Art. 17 
 
      Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale 
 
  1. La selezione degli interventi e' affidata alle regioni,  secondo
i programmi di cui all'art. 13, comma 1, tenuto conto delle verifiche
tecniche  eseguite  ai  sensi  dell'ordinanza  del   Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  20  marzo  2003,  n.  3274   e   successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' della  eventuale  presenza  di
una progettazione almeno definitiva dell'intervento di riduzione  del
rischio sismico, tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lettera b).
Le regioni assicurano l'omogeneita' dei  criteri  e  delle  verifiche
eseguite ai sensi del successivo comma 3.  
  2. Il contributo concesso a carico del Fondo di cui all'art.  1  e'
pari ad una quota del costo convenzionale  di  intervento  dipendente
dall'esito della verifica tecnica, espresso in  termini  di  rapporto
fra capacita' e domanda, secondo il criterio  di  seguito  riportato.
Piu' in particolare, definito con αSLV il rapporto capacita'/domanda,
riferito all'accelerazione di ancoraggio dello spettro  di  risposta,
che esprime il livello di  adeguatezza  rispetto  allo  Stato  limite
salvaguardia della vita, corrispondente  a  ζE  come  definito  dalle
norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17  gennaio  2018,  con
αSLD  il  rapporto  capacita'/domanda  che  esprime  il  livello   di
adeguatezza rispetto  allo  Stato  limite  di  danno,  riscontrati  a
seguito della verifica sismica  svolta  in  accordo  con  la  vigente
normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a: 
    100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2; 
    0% del costo convenzionale se α > 0,8; 
    (380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 <α ≤0,8. 
  Dove per α si intende il minore  tra  αSLD  ed  αSLV  nel  caso  di
edifici, o comunque αSLV qualora αSLD non  fosse  disponibile  ovvero
sempre nel caso di opere infrastrutturali. 
  3. I valori  di α  devono  essere  coerenti  con  la  pericolosita'
attuale, cosi' come definita  dal  decreto  ministeriale  17  gennaio
2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate  con
riferimento alla  pericolosita'  sismica  recata  dall'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.  3274  devono
essere rivalutati in termini di domanda, anche  attraverso  procedure
semplificate, che tengano conto del  valore  dell'ordinata  spettrale
riferita al periodo proprio al quale e' associata  la  massima  massa
partecipante della costruzione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, le  risorse
destinate alle azioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  b),  non
possono essere concesse su edifici  collabenti,  su  edifici  la  cui
funzione strategica non sia definita nel piano di  protezione  civile
comunale o  sovraordinato  approvato  e  per  interventi  su  edifici
ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli
interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  con   delocalizzazione
secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art.  2,
comma 1, lettera b). 
  5. Le risorse destinate alle azioni di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b), non possono altresi' essere destinate a edifici e opere: 
    a) che siano stati  realizzati  dopo  il  1984,  a  meno  che  la
classificazione sismica non  sia  stata  successivamente  variata  in
senso sfavorevole; 
    b) che siano stati  oggetto  di  interventi  di  miglioramento  o
adeguamento  sismico  eseguiti  dopo  il  1984,   a   meno   che   la
classificazione sismica non  sia  stata  successivamente  variata  in
senso sfavorevole, o che siano in corso alla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza; 
    c) che usufruiscono di contributi a carico di  risorse  pubbliche
per la stessa finalita'.