Art. 19 
 
          Revoca delle risorse delle annualita' 2022 e 2023 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 1, trasferite  alle  regioni
per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a) e b), sono revocate dal Dipartimento della protezione civile,  ove
le stesse non siano utilizzate, secondo  le  definizioni  di  cui  ai
successivi commi 4 e 5 del presente  articolo  entro  trentasei  mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile  inerente  il  trasferimento  delle  risorse  della   presente
ordinanza. 
  2. La revoca delle risorse di cui al comma 1 e di cui all'art.  20,
e' disposta con decreto del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. Le somme revocate  e  da  restituire  di  cui  al  presente
articolo e all'art. 20 sono versate  sul  conto  di  Tesoreria  22330
intestato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  indicando  la
causale «Restituzione somme ex art. 11 del  decreto-legge  28  aprile
2009, n.  39»  per  la  successiva  riassegnazione  al  bilancio  del
Dipartimento della protezione civile. 
  3. Le risorse revocate e da restituire di cui al presente  articolo
e all'art. 20, sono riutilizzate dal  Dipartimento  della  protezione
civile, anche tenendo conto dell'indice di rendimento di cui all'art.
18, comma 4, per le  finalita'  del  Fondo  per  la  prevenzione  del
rischio sismico e sono disciplinate mediante ordinanze del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
  4. Si considerano risorse non utilizzate le risorse  in  capo  alle
regioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),  per  le  quali  non
siano stati affidati  i  relativi  incarichi  di  studio  e  analisi,
nonche' i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse
a finanziamento. 
  5. Si considerano risorse non utilizzate le risorse  in  capo  alle
regioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per le quali non sia
stata  affidata  la  progettazione  definitiva  degli  interventi  o,
qualora presente la progettazione, non sia avvenuta  la  stipula  del
contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016 avente ad  oggetto  i  lavori,  nonche'  i  residui  resi
disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento. 
  6. Qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui al  comma
1, dalle risorse non oggetto di revoca da parte del  Dipartimento  si
generino economie derivanti dalla conclusione  degli  studi  e  degli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e  b),  nonche'  da
eventuali revoche regionali,  le  stesse  possono  essere  utilizzate
dalle regioni, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione
civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), nei  limiti  dei  parametri
fissati dalla presente ordinanza. 
  7. A conclusione di tutti gli studi e di tutti  gli  interventi  di
cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a)  e  b),  le  eventuali  risorse
residue di cui al comma  6  e  gli  oneri  di  realizzazione  di  cui
all'art. 2, commi 6 e 7  non  ancora  impegnati  sono  restituiti  al
Dipartimento della protezione civile.