Art. 5. 
 
                     Organizzazione territoriale 
 
    5.1 I comitati 
    5.1.1 I comitati sono il  nucleo  essenziale  di  Italia  Viva  e
consentono  all'Associazione  medesima  di   estendere   le   proprie
attivita' a tutto il territorio nazionale e presso  le  comunita'  di
italiani residenti all'estero. 
    5.1.2 La loro costituzione e la loro promozione puo' avvenire  su
iniziativa del singolo associato, su base tematica, e possono  essere
partecipati da associati e da simpatizzanti. 
    5.1.3 I comitati perseguono  le  finalita'  di  Italia  Viva  nel
rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza  del
livello   nazionale,   regionale,   provinciale   o   della    citta'
metropolitana, di zona e comunale, in coerenza con le disposizioni di
legge e del presente Statuto. All'estero, i comitati operano sotto li
coordinamento e la  vigilanza  del  livello  nazionale  di  cui  alla
lettera c) dell'articolo 3.5, del livello continentale e del  sistema
Paese di riferimento. 
    5.1.4 Ciascun associato o simpatizzante, al momento di aderire  a
un Comitato, e' tenuto a fornire i propri dati personali. I Promotore
del Comitato ha cura di verificare la perdurante veridicita' dei dati
forniti mediante una verifica a cadenza almeno annuale. 
    5.1.5  I  comitati,  considerata  la  loro  natura  spontanea   e
atomistica,  non  sono  dotati  di  rappresentanza  giuridica  e   di
autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche. 
    5.1.6 Qualora invece, in ragione dell'ampliamento delle attivita'
svolte dal Comitato, il consistente numero di iscritti, la necessita'
di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in  ragione  di  altre
esigenze definite con apposito regolamento, i comitati possono essere
dotati di autonomia patrimoniale e gestionale  reperendo  le  risorse
economiche per il proprio funzionamento  mediante  autofinanziamento,
nonche' da ogni altra entrata prevista dalla legge. 
    5.1.7 I comitati di cui al precedente comma  operano  con  propri
organi, autonomia organizzativa, finanziaria  ed  operativa.  Rendono
conto del proprio operato agli associati che  vi  hanno  aderito,  ai
coordinamenti territoriali di competenza ed al Comitato di tesoreria. 
    5.1.8 Il Presidente nazionale  dispone  il  commissariamento  del
Comitato  in  caso  di  gravi  irregolarita'  nella  gestione  o   di
impossibilita' di funzionamento del  Comitato  medesimo,  nonche'  in
ipotesi   di   gravi   violazioni   del   presente   Statuto.    Tale
commissariamento deve essere ratificato dal Comitato nazionale  entro
i 30  giorni  successivi.  Qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,  i
coordinatori territoriali possono proporre al Presidente nazionale lo
scioglimento del Comitato, che deve essere  ratificato  dal  Comitato
nazionale  entro  i  30  giorni  successivi.  E'   fatta   salva   la
possibilita' di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di
garanzia. 
    5.1.9 I comitati sono disciplinati dal presente Statuto e da  uno
Statuto tipo approvato dal Comitato  nazionale.  Nello  Statuto  tipo
devono comunque essere previsti: a) struttura democratica; b) assenza
di fini  di  lucro  delle  prestazioni  fornite  agli  associati;  c)
disciplina degli associati (criteri  di  ammissione,  di  esclusione,
nonche' obblighi e diritti degli associati). 
    5.1.10 I Promotori dei comitati li  rappresentano  nei  confronti
dei terzi e svolgono funzione di collegamento con il resto della rete
dell'Associazione. 
    5.2 I coordinamenti territoriali. 
    5.2.1    I    coordinamenti    territoriali    sono    articolati
gerarchicamente  sul  territorio   nazionale   su   base   regionale,
provinciale  o  di  citta'  metropolitana,  di  zona  e  comunale   e
all'estero su base dei confini dei continenti,  delle  aree  e  degli
Stati.  I  coordinamenti  territoriali   sono   supportati   da   due
coordinatori di genere diverso;  i  coordinamenti  regionali  possono
tuttavia essere affidati anche ad un  solo  coordinatore  purche'  il
principio di equilibrio di genere sia rispettato a livello  nazionale
nel complesso delle regioni. 
