
          impiegato per la conclusione del contratto fino al  termine
          del periodo  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          ministri in data 31 gennaio 2020. 
                2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili,
          delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206  del
          2005, in  materia  di  commercializzazione  a  distanza  di
          servizi finanziari ai consumatori, ivi  incluso  l'articolo
          67-quaterdecies  sul  pagamento  dei   servizi   finanziari
          offerti a distanza. 
                3. I buoni  fruttiferi  postali  il  cui  termine  di
          prescrizione cade nel periodo di emergenza  deliberato  dal
          Consiglio  dei  ministri  in  data  31  gennaio  2020  sono
          esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due
          mesi  successivi  al  termine   del   predetto   stato   di
          emergenza.» 
                «Art.  119-ter   (Detrazione   per   gli   interventi
          finalizzati al superamento e all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche). - 1. Ai fini della  determinazione  delle
          imposte sui redditi, ai contribuenti  e'  riconosciuta  una
          detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo
          ammontare,  per  le  spese  documentate  sostenute  dal  1°
          gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per  la  realizzazione  di
          interventi  direttamente  finalizzati  al   superamento   e
          all'eliminazione di  barriere  architettoniche  in  edifici
          gia' esistenti. 
                2. La detrazione di  cui  al  presente  articolo,  da
          ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
          pari importo, spetta nella misura del 75  per  cento  delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non superiore a: 
                  a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari  o  per
          le  unita'  immobiliari  situate  all'interno  di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; 
                  b) euro 40.000 moltiplicati  per  il  numero  delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da due a otto unita' immobiliari; 
                  c) euro 30.000 moltiplicati  per  il  numero  delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. 
                3. La detrazione di cui al comma 1 spetta  anche  per
          gli interventi di automazione degli impianti degli  edifici
          e delle singole unita' immobiliari funzionali ad  abbattere
          le   barriere   architettoniche   nonche',   in   caso   di
          sostituzione dell'impianto,  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dei materiali  e  dell'impianto
          sostituito. 
                4.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi  di  cui  al  presente  articolo  rispettano   i
          requisiti previsti dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
                4-bis. Per le  deliberazioni  in  sede  di  assemblea
          condominiale relative ai  lavori  di  cui  al  comma  1  e'
          necessaria la maggioranza  dei  partecipanti  all'assemblea
          che rappresenti almeno  un  terzo  del  valore  millesimale
          dell'edificio.» 
              Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 01. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 16-bis. (Detrazione delle spese per  interventi
          di recupero del patrimonio edilizio e  di  riqualificazione
          energetica degli  edifici).  -  1.  Dall'imposta  lorda  si
          detrae  un  importo  pari  al  36  per  cento  delle  spese
          documentate, fino ad un ammontare complessivo delle  stesse
          non  superiore  a  48.000  euro  per  unita'   immobiliare,
          sostenute  ed   effettivamente   rimaste   a   carico   dei
          contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di  un
          titolo idoneo, l'immobile sul  quale  sono  effettuati  gli
          interventi: 
                  a) di cui alle lett. a), b), c) e d)  dell'articolo
          3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, effettuati sulle  parti  comuni  di  edificio
          residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile; 
                  b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo  3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n.  380,  effettuati  sulle  singole   unita'   immobiliari
          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche
          rurali, e sulle loro pertinenze; 
                  c) necessari alla  ricostruzione  o  al  ripristino
          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,
          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato
          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione; 
                  d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o
          posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 
                  e) finalizzati  alla  eliminazione  delle  barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104; 
                  f) relativi all'adozione di  misure  finalizzate  a
          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da
          parte di terzi; 
                  g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico; 
                  h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          al conseguimento di  risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere
          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere
          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea
          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi
          energetici  in  applicazione  della  normativa  vigente  in
          materia; 
                  i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di
          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa
          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari; 
                  l) di bonifica  dall'amianto  e  di  esecuzione  di
          opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 
                2. Tra le spese sostenute di  cui  al  comma  1  sono
          comprese  quelle  di  progettazione   e   per   prestazioni
          professionali connesse all'esecuzione delle opere  edilizie
          e  alla  messa  a  norma  degli  edifici  ai  sensi   della
          legislazione vigente in materia. 
