Art. 15 
 
                  Registro degli interventi tecnici 
 
  1. I Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere  c)  e  d),
nonche' i soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma che
hanno ottenuto l'estensione della propria attivita'  agli  interventi
tecnici   sui   tachigrafi   digitali   e   intelligenti,    annotano
giornalmente,  in  ordine   cronologico,   gli   interventi   tecnici
effettuati  in  un  apposito  registro,  da  tenersi  con   strumenti
informatici,  redatto  in  conformita'  a  quanto   specificato   nel
paragrafo 5 dell'Allegato 1. 
  2. I Centri tecnici che operano sui tachigrafi  analogici  annotano
giornalmente,  in  ordine   cronologico,   gli   interventi   tecnici
effettuati in un apposito  registro,  vidimato  dall'ufficio  metrico
della CCIAA competente per territorio, conforme  nel  frontespizio  e
nei singoli fogli intercalari ai modelli rappresentati negli Allegati
4, 5 e 6 al presente decreto. L'esaurimento di un  registro  comporta
la presentazione di altro registro all'ufficio  metrico  della  CCIAA
per la prescritta vidimazione. 
  3. Il Centro tecnico, ove richiesto, invia alla camera di commercio
i dati estratti dal registro degli interventi tecnici di cui ai commi
1 e 2.