Art. 14 
 
                 Utilizzo delle carte tachigrafiche 
                     da parte dei Centri tecnici 
 
  1. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b),  che
limitano  la   propria   attivita'   alla   prima   installazione   e
all'attivazione del tachigrafo, le carte tachigrafiche  dell'officina
recano soltanto la denominazione o la ragione  sociale  del  titolare
dell'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione,  sotto  propria
responsabilita', permette l'uso da parte del  personale  delle  carte
ottenute. 
  2. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui all'art. 5,
comma 1, lettere c) e d),  che  operano  sui  tachigrafi,  nonche'  a
quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma  che  intendano
estendere  l'attivita'  agli  interventi  tecnici,  sono  nominative,
recando l'indicazione del nominativo del responsabile tecnico  o  del
tecnico. 
  3. Le  carte  tachigrafiche  di  cui  al  comma  2  possono  essere
utilizzate unicamente dalle persone fisiche nominativamente  indicate
su  di  esse,  esclusivamente   nelle   aree   del   Centro   tecnico
appositamente adibite all'esecuzione delle operazioni sui  tachigrafi
e soltanto per l'esercizio dell'attivita' per la quale il  Centro  e'
stato autorizzato. 
  4. Il Centro tecnico  e'  responsabile  dell'utilizzo  delle  carte
tachigrafiche in relazione all'uso consentito dall'autorizzazione  di
cui  e'  titolare,  nonche'  della  loro  conservazione.  Il   Centro
restituisce  alla  camera  di  commercio   le   carte   tachigrafiche
nominative del personale cessato entro cinque giorni  dalla  data  di
cessazione; restituisce alla camera di commercio, altresi', le  carte
tachigrafiche difettose ai fini della relativa sostituzione. 
  5. Ciascun responsabile tecnico e ciascun tecnico,  all'atto  della
domanda della carta tachigrafica, firma un documento di  accettazione
delle sue condizioni di uso e di conservazione,  impegnandosi  a  non
divulgare il codice PIN che gli e'  stato  assegnato  e  a  informare
tempestivamente il  Centro  tecnico  in  caso  di  funzionamento  non
corretto, smarrimento o furto della carta tachigrafica. 
  6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al Centro  tecnico  sono
custodite presso il Centro stesso, salvo nei casi eccezionali di  cui
all'art. 16, comma 4, e sono a disposizione per le verifiche da parte
della CCIAA, del Ministero e delle autorita' di controllo. 
  7. Il Centro tecnico utilizza esclusivamente le carte che gli  sono
state assegnate dalla camera di commercio. 
  8. In caso di cessazione dell'impresa e/o dell'attivita', il Centro
tecnico  provvede  tempestivamente  alla  restituzione  delle   carte
tachigrafiche, pinze, punzoni e sigilli alla camera di commercio,  la
quale ne informa il Ministero e Unioncamere.