                3. La detrazione di cui al comma 1 spetta  anche  nel
          caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
          di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere  c)  e  d)
          del comma 1 dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti  interi
          fabbricati,  eseguiti   da   imprese   di   costruzione   o
          ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
          provvedano entro diciotto mesi dalla data  di  termine  dei
          lavori   alla   successiva   alienazione   o   assegnazione
          dell'immobile.   La   detrazione   spetta   al   successivo
          acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
          in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
          interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
          cento  del  prezzo   dell'unita'   immobiliare   risultante
          nell'atto pubblico di compravendita o  di  assegnazione  e,
          comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 
                3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta,  nella
          misura  del  50  per  cento,  anche   per   interventi   di
          sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza  esistente
          con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. 
                4. Nel caso in cui gli interventi di cui al  comma  1
          realizzati  in   ciascun   anno   consistano   nella   mera
          prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti,  ai
          fini del computo del limite massimo delle spese  ammesse  a
          fruire della detrazione si tiene conto  anche  delle  spese
          sostenute negli stessi anni. 
                5.  Se  gli  interventi  di  cui  al  comma  1   sono
          realizzati  su  unita'  immobiliari  residenziali   adibite
          promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,
          ovvero   all'esercizio   dell'attivita'   commerciale,   la
          detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
                6. La detrazione e' cumulabile  con  le  agevolazioni
          gia' previste sugli immobili oggetto di  vincolo  ai  sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  ridotte
          nella misura del 50 per cento. 
                7. La detrazione e' ripartita in dieci quote  annuali
          costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  delle
          spese e in quelli successivi. 
                8. In caso di vendita dell'unita'  immobiliare  sulla
          quale sono stati realizzati gli interventi di cui al  comma
          1 la detrazione non utilizzata  in  tutto  o  in  parte  e'
          trasferita  per  i  rimanenti  periodi  di  imposta,  salvo
          diverso accordo delle parti, all'acquirente persona  fisica
          dell'unita' immobiliare. In  caso  di  decesso  dell'avente
          diritto, la fruizione del beneficio fiscale  si  trasmette,
          per  intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi   la
          detenzione materiale e diretta del bene. 
                9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
          Ministro delle finanze di  concerto  con  il  Ministro  dei
          lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con  il  quale  e'
          stato adottato il "Regolamento recante norme di  attuazione
          e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L.  27
          dicembre 1997, n. 449, in  materia  di  detrazioni  per  le
          spese di ristrutturazione edilizia". 
                10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  possono   essere   stabilite   ulteriori
          modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo.» 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  14  e  16,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  14  (Detrazioni  fiscali  per  interventi   di
          efficienza  energetica).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010,  n.
          220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura
          del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal  6  giugno
          2013 al 31 dicembre 2024. 
                2. La detrazione di cui al comma 1 si applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
                  a) per interventi relativi  a  parti  comuni  degli
          edifici condominiali di cui agli articoli 1117  e  1117-bis
          del  codice  civile  o  che  interessino  tutte  le  unita'
          immobiliari  di  cui  si  compone  il  singolo  condominio,
          sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024; 
                  b)  per  l'acquisto  e  la  posa  in  opera   delle
          schermature  solari  di  cui  all'allegato  M  al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2006,  n.  311,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore  massimo
          della detrazione di 60.000 euro; 
                  b-bis)  per  l'acquisto  e  la  posa  in  opera  di
          micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti  esistenti,
          sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024,  fino  a
          un valore massimo della detrazione  di  100.000  euro.  Per
          poter beneficiare della suddetta detrazione gli  interventi
          in oggetto  devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
          primaria (PES), come definito all'allegato III del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
          2011, pari almeno al 20 per cento. 
                2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2  e'  ridotta
          al 50 per cento per le  spese,  sostenute  dal  1°  gennaio
          2018, relative agli interventi di acquisto e posa in  opera
          di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e
          di sostituzione di impianti  di  climatizzazione  invernale
          con  impianti  dotati  di  caldaie  a   condensazione   con
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal   regolamento   delegato   (UE)   n.   811/2013   della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione. 
                2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
          applica altresi' alle spese sostenute dal 1°  gennaio  2021
          al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa  in  opera  di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di   generatori   di   calore   alimentati   da    biomasse
          combustibili, fino a un valore massimo della detrazione  di
          30.000 euro. 
