Art. 16 Installazione e interventi tecnici 1. L'installazione e gli interventi tecnici sui tachigrafi sono effettuati conformemente a quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento e dall'Allegato I al medesimo regolamento, dall'Allegato IB al regolamento (CEE) n. 3821/85 e dall'Allegato IC al regolamento di esecuzione. 2. Dopo l'installazione o l'esecuzione di interventi tecnici che richiedono la rimozione di sigilli, il Centro tecnico applica una targhetta di montaggio conforme alle caratteristiche di cui al paragrafo 6 dell'Allegato 1. 3. I collegamenti del tachigrafo sono sigillati e contrassegnati dal Centro tecnico ai sensi dell'art. 22 del regolamento. I sigilli di protezione sono applicati in conformita' a quanto specificato al paragrafo 7 dell'Allegato 1. 4. Tutti gli interventi tecnici, nonche' l'applicazione dei sigilli di protezione, sono effettuati nei locali del Centro tecnico. In casi eccezionali, su richiesta motivata da parte del titolare del Centro tecnico, previa autorizzazione del Ministero e conforme parere della camera di commercio, gli interventi tecnici possono essere effettuati in locali esterni. 5. Il titolare del Centro tecnico e' responsabile della custodia dei sigilli, nonche' delle carte tachigrafiche del Centro, necessarie per gli interventi tecnici, e ne comunica tempestivamente al Ministero e alla camera di commercio l'eventuale smarrimento o furto, allegando alla comunicazione copia della relativa denuncia alle Autorita' di pubblica sicurezza. 6. Per ciascun intervento tecnico effettuato, salvo il caso di installazione di tachigrafi durante la fabbricazione di veicoli o delle carrozzerie o della loro attivazione, il Centro rilascia un rapporto conforme al modello riportato al paragrafo 8 dell'Allegato 1. 7. Il Centro tecnico effettua lo scarico periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e la conservazione dei registri archiviati nella memoria delle carte tachigrafiche dell'officina, senza perdita di informazioni, per le finalita' di controllo di cui al presente decreto. I dati sono conservati per almeno tre anni successivi all'operazione di scarico. 8. La strumentazione del Centro tecnico rispetta i criteri di idoneita' stabiliti nel paragrafo 3 dell'Allegato 1.