Art. 20. Scioglimento e liquidazione 20.1 L'eventuale scioglimento di Italia Viva e' deliberato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti la medesima aventi diritto al voto. 20.2 Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nazionale nomina uno o piu' liquidatori determinandone i relativi poteri. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale; sull'utilizzo di eventuali avanzi di gestione trova applicazione la normativa civilistica vigente.