                2-ter. (abrogato) 
                2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio  2017
          al 31 dicembre  2024  per  interventi  di  riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma
          sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese  non
          superiore a euro 40.000 moltiplicato per  il  numero  delle
          unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
                2-quater.1. Per le spese relative agli interventi  su
          parti comuni di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone
          sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
          del rischio  sismico  e  alla  riqualificazione  energetica
          spetta,   in   alternativa   alle    detrazioni    previste
          rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo  e
          dal comma  1-quinquies  dell'articolo  16,  una  detrazione
          nella  misura  dell'80  per  cento,  ove   gli   interventi
          determinino  il  passaggio  ad  una   classe   di   rischio
          inferiore,  o  nella  misura  dell'85  per  cento  ove  gli
          interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
          inferiori. La predetta detrazione  e'  ripartita  in  dieci
          quote annuali di pari importo e si applica su un  ammontare
          delle spese non superiore a euro 136.000  moltiplicato  per
          il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. 
                2-quinquies. La sussistenza delle condizioni  di  cui
          al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.
          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,
          anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
          agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,  con
          procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
          la   decadenza   dal   beneficio,   ferma    restando    la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo
          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di
          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
                2-sexies. (abrogato) 
                2-septies. Le detrazioni di cui al presente  articolo
          sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
          popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
          stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti
          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della
          legislazione europea in materia di in house providing e che
          siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
          per  interventi  di  efficienza  energetica  realizzati  su
          immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per  conto  dei
          comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,  nonche'
          dalle cooperative di abitazione a proprieta'  indivisa  per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
                3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 29, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
                3.1. (abrogato) 
                3-bis. Al fine di effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui all'articolo 1, comma 349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che  devono
          soddisfare   gli   interventi   che    beneficiano    delle
          agevolazioni di cui al presente articolo,  ivi  compresi  i
          massimali di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di
          intervento,  nonche'  le  procedure  e  le   modalita'   di
          esecuzione di controlli a campione, sia documentali che  in
          situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare  il  rispetto
          dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
          more dell'emanazione dei decreti di cui al presente  comma,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  e  il
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo
          2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  18
          marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza  con  la
          legislazione  e  la  normativa  vigente   in   materia   di
          efficienza energetica, limitatamente ai relativi  contenuti
          tecnici, adegua il  portale  attualmente  in  essere  e  la
          relativa modulistica per la trasmissione dei  dati  a  cura
          dei  soggetti  beneficiari  delle  detrazioni  di  cui   al
          presente articolo. 
                3-quater. Al fine  di  agevolare  l'esecuzione  degli
          interventi di efficienza  energetica  di  cui  al  presente
          articolo,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
          102, una  sezione  dedicata  al  rilascio  di  garanzie  su
          operazioni di finanziamento degli stessi. A  tal  fine,  la
          dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata  fino  a
          25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a  carico
          del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25  milioni
          di euro  annui  per  il  periodo  2018-2020  a  carico  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
          emissione     di     CO2     destinati     ai      progetti
          energetico-ambientali di cui all'articolo  19  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
          presente comma, con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
          regolamentare da adottare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  dal
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,   sono
          individuati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di   finanza
          pubblica, le priorita',  i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di  gestione  e  di  intervento
          della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
          sezione stessa.» 
                «Art.  16  (Proroga  delle  detrazioni  fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili). - 1.  Ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni
          contenute  nell'articolo  16-bis  del  testo  unico   delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per   le   spese
          documentate, relative agli interventi indicati nel comma  1
          del  citato  articolo   16-bis,   spetta   una   detrazione
          dall'imposta lorda fino ad un ammontare  complessivo  delle
          stesse non superiore a 96.000 euro per unita'  immobiliare.
          La detrazione  e'  pari  al  50  per  cento  per  le  spese
          sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. 
                1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017  al
          31 dicembre 2024 per gli  interventi  di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate  dopo
          la data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
          ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
          su  edifici   ubicati   nelle   zone   sismiche   ad   alta
          pericolosita'  (zone  1  e  2)  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20  marzo
          2003, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2003,  riferite  a
          costruzioni  adibite   ad   abitazione   e   ad   attivita'
          produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
          misura del 50 per cento, fino ad un  ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a 96.000 euro  per  unita'
          immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
          cinque  quote  annuali  di  pari   importo   nell'anno   di
          sostenimento delle spese e in quelli successivi.  Nel  caso
          in cui gli interventi di cui al presente  comma  realizzati
          in ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
          interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
          del limite massimo  delle  spese  ammesse  a  fruire  della
          detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
          stessi  anni  per  le  quali  si  e'  gia'   fruito   della
          detrazione. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino  al  31
          dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003. 
