Art. 19 Revoca delle risorse delle annualita' 2022 e 2023 1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 1, trasferite alle regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono revocate dal Dipartimento della protezione civile, ove le stesse non siano utilizzate, secondo le definizioni di cui ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse della presente ordinanza. 2. La revoca delle risorse di cui al comma 1 e di cui all'art. 20, e' disposta con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le somme revocate e da restituire di cui al presente articolo e all'art. 20 sono versate sul conto di Tesoreria 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri indicando la causale «Restituzione somme ex art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39» per la successiva riassegnazione al bilancio del Dipartimento della protezione civile. 3. Le risorse revocate e da restituire di cui al presente articolo e all'art. 20, sono riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile, anche tenendo conto dell'indice di rendimento di cui all'art. 18, comma 4, per le finalita' del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e sono disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. 4. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonche' i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse a finanziamento. 5. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, nonche' i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento. 6. Qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui al comma 1, dalle risorse non oggetto di revoca da parte del Dipartimento si generino economie derivanti dalla conclusione degli studi e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), nonche' da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate dalle regioni, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), nei limiti dei parametri fissati dalla presente ordinanza. 7. A conclusione di tutti gli studi e di tutti gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), le eventuali risorse residue di cui al comma 6 e gli oneri di realizzazione di cui all'art. 2, commi 6 e 7 non ancora impegnati sono restituiti al Dipartimento della protezione civile.