Art. 15. 
 
                         Ricorsi e garanzie 
 
    15.1 Ciascun associato ha il diritto alla tutela  e  alla  difesa
del proprio buon nome. 
    15.2 Ciascun associato puo' presentare ricorso alla  Comitato  di
garanzia di prima istanza, in ordine al mancato rispetto del presente
Statuto, della Carta dei valori e dei regolamenti approvati. 
    15.3 L'associato contro il quale viene chiesta l'apertura  di  un
procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine  di
una settimana, della presentazione  di  tale  richiesta  nonche'  dei
fatti che gli vengono addebitati, mediante  comunicazione  scritta  a
mezzo di strumento informatico che consenta la verifica  di  avvenuta
ricezione  o  a  mezzo  di  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno.
L'associato ha li diritto, in ogni fase del procedimento,  di  essere
ascoltato per chiarire e difendere li proprio comportamento.  Qualora
a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha li  diritto  di
fare ricorso al Comitato di  garanzia  di  seconda  istanza,  che  si
pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso  ammessi  piu'  di
due gradi di giudizio. 
    15.4 Nel caso di impossibilita' di funzionamento dei Comitato  di
garanzia di prima istanza per qualunque causa, le  relative  funzioni
sono demandate al  Comitato  di  seconda  istanza,  che  esercita  la
funzione fino alla elezione di  una  nuova  commissione.  L'Assemblea
nazionale,  entro  novanta  giorni  procede  all'elezione  del  nuovo
Comitato.