                1-quater.   Qualora   dalla    realizzazione    degli
          interventi di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter  derivi  una
          riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
          una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta
          spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
          Ove dall'intervento derivi il passaggio  a  due  classi  di
          rischio  inferiori,  la  detrazione  spetta  nella   misura
          dell'80  per  cento.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  il  28
          febbraio 2017, sentito il Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  sono   stabilite   le   linee   guida   per   la
          classificazione  di  rischio  sismico   delle   costruzioni
          nonche'  le  modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di
          professionisti abilitati, dell'efficacia  degli  interventi
          effettuati. 
                1-quinquies. Qualora gli interventi di cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. 
                1-sexies. A decorrere dal 1º  gennaio  2017,  tra  le
          spese detraibili per la realizzazione degli  interventi  di
          cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano  anche
          le spese  effettuate  per  la  classificazione  e  verifica
          sismica degli immobili. 
                1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis  a
          1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
          le case popolari, comunque denominati, nonche'  dagli  enti
          aventi le stesse finalita' sociali dei  predetti  istituti,
          istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono   ai
          requisiti della legislazione europea in materia di in house
          providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del
          31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
          loro  proprieta'  ovvero  gestiti  per  conto  dei  comuni,
          adibiti ad edilizia residenziale  pubblica,  nonche'  dalle
          cooperative  di  abitazione  a  proprieta'   indivisa   per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
                1-septies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione
          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro trenta mesi dalla data  di  conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. 
                1-octies. Per gli interventi di  adozione  di  misure
          antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto
          avente  diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo diretto delle stesse, per  un  contributo  di
          pari ammontare, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo
          dovuto, anticipato dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli
          interventi e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di
          credito   d'imposta   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
          volta facolta' di cedere il  credito  d'imposta  ai  propri
          fornitori  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari. 
                2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione  di
          cui al comma 1  e'  altresi'  riconosciuta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,
          per le ulteriori spese  documentate  sostenute  negli  anni
          2022, 2023 e 2024 per l'acquisto  di  mobili  e  di  grandi
          elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A  per
          i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici
          e le lavastoviglie, alla classe F per  i  frigoriferi  e  i
          congelatori,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia
          prevista  l'etichetta  energetica,  finalizzati  all'arredo
          dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di
          cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi  diritto
          in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
          del 50 per cento delle spese sostenute ed e'  calcolata  su
          un ammontare complessivo non superiore a  10.000  euro  per
          l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e  a  5.000  euro
          per l'anno 2024. La detrazione spetta a condizione che  gli
          interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio   siano
          iniziati a partire dal 1° gennaio  dell'anno  precedente  a
          quello dell'acquisto. Qualora gli  interventi  di  recupero
          del  patrimonio   edilizio   siano   effettuati   nell'anno
          precedente a quello dell'acquisto,  ovvero  siano  iniziati
          nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in
          detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo e'
          considerato  al  netto  delle  spese  sostenute   nell'anno
          precedente per le quali si e' fruito della  detrazione.  Ai
          fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le  spese
          di cui al presente comma sono  computate  indipendentemente
          dall'importo  delle  spese  sostenute  per  i   lavori   di
          ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di  cui  al
          comma 1. 
                2-bis. Al fine di garantire  la  corretta  attuazione
          del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  nell'ambito
          della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1  «Ecobonus
          e  Sismabonus  fino  al  110  per  cento  per  l'efficienza
          energetica e la sicurezza degli edifici», nonche'  al  fine
          di effettuare il monitoraggio degli interventi  di  cui  al
          presente articolo, compresa la  valutazione  del  risparmio
          energetico da essi conseguito, in analogia  a  quanto  gia'
          previsto  in  materia  di   detrazioni   fiscali   per   la
          riqualificazione energetica degli edifici,  sono  trasmesse
          per  via  telematica   all'ENEA   le   informazioni   sugli
          interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
          elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
          sui  risultati  degli   interventi   al   Ministero   della
          transizione ecologica, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze
          territoriali.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge 18 novembre 2022,  n.  176,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023,  n.  6  (Misure
          urgenti di sostegno nel settore  energetico  e  di  finanza
          pubblica), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    9.    (Modifiche    agli    incentivi    per
          l'efficientamento energetico). - 1.  All'articolo  119  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 8-bis: 
                    1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022,  del  90
          per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»; 
                    2) al secondo periodo,  le  parole  «31  dicembre
          2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 
                    3)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il
          seguente: «Per gli interventi  avviati  a  partire  dal  1°
          gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
          cui al comma 9, lettera  b),  la  detrazione  spetta  nella
          misura del 90 per cento anche per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2023, a condizione che il  contribuente  sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di  riferimento,  determinato
          ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»; 
                  b) dopo il comma 8-bis  e'  aggiunto  il  seguente:
          «8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,  terzo
          periodo, il reddito di riferimento e'  calcolato  dividendo
          la  somma  dei  redditi  complessivi  posseduti,  nell'anno
          precedente  quello  di  sostenimento   della   spesa,   dal
          contribuente, dal coniuge del  contribuente,  dal  soggetto
          legato da unione civile o convivente se  presente  nel  suo
          nucleo familiare, e dai familiari, diversi  dal  coniuge  o
          dal soggetto legato da unione civile, di  cui  all'articolo
          12 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, presenti nel suo nucleo  familiare,  che  nell'anno
          precedente quello  di  sostenimento  della  spesa  si  sono
          trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del  medesimo
          articolo 12, per un numero di parti determinato secondo  la
          Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»; 
                  c)  al  comma  8-ter,  dopo  il  primo  periodo  e'
          aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto  previsto  dal
          comma  10-bis,  per  gli  interventi  ivi  contemplati   la
          detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il  31
          dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»; 
                  d) . 
