Art. 20 Revoca delle risorse di precedenti annualita' 1. Le risorse relative alle ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, di cui alle annualita' dal 2010 al 2016, trasferite alle regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle citate ordinanze, per le quali non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse della presente ordinanza, sono revocate dal Dipartimento della protezione civile. 2. Le risorse relative alle annualita' dal 2010 al 2016, trasferite alle regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), delle citate ordinanze, per le quali non siano stati iniziati i lavori entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse della presente ordinanza, sono revocate dal Dipartimento della protezione civile. Le graduatorie delle richieste, superato il termine sopra indicato, si considerano chiuse e i residui sono restituiti al Dipartimento della protezione civile. 3. Qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui all'ordinanza n. 897/2022, dalle risorse non oggetto di revoca da parte del Dipartimento si generino economie derivanti dalla conclusione degli studi e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), relative alle annualita' dal 2010 al 2016, nonche' da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), nei limiti dei costi convenzionali indicati all'art. 15 della presente ordinanza. 4. A conclusione di tutti gli studi e di tutti gli interventi cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), relativi alle annualita' dal 2010 al 2016, le eventuali risorse residue di cui al comma 3 e gli oneri di realizzazione delle rispettive annualita' non ancora impegnati sono restituiti al Dipartimento della protezione civile. 5. Qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui all'ordinanza n. 780/2021, dalle risorse non oggetto di revoca da parte del Dipartimento si generino economie derivanti dalla conclusione degli studi e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), relative alle annualita' dal 2019 al 2021, nonche' da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) dell'ordinanza n. 780/2021, nei limiti dei costi convenzionali indicati all'art. 15 della presente ordinanza. 6. A conclusione di tutti gli studi e di tutti gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), relativi all'ordinanza n. 780/2021, le eventuali risorse residue di cui al comma 5 e gli oneri di realizzazione non ancora impegnati sono restituiti al Dipartimento della protezione civile. 7. Al comma 6 dell'art. 19, dell'ordinanza n. 780/2021 le parole «non siano stati iniziati i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori».