Art. 12 Formazione del personale dei Centri tecnici 1. I titolari o i legali rappresentanti dei Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), al momento della prima richiesta, dei successivi rinnovi, delle estensioni e di variazioni attinenti al personale tecnico, presentano idonea documentazione che attesti il superamento, da parte del responsabile tecnico e di ciascun tecnico, dei corsi di formazione di cui all'Allegato 2. 2. In relazione agli adeguamenti tecnici derivanti dall'introduzione dei tachigrafi di nuova generazione, oggetto di istanza di estensione dell'autorizzazione, il personale tecnico dei Centri tecnici e' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento sulle nuove strumentazioni e modi d'uso di tutte le apparecchiature necessarie ad operare sui suddetti tachigrafi. Gli attestati di frequenza relativi ai corsi di formazione di cui al presente comma sono allegati all'istanza di estensione di cui al primo periodo; gli attestati di frequenza relativi ai corsi di aggiornamento di cui al presente comma sono allegati alla prima istanza utile successiva al loro conseguimento. 3. I corsi di formazione e aggiornamento disciplinati dal presente decreto sono erogati dai seguenti soggetti, purche' dispongano di un sistema di gestione per la qualita' (EN ISO 9001) per l'attivita' di formazione specifica (Codice settore EA 37), rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un ente designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di formatori specializzati e della necessaria attrezzatura didattica, secondo quanto previsto all'Allegato 2: a) le camere di commercio, anche mediante le proprie strutture specializzate e accreditate nella formazione alle imprese ovvero le proprie Aziende speciali; b) i fabbricanti dei tachigrafi intelligenti e digitali, che possono erogare corsi di formazione e aggiornamento esclusivamente per la generazione di tachigrafi che producono; c) i fabbricanti di strumenti di controllo per i tachigrafi digitali e intelligenti, che possono erogare corsi di formazione e aggiornamento esclusivamente per la generazione di tachigrafi a cui gli strumenti di loro produzione sono destinati; d) organismi di formazione professionale in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme statali e regionali. 4. I soggetti di cui al comma 3 presentano al Ministero e all'Unioncamere una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, circa il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'erogazione dei corsi di formazione. L'Unioncamere forma l'elenco dei soggetti che erogano la formazione e lo pubblica sul proprio sito web. 5. Gli organismi di certificazione inviano, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero e all'Unioncamere. 6. I requisiti minimi dei programmi di formazione e aggiornamento sono definiti nell'Allegato 2.