                1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, e' inserita la  tabella  1-bis
          di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. 
                2. 
                3. Al fine di procedere  alla  corresponsione  di  un
          contributo in favore dei  soggetti  che  si  trovano  nelle
          condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi  8-bis
          e  8-bis.1,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, come modificato dal comma 1 del  presente  articolo,
          per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo  e
          terzo periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20
          milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma  e'
          erogato  dall'Agenzia  delle  entrate,  secondo  criteri  e
          modalita'   determinati   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze da adottarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui redditi. 
                4. Per gli interventi di  cui  agli  articoli  119  e
          119-ter  del  decreto-legge  19   maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a  1-septies,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in  deroga
          al l'articolo 121, comma 3,  terzo  periodo,  del  predetto
          decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti
          dalle comunicazioni di cessione  o  di  sconto  in  fattura
          inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023  e
          non ancora utilizzati possono  essere  fruiti  in  10  rate
          annuali  di  pari   importo,   in   luogo   dell'originaria
          rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di
          una comunicazione all'Agenzia delle entrate  da  parte  del
          fornitore  o  del  cessionario,  da  effettuarsi   in   via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.  La
          quota di credito d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non
          puo' essere usufruita negli  anni  successivi  e  non  puo'
          essere  richiesta  a  rimborso.  L'Agenzia  delle  entrate,
          rispetto  a  tali  operazioni,  effettua  un   monitoraggio
          dell'andamento delle compensazioni, ai fini della  verifica
          del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e  della
          eventuale adozione da parte del Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  dei   provvedimenti   previsti   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e  12-quater,  della
          legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Con  provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  definite  le
          modalita' attuative della disposizione di cui  al  presente
          comma. 
                4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere  a)  e  b),
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  la
          parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 
                4-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  si
          applicano   anche   ai   crediti   d'imposta   oggetto   di
          comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o  dello
          sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data
          anteriore a quella di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
                4-quater. La societa' SACE S.p.A. puo'  concedere  le
          garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio
          2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e
          nei  termini  ivi  previsti,  in  favore  di   banche,   di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia,   per   finanziamenti   sotto   qualsiasi    forma,
          strumentali a sopperire alle esigenze di  liquidita'  delle
          imprese con sede  in  Italia,  rientranti  nelle  categorie
          contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e  che  realizzano
          interventi  in  edilizia  di  cui  all'articolo   119   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti
          d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del
          25 novembre 2022 ai sensi degli  articoli  119  e  121  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  possono
          essere considerati dalla banca o istituzione  finanziatrice
          quale parametro ai fini della  valutazione  del  merito  di
          credito dell'impresa richiedente il finanziamento  e  della
          predisposizione delle relative condizioni contrattuali. 
                5.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati in 8,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  92,8
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1
          milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8  milioni  di  euro
          per l'anno 2027, 273,4 milioni di  euro  per  l'anno  2028,
          118,6 milioni di euro per l'anno  2029,  102,5  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni
          di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per  l'anno
          2034 e pari a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno  2022  e  45,8
          milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo  15
          e per i restanti oneri mediante  utilizzo  di  quota  parte
          delle maggiori entrate e delle minori spese  derivanti  dal
          comma 1.» 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   119,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 119  (Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui  all'articolo
          14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
          sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi: 
                  a) interventi di isolamento termico delle superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
                  b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                  c) interventi sugli edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
                1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di  cui
          al comma 1  rientrano  anche  quelle  relative  alle  sonde
          geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici  di  cui
          alle lettere b) e c) del medesimo comma 1. 
