Art. 18. 
 
                     Esercizio sociale e bilanci 
 
    18.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque
entro il termine previsto  dalla  legge,  il  Comitato  nazionale  e'
convocato  per  l'approvazione  del  rendiconto  d'esercizio  e   del
bilancio preventivo.