Art. 21 Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualita' 1. Il comma 5 dell'art. 9, delle ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013 e' sostituito dal seguente «5. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, puo' essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, puo' essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.». 2. Il comma 6 dell'art. 9, delle ordinanze numeri 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018 e' sostituito dal seguente: «6. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, puo' essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, puo' essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.». 3. Il comma 6 dell'art. 16, dell'ordinanza n. 780/2021 e' sostituito dal seguente: «6. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15, puo' essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15, puo' essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.».