Art. 25 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
    a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto
2007,  recante  «Modalita'  e  condizioni  per  il   rilascio   delle
omologazioni   dell'apparecchio    di    controllo,    delle    carte
tachigrafiche, nonche' delle  autorizzazioni  per  le  operazioni  di
primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'art. 3,  comma
7, del decreto ministeriale 30  ottobre  2003,  n.  361»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  Generale,
n. 198 del 27 agosto 2007; 
    b) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 24 maggio 1979, recante «Condizioni e modalita'  per
la  concessione  ad  officine  e  montatori  dell'autorizzazione   ad
effettuare   operazioni   di   montaggio   e   di   riparazione   dei
cronotachigrafi CEE, disciplinati dal regolamento  (CEE)  n.  1463/70
del 20 luglio 1970 e sue successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' dalla relativa legge di attuazione 13 novembre 1978, n. 727»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 185
del 7 luglio 1979. 
  c)  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato n. 225 del 16  maggio  1987,  recante  «Disposizioni
sulle  caratteristiche  normalizzate  del  marchio   particolare   da
applicare sui sigilli dei cronotachigrafi, nonche'  sui  tempi  e  le
modalita'  per  la  sostituzione  dei  marchi  gia'   in   dotazione»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09 giugno 1987.