Art. 18 Trasferimento dei dati della memoria dell'apparecchio di controllo 1. I Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), possono eseguire i trasferimenti di dati contenuti nella memoria dell'apparecchio di controllo al solo fine di renderli disponibili all'impresa di trasporti cui sono destinati. 2. Il trasferimento di dati di cui al comma precedente e' effettuato prima della sostituzione o del ritiro dell'unita' elettronica di bordo di un tachigrafo attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento e' realizzata una copia di sicurezza su supporto informatico. Avvenuto il trasferimento, il Centro tecnico accerta che i dati trasferiti contengano tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticita' e integrita', secondo le disposizioni di cui al paragrafo 9 dell'Allegato 1. 3. Il Centro tecnico conserva e custodisce i file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza secondo le disposizioni di cui al paragrafo 9 dell'Allegato 1. 4. Trascorso un anno dalla data del trasferimento, i file di cui al comma 3 sono distrutti. Per ciascun file distrutto il Centro tecnico redige un documento in cui figuri: a) la data di distruzione; b) il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui i dati sono stati trasferiti; c) il numero di identificazione del veicolo (VIN) da cui sono stati trasferiti; d) il numero di serie dell'unita' elettronica di bordo da cui sono stati trasferiti; e) il valore hash/firma digitale del file informatico distrutto; f) il metodo di distruzione; g) la persona che ha effettuato la distruzione. 5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli non conclusi o non andati a buon fine, sono annotati nel registro di cui all'art. 15, con le modalita' previste per gli interventi tecnici. Per il trasferimento dei dati sono utilizzate apparecchiature compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettua l'intervento, che consentono la protezione con una chiave digitale dell'accesso all'apparecchiatura informatica utilizzata e, ove i dati siano trasferiti ad un archivio, dell'accesso ad esso. 6. Dopo averne effettuato il trasferimento, il Centro tecnico comunica all'impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati la disponibilita' degli stessi. La consegna dei dati trasferiti avviene a seguito di richiesta scritta inoltrata attraverso una delle seguenti modalita', a scelta del richiedente: a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un suo delegato; b) invio per posta elettronica certificata; c) raccomandata con ricevuta di ritorno. I dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte dell'impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o su richiesta dell'autorita' di controllo. L'invio dei dati trasferiti avviene secondo modalita' che garantiscano la sicurezza delle informazioni. Il Centro tecnico rilascia un rapporto sul trasferimento di dati secondo il modello di cui al paragrafo 9 dell'Allegato 1, in duplice copia, una delle quali viene trasmessa all'impresa di trasporti, con invio per posta elettronica certificata. 7. Per ciascun invio dei dati trasferiti effettuato, il Centro tecnico conserva un file con le seguenti informazioni: a) richiesta o richieste scritte della o delle imprese di trasporti; b) rapporto sui dati trasferiti; c) dettagli sulla carta tachigrafica dell'impresa di trasporti alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta tachigrafica, nome dell'impresa, indirizzo, Stato membro che ha rilasciato la carta, periodo di validita'); d) data di invio; e) tipo di invio; f) conferma di ricevimento. 8. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione, il Centro tecnico invia all'impresa di trasporti per posta elettronica certificata un certificato di intrasferibilita' secondo il modello di cui al paragrafo 9 dell'Allegato 1 e ne conserva copia per un periodo di cinque anni. 9. I dati trasferiti, i documenti formati durante questa attivita' e i registri degli stessi sono a disposizione delle autorita' di controllo.