Art. 18. Esercizio sociale e bilanci 18.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, il Comitato nazionale e' convocato per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.