Art. 5. Organizzazione territoriale 5.1 I comitati 5.1.1 I comitati sono il nucleo essenziale di Italia Viva e consentono all'Associazione medesima di estendere le proprie attivita' a tutto il territorio nazionale e presso le comunita' di italiani residenti all'estero. 5.1.2 La loro costituzione e la loro promozione puo' avvenire su iniziativa del singolo associato, su base tematica, e possono essere partecipati da associati e da simpatizzanti. 5.1.3 I comitati perseguono le finalita' di Italia Viva nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza del livello nazionale, regionale, provinciale o della citta' metropolitana, di zona e comunale, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto. All'estero, i comitati operano sotto li coordinamento e la vigilanza del livello nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo 3.5, del livello continentale e del sistema Paese di riferimento. 5.1.4 Ciascun associato o simpatizzante, al momento di aderire a un Comitato, e' tenuto a fornire i propri dati personali. I Promotore del Comitato ha cura di verificare la perdurante veridicita' dei dati forniti mediante una verifica a cadenza almeno annuale. 5.1.5 I comitati, considerata la loro natura spontanea e atomistica, non sono dotati di rappresentanza giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche. 5.1.6 Qualora invece, in ragione dell'ampliamento delle attivita' svolte dal Comitato, il consistente numero di iscritti, la necessita' di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in ragione di altre esigenze definite con apposito regolamento, i comitati possono essere dotati di autonomia patrimoniale e gestionale reperendo le risorse economiche per il proprio funzionamento mediante autofinanziamento, nonche' da ogni altra entrata prevista dalla legge. 5.1.7 I comitati di cui al precedente comma operano con propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria ed operativa. Rendono conto del proprio operato agli associati che vi hanno aderito, ai coordinamenti territoriali di competenza ed al Comitato di tesoreria. 5.1.8 Il Presidente nazionale dispone il commissariamento del Comitato in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di impossibilita' di funzionamento del Comitato medesimo, nonche' in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto. Tale commissariamento deve essere ratificato dal Comitato nazionale entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i coordinatori territoriali possono proporre al Presidente nazionale lo scioglimento del Comitato, che deve essere ratificato dal Comitato nazionale entro i 30 giorni successivi. E' fatta salva la possibilita' di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia. 5.1.9 I comitati sono disciplinati dal presente Statuto e da uno Statuto tipo approvato dal Comitato nazionale. Nello Statuto tipo devono comunque essere previsti: a) struttura democratica; b) assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite agli associati; c) disciplina degli associati (criteri di ammissione, di esclusione, nonche' obblighi e diritti degli associati). 5.1.10 I Promotori dei comitati li rappresentano nei confronti dei terzi e svolgono funzione di collegamento con il resto della rete dell'Associazione. 5.2 I coordinamenti territoriali. 5.2.1 I coordinamenti territoriali sono articolati gerarchicamente sul territorio nazionale su base regionale, provinciale o di citta' metropolitana, di zona e comunale e all'estero su base dei confini dei continenti, delle aree e degli Stati. I coordinamenti territoriali sono supportati da due coordinatori di genere diverso; i coordinamenti regionali possono tuttavia essere affidati anche ad un solo coordinatore purche' il principio di equilibrio di genere sia rispettato a livello nazionale nel complesso delle regioni. 5.2.2 Il numero e la definizione dei coordinamenti territoriali sono stabiliti dal Presidente nazionale con proposta motivata e riesaminata periodicamente, ratificata dal Comitato nazionale. 5.2.3 Scopi dei coordinamenti territoriali sono, nei rispettivi ambiti di azione: a) attuare le indicazioni degli organi nazionali e di quelli gerarchicamente superiori; b) fungere da supporto e coordinamento degli associati, dei simpatizzanti e dei comitati; c) svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio; d) svolgere azione di controllo e coordinamento dei comitati; e) indicare le strategie di indirizzo circa le attivita' da svolgere. 5.2.4 Il Presidente nazionale nomina due coordinatori territoriali, un uomo e una donna, per ciascun Coordinamento territoriale, ratificati con voto dal Comitato nazionale. Le cariche hanno durata di 5 anni e possono essere rinnovate. Essi hanno funzioni di sostegno, coordinamento e controllo dell'attivita' che vengono svolte nel proprio Coordinamento territoriale e svolgono attivita' di collegamento con gli altri livelli e organi dell'Associazione. Il Comitato nazionale, su proposta del Presidente nazionale, puo' revocare o sostituire uno o entrambi i coordinatori territoriali qualora ne ravveda l'opportunita', con propria deliberazione. 5.2.5 I coordinamenti regionali, provinciali o delle citta' metropolitane e comunali sono soggetti dotati di autonomia patrimoniale e gestionale, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento, da finanziamenti erogati dal livello nazionale secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale in sede di definizione della quota di cui all'articolo 4.1.2, in proporzione al numero degli iscritti e alle attivita' svolte o previste, nonche' da ogni altra entrata prevista dalla legge, ed operano con propri organi ed hanno autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa. I coordinatori esercitano l'autonomia patrimoniale e gestionale del Coordinamento di competenza. I coordinatori regionali, provinciali e delle citta' metropolitane partecipano all'Assemblea nazionale di Italia Viva secondo le regole del presente Statuto e del relativo regolamento. 5.2.6 I coordinamenti territoriali dotati di autonomia rendono conto del proprio operato agli associati ed al Comitato nazionale con la predisposizione e approvazione di un rendiconto annuale redatto in base alla normativa vigente, che dovra' essere trasmesso al Comitato nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno, nonche' agli altri organi previsti dalla legge. 5.2.7 Il Presidente nazionale dispone il commissariamento del Coordinamento territoriale in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di impossibilita' di funzionamento del Comitato medesimo, nonche' in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto. Tale commissariamento dovra' essere ratificato dal Comitato nazionale entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i coordinatori territoriali possono proporre lo scioglimento del Comitato ai sensi del periodo precedente. E' fatta salva la possibilita' di impugnare tali provvedimenti difronte al Comitato di garanzia competente.