Art. 9. 
 
                         Comitato nazionale 
 
    9.1 Il Comitato nazionale e'  l'organo  di  organizzazione  e  di
indirizzo politico, da' attuazione al progetto politico definito  dal
Congresso. Esso e' presieduto dal Presidente nazionale. 
    9.2 Esso e' composto da: 
      a) Il Presidente dell'Associazione; 
      b) i membri di Governo associati ad Italia Viva; 
      c) i parlamentari nazionali e gli europarlamentari associati ad
Italia Viva; 
      d) 50 membri  eletti  dall'Assemblea  nazionale  su  un  elenco
proposto dal Presidente nazionale dei quali 25 eletti tra candidature
maschili e 25 tra candidature femminili rispettando proporzionalmente
gli esiti del Congresso; 
      e) i membri della Cabina di regia. 
    Hanno inoltre diritto a partecipare  al  Comitato  nazionale  con
diritto di parola ma senza diritto di voto i coordinatori regionali. 
    9.3 Il Comitato nazionale, che dura in carica  5  anni  e  i  cui
membri sono rinnovabili, e' convocato almeno due volte  all'anno  dal
Presidente nazionale, di cui una per  l'approvazione  del  rendiconto
d'esercizio, tassativamente entro i termini previsti dalla legge. 
    9.4 Le convocazioni del Comitato nazionale  sono  fatte  mediante
comunicazione scritta, anche a mezzo  di  strumento  informatico  che
consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di  raccomandata
con ricevuta di ritorno, a ciascuno dei componenti almeno tre  giorni
prima della data fissata per la riunione,  in  caso  di  urgenza  "ad
horas". La  richiesta  di  convocazione  puo'  essere  avanzata,  con
istanza motivata ed indicazione dei temi da trattare, da un terzo dei
componenti del Comitato nazionale, cui il Presidente  provvede  entro
quindici giorni. 
    9.5 Ogni componente ha diritto ad un voto. 
    9.6 Il Comitato  nazionale  e'  regolarmente  costituito  con  la
presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni
del Comitato nazionale sono adottate con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti. Le  riunioni  e  le  deliberazioni  possono
avvenire anche telematicamente, in caso di  necessita'.  In  caso  di
mancanza del numero legale il  Comitato  nazionale  puo'  svolgere  i
propri lavori ma non procedere a deliberazioni.