Art. 25 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2007, recante «Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 30 ottobre 2003, n. 361», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 198 del 27 agosto 2007; b) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 1979, recante «Condizioni e modalita' per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi CEE, disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalla relativa legge di attuazione 13 novembre 1978, n. 727», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 185 del 7 luglio 1979. c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 225 del 16 maggio 1987, recante «Disposizioni sulle caratteristiche normalizzate del marchio particolare da applicare sui sigilli dei cronotachigrafi, nonche' sui tempi e le modalita' per la sostituzione dei marchi gia' in dotazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09 giugno 1987.