Art. 15 Registro degli interventi tecnici 1. I Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), nonche' i soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma che hanno ottenuto l'estensione della propria attivita' agli interventi tecnici sui tachigrafi digitali e intelligenti, annotano giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, da tenersi con strumenti informatici, redatto in conformita' a quanto specificato nel paragrafo 5 dell'Allegato 1. 2. I Centri tecnici che operano sui tachigrafi analogici annotano giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, vidimato dall'ufficio metrico della CCIAA competente per territorio, conforme nel frontespizio e nei singoli fogli intercalari ai modelli rappresentati negli Allegati 4, 5 e 6 al presente decreto. L'esaurimento di un registro comporta la presentazione di altro registro all'ufficio metrico della CCIAA per la prescritta vidimazione. 3. Il Centro tecnico, ove richiesto, invia alla camera di commercio i dati estratti dal registro degli interventi tecnici di cui ai commi 1 e 2.