Art. 26 
 
                          Norma transitoria 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  nei  commi  successivi  del   presente
articolo,  le  autorizzazioni  a  operare  sui  tachigrafi  analogici
rilasciate  precedentemente  all'entrata  in  vigore   del   presente
decreto, qualora relative a Centri tecnici autorizzati ai sensi delle
norme previgenti, decadono automaticamente allo scadere  del  termine
di cui al comma  2,  terzo  periodo.  Negli  altri  casi,  le  stesse
decadono trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  2. I Centri tecnici autorizzati ai sensi della normativa previgente
rilasciano alla camera di commercio  competente  per  territorio,  in
occasione   e   ai   fini   del   primo   procedimento   di   rinnovo
dell'autorizzazione successivo all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, apposita dichiarazione di impegno ad adeguarsi ai  requisiti
dallo stesso previsti, da allegare alla relativa istanza.  La  CCIAA,
all'esito del procedimento di cui al primo  periodo  ed  in  caso  di
positiva   conclusione   dello   stesso,   comunica   al    Ministero
l'accoglimento dell'istanza di rinnovo ed il  relativo  provvedimento
autorizzativo acquisisce durata biennale. Al termine delle  attivita'
di adeguamento, da concludersi necessariamente entro la scadenza  del
termine per il rinnovo successivo a quello di cui al  primo  periodo,
costituendo requisito  essenziale  ai  fini  dell'accoglimento  della
relativa istanza, il Centro tecnico ne da' formale comunicazione alla
CCIAA competente per territorio,  la  quale,  dopo  avere  verificato
l'effettiva realizzazione di quanto dichiarato  ai  sensi  del  primo
periodo, attesta gli esiti  positivi  del  controllo  e  ne  cura  la
trasmissione   al   Ministero,   eventualmente   in   allegato   alle
comunicazioni di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto. 
  3. I Centri tecnici autorizzati ad  operare  anche  sui  tachigrafi
analogici  in  forza  della  normativa  previgente,  ai  fini   della
prosecuzione della suddetta attivita', presentano, entro  il  termine
di cui al terzo periodo del comma 2, apposita istanza per il rilascio
di  un'autorizzazione  unica,  comprensiva  di  tutte  le   attivita'
precedentemente  autorizzate,  siano  esse  relative  ai   tachigrafi
digitali  o  analogici,  alla  camera  di  commercio  competente  per
territorio,  corredata  della  dichiarazione  di  cui  al  comma   2,
attestante l'avvenuto adeguamento ai requisiti  di  cui  al  presente
decreto, relativa a tutte le suddette attivita'. La CCIAA, dopo  aver
eseguito le opportune verifiche, trasmette al Ministero  l'istanza  e
le dichiarazioni di cui al primo periodo, redatte  secondo  modalita'
appositamente prescritte, nonche' copia di  tutte  le  autorizzazioni
precedentemente  rilasciate   al   Centro   tecnico.   All'atto   del
ricevimento dell'istanza e della documentazione  di  cui  ai  periodi
precedenti, laddove nulla osti, il Ministero assegna un unico  codice
identificativo  al  Centro  tecnico  e   rilascia   un'autorizzazione
onnicomprensiva  ai  sensi  del  presente  decreto,  con  contestuale
decadenza dei precedenti provvedimenti autorizzativi a far  data  dal
suddetto rilascio. Nelle more del predetto  procedimento,  il  Centro
tecnico continua ad operare sui tachigrafi  analogici  in  forza  dei
precedenti  provvedimenti  autorizzativi,  integrati  dalla  relativa
dichiarazione di adeguamento, rilasciata nei tempi e modi di  cui  al
comma 2, terzo periodo. 
  4. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti,  fermo  restando  che
non sono rilasciate nuove  autorizzazioni  per  operazioni  sui  soli
tachigrafi analogici, le imprese autorizzate in tal senso sulla  base
della normativa previgente e in regola con  quanto  prescritto  nella
stessa e nei relativi  provvedimenti  autorizzativi,  ai  fini  della
prosecuzione della  suddetta  attivita'  e  previo  adeguamento  alle
prescrizioni di cui al presente decreto, presentano, entro il termine
del periodo di transizione di cui al secondo  periodo  del  comma  1,
apposita istanza di conformazione nei termini, tempi e  modi  di  cui
all'art. 8 dello  stesso.  Alla  suddetta  istanza  sono  allegati  i
documenti comprovanti  l'adeguamento  alle  prescrizioni  di  cui  al
presente decreto, segnatamente le dichiarazioni di cui al paragrafo 1
dell'allegato 1, nonche' la certificazione del  sistema  di  gestione
della qualita' (EN ISO 9001), comprendente l'attivita' oggetto  della
richiesta  di  autorizzazione,  rilasciato   da   un   organismo   di
certificazione  accreditato  da  un  ente  designato  ai  sensi   del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del  Consiglio,
del  9  luglio   2008,   ovvero   copia   dell'accettazione   formale
dell'offerta economica dell'ente di certificazione.  Al  termine  del
procedimento, laddove nulla osti,  il  Ministero  assegna  un  codice
identificativo e rilascia idonea autorizzazione ai sensi del presente
decreto,  con  contestuale  decadenza  dei  precedenti  provvedimenti
autorizzativi   a   far   data   dal   suddetto   rilascio.   Qualora
l'autorizzazione sia rilasciata in assenza della  certificazione  del
sistema di gestione della qualita', questa e' presentata  alla  CCIAA
competente per territorio e  al  Ministero  entro  centoventi  giorni
dalla   data   di   ricezione    della    notifica    del    rilascio
dell'autorizzazione. 
  5. I procedimenti di rinnovo  pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto sono debitamente integrati secondo quanto
prescritto dal comma 2 e  le  autorizzazioni  rinnovate  acquisiscono
durata biennale. 
  6. I procedimenti di nuova autorizzazione, estensione e  variazione
pendenti durante il  periodo  di  transizione  di  cui  al  comma  1,
ancorche'  conseguenti  a  istanze  presentate  in  data  antecedente
all'entrata in vigore del presente decreto,  vengono  integrati  alla
luce dei  nuovi  requisiti  richiesti  ed  i  relativi  provvedimenti
autorizzativi sono emessi ai sensi di quest'ultimo. 
  7. Il rilascio di nuovi provvedimenti  autorizzativi  comporta,  in
ogni  caso,  l'automatica   decadenza   di   quelli   precedentemente
rilasciati al medesimo Centro tecnico  per  la  stessa  tipologia  di
operazioni. 
  8. A seguito della decadenza  delle  autorizzazioni  ai  sensi  dei
commi 1, 3, 4 e 7 del presente articolo, i possessori  hanno  l'onere
di restituire gli originali delle stesse e di tutti  i  provvedimenti
collegati, ovvero di presentare  relativa  denuncia  di  smarrimento,
alla  CCIAA  competente  per  territorio,  la  quale   ne   cura   la
trasmissione al Ministero. 
  9. I soggetti che erogano la formazione  in  base  alla  previgente
normativa si conformano ai requisiti di cui all'art. 12 del  presente
decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Fino alla
suddetta data, ai fini della conformazione ai  requisiti  di  cui  al
presente  decreto,  vengono  considerati   adeguati   gli   attestati
rilasciati dai suddetti soggetti sulla base delle  norme  previgenti,
fatto salvo il successivo adeguamento da  parte  del  Centro  tecnico
sulla  base  della  dichiarazione  di  impegno  di  cui  al  presente
articolo, comma 2, secondo periodo. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla sua pubblicazione. 
 
    Roma, 23 febbraio 2023 
 
                                                    Il Ministro: Urso 

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 340