Art. 14 Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei Centri tecnici 1. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), che limitano la propria attivita' alla prima installazione e all'attivazione del tachigrafo, le carte tachigrafiche dell'officina recano soltanto la denominazione o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione, sotto propria responsabilita', permette l'uso da parte del personale delle carte ottenute. 2. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), che operano sui tachigrafi, nonche' a quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma che intendano estendere l'attivita' agli interventi tecnici, sono nominative, recando l'indicazione del nominativo del responsabile tecnico o del tecnico. 3. Le carte tachigrafiche di cui al comma 2 possono essere utilizzate unicamente dalle persone fisiche nominativamente indicate su di esse, esclusivamente nelle aree del Centro tecnico appositamente adibite all'esecuzione delle operazioni sui tachigrafi e soltanto per l'esercizio dell'attivita' per la quale il Centro e' stato autorizzato. 4. Il Centro tecnico e' responsabile dell'utilizzo delle carte tachigrafiche in relazione all'uso consentito dall'autorizzazione di cui e' titolare, nonche' della loro conservazione. Il Centro restituisce alla camera di commercio le carte tachigrafiche nominative del personale cessato entro cinque giorni dalla data di cessazione; restituisce alla camera di commercio, altresi', le carte tachigrafiche difettose ai fini della relativa sostituzione. 5. Ciascun responsabile tecnico e ciascun tecnico, all'atto della domanda della carta tachigrafica, firma un documento di accettazione delle sue condizioni di uso e di conservazione, impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli e' stato assegnato e a informare tempestivamente il Centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, smarrimento o furto della carta tachigrafica. 6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al Centro tecnico sono custodite presso il Centro stesso, salvo nei casi eccezionali di cui all'art. 16, comma 4, e sono a disposizione per le verifiche da parte della CCIAA, del Ministero e delle autorita' di controllo. 7. Il Centro tecnico utilizza esclusivamente le carte che gli sono state assegnate dalla camera di commercio. 8. In caso di cessazione dell'impresa e/o dell'attivita', il Centro tecnico provvede tempestivamente alla restituzione delle carte tachigrafiche, pinze, punzoni e sigilli alla camera di commercio, la quale ne informa il Ministero e Unioncamere.