Art. 12 
 
             Formazione del personale dei Centri tecnici 
 
  1. I titolari o i legali rappresentanti dei Centri tecnici  di  cui
all'art. 5, comma  1,  lettere  c)  e  d),  al  momento  della  prima
richiesta, dei successivi rinnovi, delle estensioni e  di  variazioni
attinenti al personale tecnico, presentano idonea documentazione  che
attesti il superamento,  da  parte  del  responsabile  tecnico  e  di
ciascun tecnico, dei corsi di formazione di cui all'Allegato 2. 
  2.   In    relazione    agli    adeguamenti    tecnici    derivanti
dall'introduzione dei tachigrafi di  nuova  generazione,  oggetto  di
istanza di estensione dell'autorizzazione, il personale  tecnico  dei
Centri tecnici e' tenuto a frequentare corsi di  aggiornamento  sulle
nuove  strumentazioni  e  modi  d'uso  di  tutte  le  apparecchiature
necessarie ad operare  sui  suddetti  tachigrafi.  Gli  attestati  di
frequenza relativi ai corsi di formazione di cui  al  presente  comma
sono allegati all'istanza di estensione di cui al primo periodo;  gli
attestati di frequenza relativi ai corsi di aggiornamento di  cui  al
presente comma sono allegati alla prima istanza utile  successiva  al
loro conseguimento. 
  3. I corsi di formazione e aggiornamento disciplinati dal  presente
decreto sono erogati dai seguenti soggetti, purche' dispongano di  un
sistema di gestione per la qualita' (EN ISO 9001) per l'attivita'  di
formazione  specifica  (Codice  settore  EA  37),  rilasciato  da  un
organismo di certificazione accreditato da un ente designato ai sensi
del regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di formatori  specializzati
e della necessaria attrezzatura didattica,  secondo  quanto  previsto
all'Allegato 2: 
    a) le camere di commercio, anche mediante  le  proprie  strutture
specializzate e accreditate nella formazione alle imprese  ovvero  le
proprie Aziende speciali; 
    b) i fabbricanti dei  tachigrafi  intelligenti  e  digitali,  che
possono erogare corsi di formazione  e  aggiornamento  esclusivamente
per la generazione di tachigrafi che producono; 
    c) i fabbricanti di  strumenti  di  controllo  per  i  tachigrafi
digitali e intelligenti, che possono erogare corsi  di  formazione  e
aggiornamento esclusivamente per la generazione di tachigrafi  a  cui
gli strumenti di loro produzione sono destinati; 
    d)  organismi  di  formazione  professionale  in   possesso   dei
requisiti prescritti dalle vigenti norme statali e regionali. 
  4. I  soggetti  di  cui  al  comma  3  presentano  al  Ministero  e
all'Unioncamere una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, circa il  possesso
dei  requisiti  previsti  ai  fini  dell'erogazione  dei   corsi   di
formazione. L'Unioncamere forma l'elenco dei soggetti che erogano  la
formazione e lo pubblica sul proprio sito web. 
  5. Gli organismi di certificazione  inviano,  entro  trenta  giorni
dalla conclusione  delle  visite  ispettive  effettuate  in  sede  di
certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero  e
all'Unioncamere. 
  6. I requisiti minimi dei programmi di formazione  e  aggiornamento
sono definiti nell'Allegato 2.