Art. 24 
 
      Disposizione in materia di protezione dei dati personali 
 
   1.  Il  Ministero,  le  camere   di   commercio   territorialmente
competenti  e  Unioncamere,  nell'ambito  dei  procedimenti   e   sub
procedimenti di propria competenza  previsti  dal  presente  decreto,
agiscono in qualita' di titolari del trattamento, ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 4, paragrafo 1, punto n.  7,  del  regolamento  UE
2016/679,  e,  in  tale  veste,  applicano  le  misure  tecniche   ed
organizzative di sicurezza di cui all'Allegato 7 al presente decreto,
nonche' le ulteriori misure da ciascuno definite nelle proprie  fonti
di riferimento, in modo tale da garantire  un  livello  di  sicurezza
adeguato ai rischi connessi al trattamento. 
  2. I trattamenti di dati personali, nel rispetto dei  requisiti  di
liceita'  di  cui  all'art.  6  del  regolamento  UE  2016/679,  sono
effettuati, in osservanza di quanto previsto dalla normativa  vigente
in  materia  di  protezione  dei   dati   personali,   esclusivamente
nell'ambito delle regole e per le specifiche finalita' previste nella
normativa di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e n. 165/2014, posta
alla base del presente provvedimento. In ogni  fase  del  trattamento
sono osservati i principi di  liceita',  correttezza  e  trasparenza,
limitazione della  finalita',  minimizzazione  dei  dati,  esattezza,
limitazione della conservazione,  adeguata  sicurezza,  integrita'  e
riservatezza, secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento  UE
2016/679. 
  3. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera e),  del  regolamento
UE 2016/679, i dati personali sono conservati, dai soggetti  indicati
all'art. 23, per cinque anni dalla data della loro  acquisizione,  in
funzione delle diverse finalita' per cui sono trattati. Decorso  tale
termine i dati  personali  sono  cancellati,  fatti  salvi  ulteriori
obblighi di conservazione nei limiti e  secondo  quanto  previsto  da
disposizioni legislative o regolamentari.