                1-bis. Ai fini del presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
                1-ter. Nei comuni dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
                1-quater. Sono compresi fra gli edifici che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
                2.  L'aliquota  prevista  al  comma  1,  alinea,  del
          presente articolo  si  applica  anche  a  tutti  gli  altri
          interventi di efficienza energetica di cui all'articolo  14
          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
          e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
          Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
          previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
          interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
          regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
          detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
                3.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo
          devono rispettare i requisiti minimi previsti  dai  decreti
          di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro  complesso,  devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 
                3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di  cui  al
          comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3  si
          applicano anche alle spese, documentate e rimaste a  carico
          del contribuente, sostenute  dal  1°  gennaio  2022  al  30
          giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio  2022  la
          detrazione e' ripartita in quattro quote  annuali  di  pari
          importo. 
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
          anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
          1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
          sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
          primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
          comma 2 della presente  disposizione.  Per  gli  acquirenti
          delle unita' immobiliari che alla data del 30  giugno  2022
          abbiano sottoscritto un contratto  preliminare  di  vendita
          dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano  versato
          acconti mediante il meccanismo dello sconto  in  fattura  e
          maturato  il  relativo  credito  d'imposta,   che   abbiano
          ottenuto  la  dichiarazione  di  ultimazione   dei   lavori
          strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli  stessi
          e l'attestazione del collaudatore statico che  asseveri  il
          raggiungimento della riduzione di  rischio  sismico  e  che
          l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4,  l'atto
          definitivo di compravendita  puo'  essere  stipulato  anche
          oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro  il  31  dicembre
          2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio  2022,
          la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
          importo. Per gli interventi di cui  al  primo  periodo,  in
          caso di cessione del corrispondente credito  ad  un'impresa
          di assicurazione  e  di  contestuale  stipulazione  di  una
          polizza che copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
          detrazione prevista  nell'articolo  15,  comma  1,  lettera
          fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  spetta  nella  misura  del  90  per   cento.   Le
          disposizioni  del  primo  e  del  secondo  periodo  non  si
          applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
          2003. 
                4-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma  4
          del  presente  articolo  e'  riconosciuta  anche   per   la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
                4-ter. I limiti delle spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
                4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
          stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
          cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
          contributo previsto per la ricostruzione. 
                5. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute  per  l'installazione  di  impianti
          solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
          cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione  di
          cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, da ripartire tra  gli  aventi  diritto  in  quattro
          quote  annuali  di  pari  importo,  spetta   nella   misura
          riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi  commi
          1 e 4 in relazione all'anno di  sostenimento  della  spesa,
          fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  spese  non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare  fotovoltaico.  In  caso  di   interventi   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
          ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 
                5-bis.  Le  violazioni  meramente  formali  che   non
          arrecano  pregiudizio   all'esercizio   delle   azioni   di
          controllo non comportano la  decadenza  delle  agevolazioni
          fiscali  limitatamente  alla  irregolarita'  od   omissione
          riscontrata. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate
          nell'ambito  dei  controlli  da   parte   delle   autorita'
          competenti siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione  degli
          incentivi,  la   decadenza   dal   beneficio   si   applica
          limitatamente   al   singolo    intervento    oggetto    di
          irregolarita' od omissione. 
                6. La detrazione di cui al comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
                7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma. 
