Art. 10. 
 
                       Il Presidente nazionale 
 
    10.1 Il Presidente nazionale e' eletto dall'Assemblea,  resta  in
carica 5 anni e puo' essere rieletto. Al termine del  mandato,  viene
indetto il Congresso per eleggere il nuova/o  Presidente  secondo  le
modalita' previste da apposito regolamento  approvato  dall'Assemblea
nazionale. Il Presidente e' coadiuvato da una "Cabina di  regia"  con
esclusive funzioni esecutive, composta dai  capigruppo  di  Camera  e
Senato, capi delegazione, ministri e fino a dodici componenti  scelti
dal Presidente nel rispetto del principio di parita'  di  genere  che
rimangono in carica per la durata dell'incarico  del  Presidente.  Il
Presidente puo' sostituire i componenti della cabina di regia in caso
di dimissioni, morte o revoca. 
    10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea,
del Comitato nazionale, convoca e presiede il Congresso e sovrintende
al rapporto tra gli organi di Italia Viva. 
    10.3 Il Presidente dirige  l'Associazione  e  la  rappresenta  in
tutte le sedi istituzionali, elettorali e politiche.  Da'  attuazione
agli indirizzi e alle determinazioni del Congresso, dell'Assemblea  e
del Comitato nazionale, secondo le rispettive competenze  statutarie.
Ha potere di nomina secondo le  disposizioni  del  presente  Statuto,
convoca il Comitato nazionale ed esercita i relativi  poteri  a  loro
assegnati secondo le modalita'  disposte  dal  regolamento  approvato
dall'Assemblea. 
    10.4  La  rappresentanza  legale  dell'Associazione   spetta   al
Presidente. Rappresenta l'Associazione anche in giudizio e di  fronte
ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo svolgimento  di  ogni
attivita' di rilevanza economica e finanziaria, in nome e  per  conto
dell'Associazione,  con   poteri   di   ordinaria   e   straordinaria
amministrazione, ivi inclusa,  via  esemplificativa,  la  stipula  di
contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la  gestione  di
conti correnti e di operazioni bancarie ogni genere, la gestione  del
personale,  la  prestazione  di  garanzie  reali  e  personali  e  la
presentazione  di  qualsiasi  richiesta,  istanza   o   dichiarazione
relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o  finanziamenti
pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, secondo  le  indicazioni  del
Comitato nazionale, ogni attivita' relativa ai contributi,  rimborsi,
benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi
incluso  l'eventuale  trasferimento  di  tali  importi  a  partiti  o
movimenti che hanno promosso il  deposito  congiunto  del  simbolo  e
della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto  della  legge  e
degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. 
    10.5 In caso di dimissioni del Presidente nazionale,  l'Assemblea
nazionale procede  all'elezione  di  una  nuova/un  nuovo  Presidente
nazionale per il tempo residuo del mandato. L'Assemblea puo' altresi'
decidere di indire il Congresso entro 60 giorni."