Art. 20 
 
            Revoca delle risorse di precedenti annualita' 
 
  1. Le risorse relative alle ordinanze numeri 3907/2010,  4007/2012,
52/2013,  171/2014,  293/2015,  344/2016  e  532/2018,  di  cui  alle
annualita'  dal  2010  al  2016,  trasferite  alle  regioni  per   la
realizzazione delle azioni di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  b)
delle citate ordinanze, per le quali non sia avvenuta la stipula  del
contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, entro ventiquattro mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il
trasferimento delle risorse della presente ordinanza,  sono  revocate
dal Dipartimento della protezione civile. 
  2. Le risorse relative alle annualita' dal 2010 al 2016, trasferite
alle regioni per la realizzazione delle azioni  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera c), delle citate ordinanze, per le quali  non  siano
stati iniziati  i  lavori  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il
trasferimento delle risorse della presente ordinanza,  sono  revocate
dal  Dipartimento  della  protezione  civile.  Le  graduatorie  delle
richieste, superato il termine sopra indicato, si considerano  chiuse
e i residui sono restituiti al Dipartimento della protezione civile. 
  3.  Qualora,  successivamente  ai  termini  di  utilizzo   di   cui
all'ordinanza n. 897/2022, dalle risorse non  oggetto  di  revoca  da
parte  del  Dipartimento  si  generino   economie   derivanti   dalla
conclusione degli studi e degli interventi di cui all'art.  2,  comma
1, lettera a), b) e c), relative alle annualita' dal  2010  al  2016,
nonche' da eventuali revoche  regionali,  le  stesse  possono  essere
utilizzate, dandone comunicazione al  Dipartimento  della  protezione
civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di
cui all'art. 2, comma 1, lettera  a)  e  b),  nei  limiti  dei  costi
convenzionali indicati all'art. 15 della presente ordinanza. 
  4. A conclusione di tutti gli studi e di tutti gli  interventi  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c),  relativi  alle  annualita'
dal 2010 al 2016, le eventuali risorse residue di cui al  comma  3  e
gli oneri di realizzazione delle  rispettive  annualita'  non  ancora
impegnati sono restituiti al Dipartimento della protezione civile. 
  5.  Qualora,  successivamente  ai  termini  di  utilizzo   di   cui
all'ordinanza n. 780/2021, dalle risorse non  oggetto  di  revoca  da
parte  del  Dipartimento  si  generino   economie   derivanti   dalla
conclusione degli studi e degli interventi di cui all'art.  2,  comma
1, lettera a) e b),  relative  alle  annualita'  dal  2019  al  2021,
nonche' da eventuali revoche  regionali,  le  stesse  possono  essere
utilizzate, dandone comunicazione al  Dipartimento  della  protezione
civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) dell'ordinanza n.  780/2021,
nei  limiti  dei  costi  convenzionali  indicati  all'art.  15  della
presente ordinanza. 
  6. A conclusione di tutti gli studi e di tutti  gli  interventi  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), relativi  all'ordinanza  n.
780/2021, le eventuali risorse residue di cui al comma 5 e gli  oneri
di realizzazione non ancora impegnati sono restituiti al Dipartimento
della protezione civile. 
  7. Al comma 6 dell'art. 19, dell'ordinanza n.  780/2021  le  parole
«non siano stati iniziati i lavori» sono sostituite  dalle  seguenti:
«non sia avvenuta la stipula del contratto, ai  sensi  dell'art.  32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad  oggetto  i
lavori».