Art. 15. Ricorsi e garanzie 15.1 Ciascun associato ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome. 15.2 Ciascun associato puo' presentare ricorso alla Comitato di garanzia di prima istanza, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, della Carta dei valori e dei regolamenti approvati. 15.3 L'associato contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonche' dei fatti che gli vengono addebitati, mediante comunicazione scritta a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L'associato ha li diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere li proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha li diritto di fare ricorso al Comitato di garanzia di seconda istanza, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi piu' di due gradi di giudizio. 15.4 Nel caso di impossibilita' di funzionamento dei Comitato di garanzia di prima istanza per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate al Comitato di seconda istanza, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. L'Assemblea nazionale, entro novanta giorni procede all'elezione del nuovo Comitato.