Art. 16 
 
                 Installazione e interventi tecnici 
 
  1. L'installazione e gli interventi  tecnici  sui  tachigrafi  sono
effettuati  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.   22   del
regolamento e dall'Allegato I al medesimo regolamento,  dall'Allegato
IB al regolamento (CEE) n. 3821/85 e dall'Allegato IC al  regolamento
di esecuzione. 
  2. Dopo l'installazione o l'esecuzione di  interventi  tecnici  che
richiedono la rimozione di sigilli, il  Centro  tecnico  applica  una
targhetta di  montaggio  conforme  alle  caratteristiche  di  cui  al
paragrafo 6 dell'Allegato 1. 
  3. I collegamenti del tachigrafo sono  sigillati  e  contrassegnati
dal Centro tecnico ai sensi dell'art. 22 del regolamento.  I  sigilli
di protezione sono applicati in conformita' a quanto  specificato  al
paragrafo 7 dell'Allegato 1. 
  4. Tutti gli interventi tecnici, nonche' l'applicazione dei sigilli
di protezione, sono effettuati nei locali del Centro tecnico. In casi
eccezionali, su richiesta motivata da parte del titolare  del  Centro
tecnico, previa autorizzazione del Ministero e conforme parere  della
camera di commercio, gli interventi tecnici possono essere effettuati
in locali esterni. 
  5. Il titolare del Centro tecnico e'  responsabile  della  custodia
dei sigilli, nonche' delle carte tachigrafiche del Centro, necessarie
per  gli  interventi  tecnici,  e  ne  comunica  tempestivamente   al
Ministero e alla camera di commercio l'eventuale smarrimento o furto,
allegando alla  comunicazione  copia  della  relativa  denuncia  alle
Autorita' di pubblica sicurezza. 
  6. Per ciascun intervento tecnico  effettuato,  salvo  il  caso  di
installazione di tachigrafi durante la  fabbricazione  di  veicoli  o
delle carrozzerie o della loro attivazione,  il  Centro  rilascia  un
rapporto conforme al modello riportato al paragrafo  8  dell'Allegato
1. 
  7. Il Centro tecnico effettua lo scarico  periodico  dei  dati,  la
creazione di una copia di sicurezza e la conservazione  dei  registri
archiviati nella memoria  delle  carte  tachigrafiche  dell'officina,
senza perdita di informazioni, per le finalita' di controllo  di  cui
al presente decreto. I dati  sono  conservati  per  almeno  tre  anni
successivi all'operazione di scarico. 
  8. La strumentazione del  Centro  tecnico  rispetta  i  criteri  di
idoneita' stabiliti nel paragrafo 3 dell'Allegato 1.