                7-bis. La detrazione di cui al comma  5  spetta,  nei
          limiti ivi previsti, anche per  gli  interventi  realizzati
          dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in  aree  o
          strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di  terzi,
          diversi dagli immobili ove sono realizzati  gli  interventi
          previsti ai commi 1 e 4, sempre  che  questi  ultimi  siano
          situati all'interno di centri storici soggetti  ai  vincoli
          di cui all'articolo 136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  e
          all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
                8. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
          di infrastrutture per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici
          negli edifici di cui all'articolo 16-ter del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente  a  uno
          degli interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,
          la detrazione spetta  nella  misura  riconosciuta  per  gli
          interventi previsti  dallo  stesso  comma  1  in  relazione
          all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra  gli
          aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,  e
          comunque nel rispetto dei seguenti limiti di  spesa,  fatti
          salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
          gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'  immobiliari
          situate all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  siano
          funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno   piu'
          accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
          al comma 1-bis del presente articolo; euro  1.500  per  gli
          edifici plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un
          numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per  gli  edifici
          plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un  numero
          superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
          a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
                8-bis. Per gli interventi effettuati  dai  condomini,
          dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e  dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
          effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle  singole  unita'
          immobiliari all'interno dello  stesso  condominio  o  dello
          stesso edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
          oggetto di demolizione e ricostruzione di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera d), del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, la detrazione spetta  anche  per  le  spese  sostenute
          entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110  per  cento
          per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90  per
          cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
          per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento  per
          quelle  sostenute  nell'anno  2025.  Per   gli   interventi
          effettuati su unita' immobiliari dalle persone  fisiche  di
          cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
          spetta anche per le spese sostenute entro il  30  settembre
          2023, a condizione che alla  data  del  30  settembre  2022
          siano stati effettuati lavori per almeno il  30  per  cento
          dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
          compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
          articolo. Per gli  interventi  avviati  a  partire  dal  1°
          gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
          cui al comma 9, lettera  b),  la  detrazione  spetta  nella
          misura del 90 per cento anche per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2023, a condizione che il  contribuente  sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di  riferimento,  determinato
          ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a  15.000  euro.
          Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma
          9, lettera c), compresi  quelli  effettuati  dalle  persone
          fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno  dello
          stesso edificio, e dalle cooperative di  cui  al  comma  9,
          lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023  siano
          stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per   cento
          dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2023. 
                8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del  comma  8-bis,
          terzo periodo,  il  reddito  di  riferimento  e'  calcolato
          dividendo  la  somma  dei  redditi  complessivi  posseduti,
          nell'anno precedente quello di  sostenimento  della  spesa,
          dal  contribuente,  dal  coniuge  del   contribuente,   dal
          soggetto legato da unione civile o convivente  se  presente
          nel suo nucleo familiare,  e  dai  familiari,  diversi  dal
          coniuge o dal soggetto legato  da  unione  civile,  di  cui
          all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo  nucleo  familiare,
          che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
          si sono trovati nelle condizioni previste nel comma  2  del
          medesimo articolo 12, per un numero  di  parti  determinato
          secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto. 
                8-ter. Per gli interventi effettuati nei  comuni  dei
          territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
          dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato  lo  stato  di
          emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali  di  cui
          ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in  tutti  i  casi
          disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  10-bis,   per   gli
          interventi ivi contemplati la detrazione spetta  anche  per
          le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025  nella  misura
          del 110 per cento. 
                8-quater.   La   detrazione   spetta   nella   misura
          riconosciuta nel comma 8-bis anche per le  spese  sostenute
          entro i  termini  previsti  nello  stesso  comma  8-bis  in
          relazione agli interventi di cui ai  commi  2,  4,  secondo
          periodo, 4-bis, 5, 6 e 8  del  presente  articolo  eseguiti
          congiuntamente agli interventi indicati  nel  citato  comma
          8-bis. 
                8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al
          31 dicembre 2022 relativamente agli interventi  di  cui  al
          presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita,  su
          opzione del contribuente, in dieci quote  annuali  di  pari
          importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione  e'
          irrevocabile. Essa e' esercitata  nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo d'imposta  2023.  L'opzione  e'
          esercitabile  a  condizione  che  la  rata  di   detrazione
          relativa al periodo d'imposta 2022 non sia  stata  indicata
          nella relativa dichiarazione dei redditi. 
                9. Le disposizioni contenute nei commi da 1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
                  a) dai condomini e dalle  persone  fisiche,  al  di
          fuori  dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
          professione, con riferimento  agli  interventi  su  edifici
          composti da due a quattro unita' immobiliari  distintamente
          accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario  o
          in comproprieta' da piu' persone fisiche; 
                  b)   dalle   persone   fisiche,   al    di    fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
          su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
                  c) dagli istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
                  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
                  d-bis)  dalle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  dalle  organizzazioni
          di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
          promozione sociale iscritte nel registro  nazionale  e  nei
          registri regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383; 
                  e)   dalle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
                9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
                9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non  detraibile,
          anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
          19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dovuta  sulle  spese
          rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
          articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
          complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
          modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
          contribuente. 
                10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere  a)
          e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai  commi
          da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul  numero  massimo
          di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
                10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  per  i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) svolgano attivita'  di  prestazione  di  servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica; 
                  b) siano in possesso di immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
                10-ter. Nel caso di acquisto di  immobili  sottoposti
          ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)
          e c), il termine per stabilire la  residenza  di  cui  alla
          lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
          trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
          compravendita. 