    5.2.2 Il numero e la definizione dei  coordinamenti  territoriali
sono stabiliti dal  Presidente  nazionale  con  proposta  motivata  e
riesaminata periodicamente, ratificata dal Comitato nazionale. 
    5.2.3 Scopi dei coordinamenti territoriali sono,  nei  rispettivi
ambiti di azione: 
      a) attuare le indicazioni degli organi nazionali  e  di  quelli
gerarchicamente superiori; 
      b) fungere da supporto e  coordinamento  degli  associati,  dei
simpatizzanti e dei comitati; 
      c)  svolgere  funzioni  di  supporto   e   raccordo   con   gli
amministratori del territorio; 
      d) svolgere azione di controllo e coordinamento dei comitati; 
      e) indicare le strategie di indirizzo  circa  le  attivita'  da
svolgere. 
    5.2.4   Il   Presidente   nazionale   nomina   due   coordinatori
territoriali,  un  uomo  e  una  donna,  per  ciascun   Coordinamento
territoriale, ratificati con voto dal Comitato nazionale. Le  cariche
hanno durata di  5  anni  e  possono  essere  rinnovate.  Essi  hanno
funzioni di sostegno, coordinamento e  controllo  dell'attivita'  che
vengono svolte nel  proprio  Coordinamento  territoriale  e  svolgono
attivita'  di  collegamento  con   gli   altri   livelli   e   organi
dell'Associazione. Il Comitato nazionale, su proposta del  Presidente
nazionale, puo' revocare o sostituire uno o entrambi  i  coordinatori
territoriali  qualora  ne   ravveda   l'opportunita',   con   propria
deliberazione. 
    5.2.5 I  coordinamenti  regionali,  provinciali  o  delle  citta'
metropolitane  e  comunali  sono   soggetti   dotati   di   autonomia
patrimoniale  e  gestionale,  in  quanto   reperiscono   le   risorse
economiche per il loro funzionamento mediante  autofinanziamento,  da
finanziamenti erogati dal livello nazionale secondo criteri stabiliti
dal Comitato nazionale in sede di  definizione  della  quota  di  cui
all'articolo 4.1.2, in proporzione al numero degli  iscritti  e  alle
attivita' svolte o previste, nonche' da ogni altra  entrata  prevista
dalla  legge,  ed  operano  con  propri  organi  ed  hanno  autonomia
organizzativa,   amministrativa,   finanziaria   ed   operativa.    I
coordinatori esercitano l'autonomia  patrimoniale  e  gestionale  del
Coordinamento di competenza. I coordinatori regionali, provinciali  e
delle citta' metropolitane  partecipano  all'Assemblea  nazionale  di
Italia Viva secondo le regole del presente  Statuto  e  del  relativo
regolamento. 
    5.2.6 I coordinamenti territoriali dotati  di  autonomia  rendono
conto del proprio operato agli associati ed al Comitato nazionale con
la predisposizione e approvazione di un rendiconto annuale redatto in
base alla normativa vigente, che dovra' essere trasmesso al  Comitato
nazionale entro il 31 maggio di  ciascun  anno,  nonche'  agli  altri
organi previsti dalla legge. 
    5.2.7 Il Presidente nazionale  dispone  il  commissariamento  del
Coordinamento territoriale  in  caso  di  gravi  irregolarita'  nella
gestione o di impossibilita' di funzionamento del Comitato  medesimo,
nonche' in ipotesi di gravi violazioni  del  presente  Statuto.  Tale
commissariamento dovra'  essere  ratificato  dal  Comitato  nazionale
entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i  presupposti,  i
coordinatori  territoriali  possono  proporre  lo  scioglimento   del
Comitato  ai  sensi  del  periodo  precedente.  E'  fatta  salva   la
possibilita' di impugnare tali provvedimenti difronte al Comitato  di
garanzia competente.