Art. 26 Norma transitoria 1. Salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, le autorizzazioni a operare sui tachigrafi analogici rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, qualora relative a Centri tecnici autorizzati ai sensi delle norme previgenti, decadono automaticamente allo scadere del termine di cui al comma 2, terzo periodo. Negli altri casi, le stesse decadono trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I Centri tecnici autorizzati ai sensi della normativa previgente rilasciano alla camera di commercio competente per territorio, in occasione e ai fini del primo procedimento di rinnovo dell'autorizzazione successivo all'entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di impegno ad adeguarsi ai requisiti dallo stesso previsti, da allegare alla relativa istanza. La CCIAA, all'esito del procedimento di cui al primo periodo ed in caso di positiva conclusione dello stesso, comunica al Ministero l'accoglimento dell'istanza di rinnovo ed il relativo provvedimento autorizzativo acquisisce durata biennale. Al termine delle attivita' di adeguamento, da concludersi necessariamente entro la scadenza del termine per il rinnovo successivo a quello di cui al primo periodo, costituendo requisito essenziale ai fini dell'accoglimento della relativa istanza, il Centro tecnico ne da' formale comunicazione alla CCIAA competente per territorio, la quale, dopo avere verificato l'effettiva realizzazione di quanto dichiarato ai sensi del primo periodo, attesta gli esiti positivi del controllo e ne cura la trasmissione al Ministero, eventualmente in allegato alle comunicazioni di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto. 3. I Centri tecnici autorizzati ad operare anche sui tachigrafi analogici in forza della normativa previgente, ai fini della prosecuzione della suddetta attivita', presentano, entro il termine di cui al terzo periodo del comma 2, apposita istanza per il rilascio di un'autorizzazione unica, comprensiva di tutte le attivita' precedentemente autorizzate, siano esse relative ai tachigrafi digitali o analogici, alla camera di commercio competente per territorio, corredata della dichiarazione di cui al comma 2, attestante l'avvenuto adeguamento ai requisiti di cui al presente decreto, relativa a tutte le suddette attivita'. La CCIAA, dopo aver eseguito le opportune verifiche, trasmette al Ministero l'istanza e le dichiarazioni di cui al primo periodo, redatte secondo modalita' appositamente prescritte, nonche' copia di tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate al Centro tecnico. All'atto del ricevimento dell'istanza e della documentazione di cui ai periodi precedenti, laddove nulla osti, il Ministero assegna un unico codice identificativo al Centro tecnico e rilascia un'autorizzazione onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, con contestuale decadenza dei precedenti provvedimenti autorizzativi a far data dal suddetto rilascio. Nelle more del predetto procedimento, il Centro tecnico continua ad operare sui tachigrafi analogici in forza dei precedenti provvedimenti autorizzativi, integrati dalla relativa dichiarazione di adeguamento, rilasciata nei tempi e modi di cui al comma 2, terzo periodo. 4. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, fermo restando che non sono rilasciate nuove autorizzazioni per operazioni sui soli tachigrafi analogici, le imprese autorizzate in tal senso sulla base della normativa previgente e in regola con quanto prescritto nella stessa e nei relativi provvedimenti autorizzativi, ai fini della prosecuzione della suddetta attivita' e previo adeguamento alle prescrizioni di cui al presente decreto, presentano, entro il termine del periodo di transizione di cui al secondo periodo del comma 1, apposita istanza di conformazione nei termini, tempi e modi di cui all'art. 8 dello stesso. Alla suddetta istanza sono allegati i documenti comprovanti l'adeguamento alle prescrizioni di cui al presente decreto, segnatamente le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 dell'allegato 1, nonche' la certificazione del sistema di gestione della qualita' (EN ISO 9001), comprendente l'attivita' oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un ente designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ovvero copia dell'accettazione formale dell'offerta economica dell'ente di certificazione. Al termine del procedimento, laddove nulla osti, il Ministero assegna un codice identificativo e rilascia idonea autorizzazione ai sensi del presente decreto, con contestuale decadenza dei precedenti provvedimenti autorizzativi a far data dal suddetto rilascio. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata in assenza della certificazione del sistema di gestione della qualita', questa e' presentata alla CCIAA competente per territorio e al Ministero entro centoventi giorni dalla data di ricezione della notifica del rilascio dell'autorizzazione. 5. I procedimenti di rinnovo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono debitamente integrati secondo quanto prescritto dal comma 2 e le autorizzazioni rinnovate acquisiscono durata biennale. 6. I procedimenti di nuova autorizzazione, estensione e variazione pendenti durante il periodo di transizione di cui al comma 1, ancorche' conseguenti a istanze presentate in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, vengono integrati alla luce dei nuovi requisiti richiesti ed i relativi provvedimenti autorizzativi sono emessi ai sensi di quest'ultimo. 7. Il rilascio di nuovi provvedimenti autorizzativi comporta, in ogni caso, l'automatica decadenza di quelli precedentemente rilasciati al medesimo Centro tecnico per la stessa tipologia di operazioni. 8. A seguito della decadenza delle autorizzazioni ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 7 del presente articolo, i possessori hanno l'onere di restituire gli originali delle stesse e di tutti i provvedimenti collegati, ovvero di presentare relativa denuncia di smarrimento, alla CCIAA competente per territorio, la quale ne cura la trasmissione al Ministero. 9. I soggetti che erogano la formazione in base alla previgente normativa si conformano ai requisiti di cui all'art. 12 del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Fino alla suddetta data, ai fini della conformazione ai requisiti di cui al presente decreto, vengono considerati adeguati gli attestati rilasciati dai suddetti soggetti sulla base delle norme previgenti, fatto salvo il successivo adeguamento da parte del Centro tecnico sulla base della dichiarazione di impegno di cui al presente articolo, comma 2, secondo periodo. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 23 febbraio 2023 Il Ministro: Urso Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 340