Art. 24 Disposizione in materia di protezione dei dati personali 1. Il Ministero, le camere di commercio territorialmente competenti e Unioncamere, nell'ambito dei procedimenti e sub procedimenti di propria competenza previsti dal presente decreto, agiscono in qualita' di titolari del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 1, punto n. 7, del regolamento UE 2016/679, e, in tale veste, applicano le misure tecniche ed organizzative di sicurezza di cui all'Allegato 7 al presente decreto, nonche' le ulteriori misure da ciascuno definite nelle proprie fonti di riferimento, in modo tale da garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi al trattamento. 2. I trattamenti di dati personali, nel rispetto dei requisiti di liceita' di cui all'art. 6 del regolamento UE 2016/679, sono effettuati, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalita' previste nella normativa di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e n. 165/2014, posta alla base del presente provvedimento. In ogni fase del trattamento sono osservati i principi di liceita', correttezza e trasparenza, limitazione della finalita', minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, adeguata sicurezza, integrita' e riservatezza, secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679. 3. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679, i dati personali sono conservati, dai soggetti indicati all'art. 23, per cinque anni dalla data della loro acquisizione, in funzione delle diverse finalita' per cui sono trattati. Decorso tale termine i dati personali sono cancellati, fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione nei limiti e secondo quanto previsto da disposizioni legislative o regolamentari.