Art. 6 Conflitto di interesse e criteri di indipendenza 1. Al fine di evitare conflitti di interesse, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 4, del regolamento, i Centri tecnici autorizzati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere c) e d) non possono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui gli stessi o i soggetti del Centro elencati al comma 2 siano titolari, ovvero appartenenti a persone giuridiche ad essi riconducibili. 2. Ai sensi del regolamento, l'assenza o la presenza di potenziali conflitti di interesse nei termini di cui al primo comma sono oggetto di apposita dichiarazione da parte dei seguenti soggetti: a) i titolari di imprese individuali; b) i soci amministratori delle societa' di persone; c) i legali rappresentanti della societa' di capitali e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega; d) per le societa' di capitali con numero di soci pari o inferiore a 4, anche il socio di maggioranza ovvero il socio unico; e) nel caso sub d), in presenza di socio di maggioranza o unico che sia persona giuridica, i legali rappresentanti e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega della suddetta persona giuridica; f) nel caso di gruppo d'imprese, anche i legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa controllante; g) il responsabile tecnico e i tecnici del Centro tecnico. In caso di partecipazione ad imprese dotate di mezzi soggetti all'obbligo di installazione di un tachigrafo, la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma include l'indicazione della denominazione delle predette imprese. 3. I Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), sono autorizzati esclusivamente alla prima installazione di tachigrafi nei nuovi veicoli e alla loro attivazione. Essi possono conseguire l'estensione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto all'art. 10. 4. E' vietato al Centro tecnico affidare a terzi le operazioni per le quali e' stato autorizzato. 5. Il personale tecnico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) puo' possedere un'unica carta officina nominativa e puo' essere impiegato in un solo Centro autorizzato.