Art. 13 
 
                 Codici ed elenco dei Centri tecnici 
 
  1. Il codice identificativo assegnato al Centro tecnico autorizzato
e' conforme alle specifiche di cui al paragrafo 4 dell'Allegato 1. 
  2. Sulla base delle comunicazioni del  Ministero  e  delle  Camere,
l'Unioncamere forma l'elenco dei Centri tecnici  autorizzati  di  cui
all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale  31  ottobre  2003,  n.
361. L'elenco e' pubblico, reso liberamente consultabile mediante  la
pubblicazione sul sito web dell'Unioncamere  e  contiene  i  seguenti
dati: 
    a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del  Centro
tecnico autorizzato; 
    b) indirizzo della sede operativa del Centro tecnico; 
    c) codice identificativo assegnato; 
    d)  recapito  telefonico  e  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata; 
    e) tipo di interventi (prima installazione, interventi tecnici) e
tipologia di tachigrafi (analogico, digitale,  intelligente  o  altra
generazione) per i quali il Centro e' autorizzato.