                10-quater.  Al  primo  periodo  del  comma  1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, le parole: 'entro  diciotto  mesi'  sono  sostituite
          dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 
                11. Ai fini dell'opzione per la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
          della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
          contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
          relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
          presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
          gli interventi di cui al presente  articolo.  Il  visto  di
          conformita' e' rilasciato ai  sensi  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
          241  del  1997.  In  caso   di   dichiarazione   presentata
          direttamente dal contribuente  all'Agenzia  delle  entrate,
          ovvero  tramite   il   sostituto   d'imposta   che   presta
          l'assistenza fiscale, il  contribuente,  il  quale  intenda
          utilizzare la detrazione nella dichiarazione  dei  redditi,
          non  e'  tenuto  a  richiedere   il   predetto   visto   di
          conformita'. 
                12.  I  dati  relativi  all'opzione  sono  comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
                  a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
                  b)  per  gli  interventi  di  cui   al   comma   4,
          l'efficacia  degli  stessi  al  fine  della  riduzione  del
          rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
          della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
          delle  strutture  e  del  collaudo  statico,   secondo   le
          rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
          ai collegi professionali  di  appartenenza,  in  base  alle
          disposizioni del decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti  n.  58   del   28   febbraio   2017.   I
          professionisti    incaricati    attestano    altresi'    la
          corrispondente  congruita'   delle   spese   sostenute   in
          relazione  agli  interventi  agevolati.  Il  soggetto   che
          rilascia il  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma  11
          verifica  la   presenza   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 
                13-bis. L'asseverazione di cui al comma  13,  lettere
          a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche'  ai  valori
          massimi  stabiliti,  per  talune  categorie  di  beni,  con
          decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   da
          emanare entro il 9 febbraio 2022.  I  prezzari  individuati
          nel decreto di cui alla lettera  a)  del  comma  13  devono
          intendersi applicabili anche ai fini della lettera  b)  del
          medesimo comma e con riferimento  agli  interventi  di  cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-sexies,   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  di  cui
          all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis,  comma  1,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917.   Nelle   more
          dell'adozione dei predetti  decreti,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
                13-bis.1.   Il   tecnico   abilitato    che,    nelle
          asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121,  comma
          1-ter, lettera b), espone informazioni false  o  omette  di
          riferire informazioni rilevanti sui requisiti  tecnici  del
          progetto di  intervento  o  sulla  effettiva  realizzazione
          dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita'  delle
          spese, e' punito con la reclusione da due a cinque  anni  e
          con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto  e'
          commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
          o per altri la pena e' aumentata. 
                13-ter. Gli interventi di cui al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1° settembre  1967.
          La presentazione della  CILA  non  richiede  l'attestazione
          dello stato legittimo di cui  all'  articolo  9-bis,  comma
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente  comma,
          la decadenza del beneficio fiscale  previsto  dall'articolo
          49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
                  a) mancata presentazione della CILA; 
                  b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
                  c) assenza dell'attestazione dei  dati  di  cui  al
          secondo periodo; 
                  d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
          sensi del comma 14. 
                13-quater. Fermo restando quanto  previsto  al  comma
          13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
          legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 
                13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
          attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                14.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali ove il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che
          rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  per
          ogni intervento comportante attestazioni  o  asseverazioni,
          con massimale pari  agli  importi  dell'intervento  oggetto
          delle predette attestazioni o  asseverazioni,  al  fine  di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
                14-bis.  Per  gli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo, nel cartello esposto presso il  cantiere,  in  un
          luogo ben visibile  e  accessibile,  deve  essere  indicata
          anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
          previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus  110
          per  cento  per  interventi  di  efficienza  energetica   o
          interventi antisismici". 
                15.  Rientrano  tra  le  spese  detraibili  per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
                15-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
                16. Al fine di semplificare l'attuazione delle  norme
          in materia di interventi  di  efficienza  energetica  e  di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
                  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del
          comma 1 sono soppressi; 
                  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2.1. La detrazione di cui ai  commi  1  e  2  e'
          ridotta al 50 per cento per  le  spese,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione". 
                16-bis. L'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da
          parte di comunita' energetiche  rinnovabili  costituite  in
          forma di enti non commerciali o da parte di  condomini  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  all'articolo  42-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
                16-ter. Le disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. Fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma  10-bis,  per  gli  interventi  ivi  contemplati   il
          presente comma si applica fino alla soglia di  200  kW  con
          l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute. 
                16-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.»