Art. 8. 
 
                         Assemblea nazionale 
 
    8.1 L'Assemblea nazionale e' composta da: 
    a) il Presidente dell'Associazione; 
    b) i componenti del Comitato nazionale; 
    c) gli europarlamentari associati a Italia Viva; 
    d) i parlamentari nazionali associati ad Italia Viva; 
    e) i membri di Governo associati ad Italia Viva; 
    f)  i  Presidenti  di  Regione,  gli  assessori  regionali  e   i
consiglieri regionali associati ad Italia Viva; 
    g)  150  amministratori   locali   individuati   dal   Presidente
nazionale, nel rispetto  del  criterio  della  parita'  di  genere  e
rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso; 
    h)  150  associati  ed  esponenti  della  cd.   societa'   civile
individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del criterio della
parita' di genere  e  rispettando  proporzionalmente  gli  esiti  del
Congresso; 
    i) il Tesoriere; 
    ]) gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri. 
    Hanno inoltre diritto di partecipare con  diritto  di  parola  ma
senza diritto di voto: 
    k) i componenti degli organismi di garanzia; 
    I) i coordinatori territoriali  regionali,  provinciali  e  delle
citta' metropolitane; 
    m) i coordinatori territoriali per gli italiani all'estero. 
    8.2 L'Assemblea  nazionale,  che  e'  presieduta  dal  Presidente
nazionale, ha competenza  in  materia  di  indirizzo  della  politica
nazionale dell'Associazione, di  organizzazione  e  funzionamento  di
tutti gli organismi dirigenti nazionali. 
    8.3  L'Assemblea  nazionale  esprime  indirizzi  sulla   politica
dell'Associazione  attraverso  il  voto  di  mozioni  sia  attraverso
riunioni  plenarie,   sia   attraverso   Commissioni   permanenti   o
temporanee, ovvero, nei casi  di  necessita'  e  urgenza,  attraverso
deliberazioni effettuate per via telematica  sulla  base  di  quesiti
individuati dal Presidente o dal Comitato nazionale. 
    8.4 L'Assemblea e' convocata mediante comunicazione scritta anche
a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta
ricezione  o  a  mezzo  di  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,
ordinariamente dal Presidente  almeno  due  volte  all'anno,  in  via
straordinaria se lo chiedono almeno un quinto dei suoi componenti. 
    8.5 L'Assemblea nazionale puo', su mozione motivata  sottoscritta
da almeno un quinto  dei  suoi  componenti,  approvata  con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare
il Presidente nazionale. In tal caso l'Assemblea procede ad  eleggere
un nuovo/una nuova Presidente nazionale  o  ad  indire  il  Congresso
entro 60 giorni. 
    8.6 L'Assemblea puo' deliberare la modifica del presente Statuto,
del simbolo e della denominazione di Italia Viva, cosi' come previsto
all'articolo 2.7. 
    8.7 L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza almeno
della meta' piu' uno degli aventi  diritto  a  parteciparvi.  Ciascun
partecipante puo' rappresentare tramite delega un solo  altro  avente
diritto. La delega  deve  essere  fatta  per  iscritto.  In  caso  di
mancanza del numero legale l'Assemblea puo' svolgere i propri  lavori
ma non procedere a deliberazioni. 
    8.8  Salvo  diversa  disposizione   del   presente   Statuto   le
deliberazioni dell'Assemblea sono adottate  con  il  voto  favorevole
della  maggioranza  dei  presenti  aventi   diritto   di   voto.   Le
deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere  approvate  con
il voto  favorevole  di  almeno  il  60%  degli  aventi  diritto.  La
deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata
con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi  diritto  al
voto. La convocazione  viene  effettuata  anche  con  avviso  affisso
all'albo della  sede  ovvero  con  pubblicazione  sul  sito  internet
dell'Associazione almeno 15 giorni prima della  data  dell'Assemblea.
Delle delibere assembleari viene data pubblicita' mediante affissione
presso la sede del relativo verbale o pubblicazione sul sito internet
di Italia Viva.