Art. 10. Il Presidente nazionale 10.1 Il Presidente nazionale e' eletto dall'Assemblea, resta in carica 5 anni e puo' essere rieletto. Al termine del mandato, viene indetto il Congresso per eleggere il nuova/o Presidente secondo le modalita' previste da apposito regolamento approvato dall'Assemblea nazionale. Il Presidente e' coadiuvato da una "Cabina di regia" con esclusive funzioni esecutive, composta dai capigruppo di Camera e Senato, capi delegazione, ministri e fino a dodici componenti scelti dal Presidente nel rispetto del principio di parita' di genere che rimangono in carica per la durata dell'incarico del Presidente. Il Presidente puo' sostituire i componenti della cabina di regia in caso di dimissioni, morte o revoca. 10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato nazionale, convoca e presiede il Congresso e sovrintende al rapporto tra gli organi di Italia Viva. 10.3 Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta in tutte le sedi istituzionali, elettorali e politiche. Da' attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del Congresso, dell'Assemblea e del Comitato nazionale, secondo le rispettive competenze statutarie. Ha potere di nomina secondo le disposizioni del presente Statuto, convoca il Comitato nazionale ed esercita i relativi poteri a loro assegnati secondo le modalita' disposte dal regolamento approvato dall'Assemblea. 10.4 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. Rappresenta l'Associazione anche in giudizio e di fronte ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica e finanziaria, in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie ogni genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, secondo le indicazioni del Comitato nazionale, ogni attivita' relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. 10.5 In caso di dimissioni del Presidente nazionale, l'Assemblea nazionale procede all'elezione di una nuova/un nuovo Presidente nazionale per il tempo residuo del mandato. L'Assemblea puo' altresi' decidere di indire il Congresso entro 60 giorni."