Art. 13 Codici ed elenco dei Centri tecnici 1. Il codice identificativo assegnato al Centro tecnico autorizzato e' conforme alle specifiche di cui al paragrafo 4 dell'Allegato 1. 2. Sulla base delle comunicazioni del Ministero e delle Camere, l'Unioncamere forma l'elenco dei Centri tecnici autorizzati di cui all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. L'elenco e' pubblico, reso liberamente consultabile mediante la pubblicazione sul sito web dell'Unioncamere e contiene i seguenti dati: a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del Centro tecnico autorizzato; b) indirizzo della sede operativa del Centro tecnico; c) codice identificativo assegnato; d) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata; e) tipo di interventi (prima installazione, interventi tecnici) e tipologia di tachigrafi (analogico, digitale, intelligente o altra generazione) per i quali il Centro e' autorizzato.