Art. 6 
 
          Conflitto di interesse e criteri di indipendenza 
 
  1. Al fine di evitare conflitti di interesse,  in  applicazione  di
quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 4, del regolamento, i  Centri
tecnici autorizzati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere  c)  e  d)
non possono operare su tachigrafi installati  su  mezzi  di  cui  gli
stessi o i soggetti del Centro elencati al comma  2  siano  titolari,
ovvero appartenenti a persone giuridiche ad essi riconducibili. 
  2. Ai sensi del regolamento, l'assenza o la presenza di  potenziali
conflitti di interesse nei termini di cui al primo comma sono oggetto
di apposita dichiarazione da parte dei seguenti soggetti: 
    a) i titolari di imprese individuali; 
    b) i soci amministratori delle societa' di persone; 
    c) i legali rappresentanti della  societa'  di  capitali  e,  ove
presenti, gli amministratori con specifica delega; 
    d) per le  societa'  di  capitali  con  numero  di  soci  pari  o
inferiore a 4, anche il socio di maggioranza ovvero il socio unico; 
    e) nel caso sub d), in presenza di socio di maggioranza  o  unico
che sia persona giuridica, i legali rappresentanti e,  ove  presenti,
gli  amministratori  con  specifica  delega  della  suddetta  persona
giuridica; 
    f) nel caso di gruppo d'imprese, anche i legali rappresentanti  e
gli amministratori dell'impresa controllante; 
    g) il responsabile tecnico e i tecnici del Centro tecnico. 
  In caso di partecipazione  ad  imprese  dotate  di  mezzi  soggetti
all'obbligo di installazione di un tachigrafo,  la  dichiarazione  di
cui al primo periodo del presente comma include  l'indicazione  della
denominazione delle predette imprese. 
  3. I Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere  a)  e  b),
sono  autorizzati  esclusivamente   alla   prima   installazione   di
tachigrafi nei nuovi veicoli e alla loro  attivazione.  Essi  possono
conseguire l'estensione dell'autorizzazione, secondo quanto  previsto
all'art. 10. 
  4. E' vietato al Centro tecnico affidare a terzi le operazioni  per
le quali e' stato autorizzato. 
  5. Il personale tecnico dei soggetti di cui all'art.  5,  comma  1,
lettere c) e d) puo' possedere un'unica carta officina  nominativa  e
puo' essere impiegato in un solo Centro autorizzato.