Art. 3 
 
               Risorse disponibili e loro ripartizione 
 
  1. Per le annualita' 2022 e 2023, stanziate ai sensi della legge n.
145 del 30 dicembre 2018, si provvede utilizzando le risorse, pari  a
50 milioni di euro per ciascuna delle annualita', per  un  totale  di
100 milioni di euro, con la seguente ripartizione: 
    a) per le azioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  a):  euro
10.800.000; 
    b) per le azioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  b):  euro
87.200.000. 
  Per gli oneri sostenuti dal Dipartimento  della  protezione  civile
per l'esecuzione delle attivita'  di  cui  alla  presente  ordinanza,
anche  attraverso  specifici  accordi  con  uno  o  piu'  centri   di
competenza del medesimo Dipartimento: euro 2.000.000. 
  2. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  ripartisce  tra  le
regioni, con decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, da pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b),  sulla  base
dell'«indice medio di rischio sismico» elaborato  secondo  i  criteri
riportati nell'allegato 3, a partire dai parametri di pericolosita' e
rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di
competenza di cui alla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 febbraio 2004. 
  3. La quota del Fondo per i contributi delle azioni di  prevenzione
del rischio sismico, stabilita sulla base dei  criteri  del  presente
provvedimento per le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e'
acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo  X,  cap.  2368,
art. 6. 
  4. Le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), ripartite tra  le
regioni secondo i criteri di cui al comma  2,  sono  trasferite  alle
regioni con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, da pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.