Art. 18 
 
                Trasferimento dei dati della memoria 
                    dell'apparecchio di controllo 
 
  1. I Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere  c)  e  d),
possono eseguire i trasferimenti  di  dati  contenuti  nella  memoria
dell'apparecchio di controllo al solo fine  di  renderli  disponibili
all'impresa di trasporti cui sono destinati. 
  2.  Il  trasferimento  di  dati  di  cui  al  comma  precedente  e'
effettuato  prima  della  sostituzione  o  del   ritiro   dell'unita'
elettronica di  bordo  di  un  tachigrafo  attivo  installato  su  un
veicolo.  Per  ciascun  trasferimento  e'  realizzata  una  copia  di
sicurezza su supporto  informatico.  Avvenuto  il  trasferimento,  il
Centro tecnico accerta che i dati  trasferiti  contengano  tutti  gli
elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticita' e  integrita',
secondo le disposizioni di cui al paragrafo 9 dell'Allegato 1. 
  3. Il Centro tecnico conserva e custodisce i file  informatici  dei
trasferimenti  effettuati  e  le  copie  di  sicurezza   secondo   le
disposizioni di cui al paragrafo 9 dell'Allegato 1. 
  4. Trascorso un anno dalla data del trasferimento, i file di cui al
comma 3 sono distrutti. Per ciascun file distrutto il Centro  tecnico
redige un documento in cui figuri: 
    a) la data di distruzione; 
    b) il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui i  dati
sono stati trasferiti; 
    c) il numero di identificazione del veicolo  (VIN)  da  cui  sono
stati trasferiti; 
    d) il numero di serie dell'unita' elettronica  di  bordo  da  cui
sono stati trasferiti; 
    e) il valore hash/firma digitale del file informatico distrutto; 
    f) il metodo di distruzione; 
    g) la persona che ha effettuato la distruzione. 
  5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli non conclusi o
non andati a buon fine, sono annotati nel registro  di  cui  all'art.
15, con le modalita' previste per  gli  interventi  tecnici.  Per  il
trasferimento dei dati sono  utilizzate  apparecchiature  compatibili
con i tachigrafi  digitali  su  cui  si  effettua  l'intervento,  che
consentono  la  protezione  con  una  chiave  digitale   dell'accesso
all'apparecchiatura  informatica  utilizzata  e,  ove  i  dati  siano
trasferiti ad un archivio, dell'accesso ad esso. 
  6. Dopo averne  effettuato  il  trasferimento,  il  Centro  tecnico
comunica all'impresa di trasporti che ha effettuato  l'ultimo  blocco
di  dati  la  disponibilita'  degli  stessi.  La  consegna  dei  dati
trasferiti  avviene  a  seguito  di   richiesta   scritta   inoltrata
attraverso una delle seguenti modalita', a scelta del richiedente: 
    a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un
suo delegato; 
    b) invio per posta elettronica certificata; 
    c) raccomandata con ricevuta di ritorno. 
  I  dati  sono  spediti  solo  previa  richiesta  scritta  da  parte
dell'impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o
di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati  precedente  o
su richiesta dell'autorita' di controllo. L'invio dei dati trasferiti
avviene  secondo  modalita'  che  garantiscano  la  sicurezza   delle
informazioni.  Il   Centro   tecnico   rilascia   un   rapporto   sul
trasferimento di dati secondo  il  modello  di  cui  al  paragrafo  9
dell'Allegato 1, in duplice copia, una delle  quali  viene  trasmessa
all'impresa  di  trasporti,   con   invio   per   posta   elettronica
certificata. 
  7. Per ciascun invio dei  dati  trasferiti  effettuato,  il  Centro
tecnico conserva un file con le seguenti informazioni: 
    a) richiesta  o  richieste  scritte  della  o  delle  imprese  di
trasporti; 
    b) rapporto sui dati trasferiti; 
    c) dettagli sulla carta tachigrafica  dell'impresa  di  trasporti
alla quale sono stati inviati i  dati  trasferiti  (numero  di  carta
tachigrafica, nome  dell'impresa,  indirizzo,  Stato  membro  che  ha
rilasciato la carta, periodo di validita'); 
    d) data di invio; 
    e) tipo di invio; 
    f) conferma di ricevimento. 
  8. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i  mezzi
a disposizione, il Centro tecnico invia all'impresa di trasporti  per
posta elettronica certificata  un  certificato  di  intrasferibilita'
secondo il modello di  cui  al  paragrafo  9  dell'Allegato  1  e  ne
conserva copia per un periodo di cinque anni. 
  9. I dati trasferiti, i documenti formati durante questa  attivita'
e i registri degli stessi sono  a  disposizione  delle  autorita'  di
controllo.