Art. 21 
 
Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale  -  precedenti
                             annualita' 
 
  1. Il comma  5  dell'art.  9,  delle  ordinanze  numeri  3907/2010,
4007/2012, 52/2013 e' sostituito dal seguente «5. Gli  interventi  di
cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  b,  devono  restituire  edifici
conformi alle  norme  tecniche  e  urbanistiche.  Qualora  il  volume
ricostruito sia superiore al volume esistente, ai  fini  del  calcolo
del costo convenzionale di intervento  di  cui  all'art.  8  si  deve
considerare il solo volume esistente. Qualora il  volume  ricostruito
sia non inferiore all'80% del volume esistente,  ai  fini  del  costo
convenzionale  di  intervento  di  cui  all'art.   8,   puo'   essere
considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume  ricostruito
sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da  considerare
ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, puo'
essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.». 
  2. Il  comma  6  dell'art.  9,  delle  ordinanze  numeri  171/2014,
293/2015, 344/2016, 532/2018 e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  Gli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b,  devono  restituire
edifici conformi alle  norme  tecniche  e  urbanistiche.  Qualora  il
volume ricostruito sia superiore al volume  esistente,  ai  fini  del
calcolo del costo convenzionale di intervento di cui  all'art.  8  si
deve  considerare  il  solo  volume  esistente.  Qualora  il   volume
ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente,  ai  fini
del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, puo'  essere
considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume  ricostruito
sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da  considerare
ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, puo'
essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.». 
  3.  Il  comma  6  dell'art.  16,  dell'ordinanza  n.  780/2021   e'
sostituito dal seguente: «6. Gli interventi di cui all'art. 2,  comma
1, lettera b, devono restituire edifici conformi alle norme  tecniche
e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume
esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di  intervento
di cui all'art. 15 si deve  considerare  il  solo  volume  esistente.
Qualora il volume ricostruito sia non inferiore  all'80%  del  volume
esistente, ai fini del  costo  convenzionale  di  intervento  di  cui
all'art. 15,  puo'  essere  considerato  l'intero  volume  esistente.
Qualora il  volume  ricostruito  sia  inferiore  all'80%  del  volume
esistente, il volume da considerare ai fini del  costo  convenzionale
di intervento di cui all'art. 15, puo' essere considerato  il  volume
ricostruito maggiorato del 25%.».